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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00118
Data decisione, Autorità: 16.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00118
Lugano 16 febbraio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 novembre 2000 presentato da
(rappr. dallo Studio legale __________
contro
la sentenza 3 novembre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura speciale in materia di diritto del lavoro (inc. CL.1999.59) promossa con istanza 10 agosto 1999 da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 7'948.40, oltre accessori, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE __________dell'UE di Lugano;
domanda accolta dal primo giudice in misura di fr. 7'511.10;
esaminati gli atti e in particolare lette le osservazioni al ricorso, presentate dall'istante con allegato 11 dicembre 2000;
considerato
in fatti e in diritto:
è stata alle dipendenze di __________ –società attiva nella ricerca, nella selezione e nell'intermediazione di personale– con un contratto a tempo indeterminato e a partire dal 1° settembre 1997 in qualità di consulente (Sachbearbeiterin) e di segretaria. Occupata a tempo parziale (60%), essa aveva diritto alla seguente retribuzione mensile: durante il periodo di prova di tre mesi, uno stipendio fisso di fr. 2'000.– lordi, oltre a fr. 500.– quale contributo globale alle spese; dopo il periodo di prova, oltre al salario di base e all'indennità per spese, una provvigione del 20% sulle entrate relative alle mediazioni da lei concluse. A partire dal 1. gennaio 1998 la provvigione è stata fissata nel 5% (e dal 1. gennaio 1999 aumentata al 6%: doc. C–G), calcolato sul fatturato aziendale delle mediazioni (doc. A e B). Il rapporto di lavoro è stato regolarmente disdetto da parte dell'istante per il 31 maggio 1999.
Pacifici i rapporti di dare–avere relativi al 1998, alla fine del contratto la lavoratrice ha prodotto alla datrice di lavoro un conteggio relativo a provvigioni non percepite che, sulla base di un fatturato complessivo di fr. 127'870.– dà un suo credito di fr. 7'672.20, oltre a fr. 833.35 a titolo di tredicesima mensilità pro rata temporis relativamente al periodo 1. gennaio – 31 maggio 1999.
Dedotti gli oneri sociali, il credito posto a giudizio da __________ è pertanto di fr. 7'948.40.
si è opposta all'istanza sia negando che siano dovute tutte le provvigioni richieste, sia ponendo comunque in compensazione un credito proprio per risarcimento danni, cautelativamente indicato in fr. 53'325.– e, in sede di conclusioni, valutato in circa fr. 211'000.–. La convenuta rimprovera infatti all'istante di aver violato i propri obblighi di lavoro e di aver agito in contrasto alle norme sulla concorrenza sleale, per avere –durante l'orario di lavoro e in combutta con altra dipendente della stessa ditta (, la cui situazione creditoria nei confronti della stessa convenuta è oggetto di altra vertenza giudiziaria), nonché con una persona estranea alla stessa ()– preparato un'attività concorrenziale, poi sfociata nella costituzione della __________ di cui entrambe le dipendenti, appena lasciata contemporaneamente la convenuta, sono divenute collaboratrici.
Con il giudizio impugnato, il segretario assessore ha in sostanza accolto l'istanza, ancorché ridotta nell'importo, avendo riconosciuto quale base di calcolo per le provvigioni spettanti all'istante la somma di fr. 120'070.– Per il resto egli non ha riconosciuto il credito vantato dalla convenuta ai fini della compensazione.
Con il presente ricorso per cassazione __________ critica la sentenza del primo giudice, in particolare per quanto attiene alla valutazione delle prove. Essa indica inoltre, per la prima volta, che vi sarebbe stata una modifica delle condizioni contrattuali a partire dal 1° gennaio 1999, così che decadrebbe il diritto dell'istante alla tredicesima mensilità per quello stesso anno.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile: è doveroso scostarsi dalla scelta operata solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a). In tema di valutazione delle prove poi, vi è un errore manifesto ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC quando il giudice è clamorosamente smentito dalle tavole processuali, cioè quando la sua valutazione risulta del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata apertamente dalle stesse emergenze di causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 27). A tal fine, il ricorrente ha l'obbligo di formulare censure puntuali a dimostrazione che il primo giudice ha compiuto un manifesto errore, rispettivamente che le sue conclusioni sono in aperto contrasto con gli atti o i documenti prodotti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 329, m. 8 e 9).
Sulla base di questi principi giurisprudenziali assodati, il ricorso in esame rivela carattere in gran parte appellatorio poiché, in particolare per quanto riguarda il credito posto in compensazione dalla convenuta (costituito del danno per pretese violazioni contrattuali dell'istante), appare come un compendio di censure che tuttavia non si fondano sul confronto con prove certe, rispettivamente con emergenze processuali non interpretabili, ma fanno riferimento a ciò che il giudice avrebbe dovuto concludere secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza di vita (ricorso, pag. 8), rispettivamente poiché la tesi della ricorrente appare sensata e giustificata (pag. 8, in fine), o perché il comportamento anticontrattuale della controparte si impone sulla base di tutti questi indizi (pag. 9, in alto), o ancora perché l'illiceità di determinati atteggiamenti non può essere esclusa (pag. 9), rispettivamente i fatti così come sostenuti dalla ricorrente appaiono probabili e ragionevoli (pag. 9, in fine). In sostanza, ancorché la ricorrente imputi al primo giudice di aver valutato in modo manifestamente erroneo gli atti di causa e le prove (petitum ricorsuale II, 2) e di aver prolato una sentenza contenente diverse argomentazioni arbitrarie (ricorso, sub 15), essa dimostra di non essere in grado di muovere nei confronti del giudizio impugnato censure puntuali, già a dipendenza del fatto che comunque la sua tesi di diritto si fonda, in parte almeno, su indizi e su supposizioni, così come indica esplicitamente in questo stesso allegato, senza tuttavia disporre di elementi di giudizio incontrovertibili. A tal proposito, balza all'occhio il fatto che anche davanti alla prima istanza, la convenuta non formuli pressoché nessun concreto rimprovero alla controparte, ma faccia continuamente riferimento al comportamento della sola sua collega __________ solo di lei si parla –ad esempio– fino a pagina 7 compresa del ricorso), estendendo eo ipso gli apprezzamenti relativi all'agire di quella anche alla controparte, ovvero sostenendo che essa, assecondando la collega, avrebbe agito in mala fede. Né possono essere presi in considerazione, come fatti accertati, i rimproveri nei confronti di __________ fintanto cioè che l'analoga causa civile pendente fra lei e la datrice di lavoro non sia stata giudicata. Sulla base di queste due considerazioni di carattere generale si deve concludere che il ricorso in esame, così come impostato, almeno per quanto riguarda questa parte del contenzioso (ossia l'eccezione di compensazione), non è suscettibile di un esame secondo i rigorosi criteri della cassazione ed è pertanto inammissibile in virtù dell'art. 329 CPC.
In merito al credito dell'istante due sono le censure proposte. Anzitutto la ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver riconosciuto la circostanza secondo cui la lavoratrice, assunta dapprima come segretaria, avrebbe avuto diritto alla tredicesima mensilità, mentre –a partire dal 1° gennaio 1999– avendo assunto il ruolo di consulente, avrebbe perso tale diritto. La ricorrente stessa ammette che non v'è stata nessuna formale modifica del contratto di lavoro iniziale, ma sostiene che l'accordo è intervenuto oralmente e che comunque risulta che i suoi colleghi consulenti, __________ e __________, percepivano il salario solo dodici volte all'anno. La censura è anzitutto inammissibile poiché questa posta del credito, chiaramente avanzata dalla lavoratrice fin dal primo atto di causa, non è stata contestata dalla convenuta, né con la risposta, né in sede di duplica, ostandovi quindi gli art. 399 e 78 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 78 CPC, m. 22). In particolare, non può valere come sufficiente contestazione della domanda la sola osservazione della convenuta (cfr. duplica, verbale 24 settembre 1999, pag. 6) che, per prassi, la tredicesima era versata alle segretarie e che l'istante avrebbe riconosciuto di essere stata assunta in qualità di consulente a partire dal 1° gennaio 1999. Foss'anche ammissibile, la decisione del segretario assessore di riconoscere il credito dell'istante non potrebbe comunque essere cassata. Essa si fonda infatti sul contratto iniziale di lavoro che riconosce il diritto della lavoratrice alla tredicesima mensilità, ancorché essa sia stata assunta fin dall'inizio nel doppio ruolo di consulente e di segretaria. In senso contrario, la ricorrente richiama unicamente le testimonianze __________ e __________il primo che riferisce unicamente della propria situazione contrattuale e anzi precisa di ignorare le differenze fra il suo statuto e quello dell'istante in quanto occupata solo al 60%; il secondo cui "sembra" che i/le consulenti non percepissero la tredicesima: ciò che evidentemente non basta, a fronte del testo contrattuale, per ritenere manifestamente errata la conclusione impugnata.
Per quantificare il proprio diritto alle provvigioni l'istante ha prodotto una lista di fatture per consulenza, emesse dalla convenuta con l'indicazione dell'importo e dell'avvenuto pagamento o meno. La convenuta ha contestato non la fedefacenza delle indicazioni, ma ha sostenuto che non tutte quelle posizioni potessero costituire la base per il calcolo delle provvigioni pretese. Il segretario assessore, ammesso il principio che il diritto alla provvigione sussiste unicamente in relazione alle fatture pagate dai clienti, ha escluso dal computo totale le fatture costituite da note di credito, mentre ha tenuto conto della fattura emessa nei confronti di __________ e rimasta impagata poiché la convenuta non ha iniziato nei suoi confronti una procedura d'incasso. La conclusione non solo non è arbitraria, ma è addirittura corretta: infatti, mentre in sé il diritto alla provvigione nasce con la conclusione dei singoli contratti da parte della datrice di lavoro, esso può decadere nel caso in cui il terzo contraente non fa fronte alla sua obbligazione (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985, art. 322b CO, N. 8 e 9; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 2 e 6). Nel caso in esame, la prestazione dei clienti della convenuta consiste nel pagamento delle fatture per l'attività messa in opera in loro favore; tuttavia, se un cliente non paga, è compito della ditta di intraprendere tutto ciò che è ragionevolmente in suo potere per incassare il credito relativo. Non si tratta quindi soltanto di inviare estratti conto o lettere di sollecito, come ha fatto la convenuta nei confronti di __________ ma di escutere, rispettivamente di chiamare in giudizio il debitore (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 9; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 6). È pertanto sicuramente sostenibile che la negligenza della datrice di lavoro non si tramuti in un pregiudizio per la lavoratrice. Anche su questo punto pertanto il ricorso dev'essere disatteso.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 novembre __________, in quanto ammissibile, è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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