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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00122
Data decisione, Autorità: 16.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00122
Lugano 16 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 7 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 2000 da
(patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 13 giugno 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2'000.– oltre accessori a saldo delle ripetibili alla stessa riconosciute in misura di fr. 3'000.–– con sentenza 17 giugno 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (doc. A) e sulle quali l'escusso ha versato un acconto di fr. 1'000.– (doc. F);
che il convenuto si è opposto all'istanza precisando che l'acconto versato ammonta a fr. 1'005.– e non fr. 1'000.– (doc. 1), mentre per la rimanenza egli ha sollevato l'eccezione di estinzione del debito posto in esecuzione, al quale ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 200.–, corrispondente alle indennità riconosciutegli con sentenza 18 maggio 2000 della Pretura di Lugano, sezione 5 (doc. 2) nei confronti della __________ e un credito di fr. 1'800.– cedutogli dal padre (doc. 3);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esi–stenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 17 giugno 1999, appurato che l'acconto effettivamente versato all'istante era di fr. 1'000.– (doc. F), ha accolto l'istanza nella misura limitata di fr. 1'800.– riconoscendo fondata l'eccezione di compensazione sollevata dall'escusso unicamente con riferimento all'importo di fr. 200.– di cui alla sentenza 18 maggio 2000 non sussistendo per la differenza rivendicata dall'escusso la prova dell'esistenza di un suo credito nei confronti dell'istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per quanto riguarda il credito proprio posto in compensazione;
che con osservazioni 11 gennaio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, unico titolo sul quale il ricorrente ha basato il proprio gravame non avendo sostanziato il richiamo alla lettera e), una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la sentenza 17 giugno 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (doc. A) il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza (art. 81 cpv. 1 LEF);
che trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, l'eccezione di estinzione del debito deve essere provata mediante documenti, perlomeno atti a giustificare un rigetto provvisorio (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 237; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 10 ad art. 81 LEF);
che l'estinzione del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa, ma anche in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149; DTF 123 III 503 consid. 3b), quale ad esempio la compensazione;
che l'eccezione di compensazione può essere sollevata unicamente con riferimento a un credito divenuto esigibile dopo l'emanazione della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op.cit., n. 5 e 10 ad art. 81 LEF),
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata è stata comprovata unicamente per l'importo di fr. 200.–, non è errata e tantomeno arbitraria;
che infatti, l'escusso non ha anzitutto provato con documenti di vantare un credito nei confronti dell'istante, non potendo a tal fine certo bastare la cessione di credito 15 luglio 1992 (doc. 3) siccome riferita a fatture –peraltro neppure intestate all'istante (doc. 4–11)– che non risultano essere state riconosciute dalla pretesa debitrice;
che, inoltre, il ricorrente non potrebbe in ogni caso opporre in compensazione alle ripetibili di cui alla sentenza 17 giugno 1999 un presunto credito di cui egli risulterebbe essere cessionario già dal 15 luglio 1992;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice, deve essere respinto;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 novembre 2000 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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