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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00128
Data decisione, Autorità: 16.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00128
Lugano 16 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2000 presentato da
(rappr. dal __________)
Contro
la sentenza 14 novembre 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 ottobre 2000 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 3'747.05, pari al saldo dell'imposta comunale 1988, oltre interessi di ritardo (fr. 146.70), tassa di diffida (fr. 20.–) e spese esecutive (fr. 70.–);
che quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 17 novembre 1989 relativa all’imposta cantonale 1988 (doc. B), la decisione di riparto intercomunale dell'imposta base 17 novembre 1989 (doc. C), le copie certificate conformi agli originali delle bollette di imposta comunale, del relativo richiamo di pagamento e della diffida notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. D–F), nonché il conteggio degli interessi (allegato al PE);
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale il 16 dicembre 1994 per decorrenza del termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della notifica di tassazione avvenuta al più presto il 17 dicembre 1989, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, e più precisamente l’art. 142 CO esaminando d’ufficio, anziché su istanza di parte, l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta dall'istante per il pagamento dell'imposta comunale 1988 (di complessivi fr. 4'550.25) sulla base degli art. 28 LALEF e 222 vLT, il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che il credito è stato prorogato il termine di pagamento o che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che nel caso di specie l'escussa, assente dal contraddittorio, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni, tantomeno quella di prescrizione;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT (normativa applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 324 cpv. 2 LT), i crediti fiscali si prescrivono dopo cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche in materia di pretese di diritto pubblico, quest'eccezione –che l'escusso non è tenuto a provare con documenti ma che deve nondimeno sollevare– non può essere verificata d'ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale, indipendentemente dal fatto di sapere se l'ente pubblico è creditore o debitore della pretesa (Staehelin, op.cit., n. 20 e 22 ad art. 81 LEF);
che ciò si spiega per il fatto che nel caso di prescrizione relativa –quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 2 vLT)– non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico;
che il problema che si pone in concreto non è però quello della prescrizione relativa del credito fiscale, bensì quello della prescrizione assoluta;
che infatti secondo l'art. 231 cpv. 3 vLT i crediti fiscali si prescrivono, in ogni caso, dopo dieci anni a contare dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in giudicato;
che la stessa norma è applicabile anche in materia di imposte comunali in virtù dell'art. 269 vLT;
che, in concreto, poiché la tassazione conclusasi con l'emissione della notifica 17 novembre 1989 (e del riparto intercomunale di ugual data) è cresciuta in giudicato con la decorrenza del termine di reclamo di 30 giorni (art. 175 cpv. 1 vLT), il termine decennale per la prescrizione assoluta è scaduto il 31 dicembre 1999;
che gli effetti di questa prescrizione assoluta sono assimilabili a quelli della perenzione, comportando l'estinzione del credito fiscale e non solo della sua perseguibilità (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 321) nel senso che l'autorità non può più procedere a nessun atto d'incasso (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano, 1977, pag. 180);
che pertanto essa dev'essere verificata d'ufficio (Binder, op. cit., ibidem);
che di conseguenza, la sentenza impugnata che ha ritenuto prescritta la pretesa dell'ente pubblico relativa all'imposta comunale 1988, non può essere annullata poiché, a prescindere dalla sua motivazione, è corretta nel risultato (DTF 120 Ia 369 consid. 3a);
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2000 del __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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