AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00119
Data decisione, Autorità: 08.02.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00119
Lugano 8 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 novembre 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 6 novembre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa
a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 febbraio
2000 da
__________, __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 11'760.- oltre accessori, domanda
poi ridotta a fr. 7'502.20 oltre interessi e così accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 4 settembre 1999 __________ ha sottoscritto con la società in nome collettivo __________, che a quel tempo gestiva la mensa del __________ di __________, un contratto di lavoro con il quale veniva assunta in qualità di aiuto cucina per il periodo dal 6 settembre 1999 al 6 maggio 2000, con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'800.- (doc. A). Il 27 ottobre 1999, dovendo cessare l'attività di gestione della mensa (ripresa dal 6 gennaio 2000 dalla società __________ di __________), la datrice di lavoro ha notificato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 30 novembre (doc. N), termine di disdetta in seguito tacitamente prorogato al 31 dicembre 1999, data sino alla quale la dipendente è stata regolarmente pagata.
Con istanza 16 febbraio 2000 la __________ -procedendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI- ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 11'760.-, pari alle indennità di disoccupazione di spettanza della lavoratrice per il periodo dal 1° gennaio al 6 maggio 2000. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo l'avvenuta accettazione della rescissione anticipata del contratto da parte della lavoratrice, la cui contestazione 30 dicembre 1999 (doc. O) e successiva offerta di ripresa del lavoro (doc. P) devono in ogni caso essere considerate tardive. In merito all'ammontare della pretesa dell'istante, essa ha contestato la richiesta di pagamento delle indennità di disoccupazione non ancora scadute al momento dell'inoltro dell'istanza.
In sede di conclusioni l'istante ha ridotto la propria pretesa a fr. 7'502.20 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2000, corrispondenti alle indennità versate alla lavoratrice per il periodo dal 1° gennaio al 16 marzo 2000, data a far tempo dalla quale essa ha trovato una nuova occupazione.
Con il querelato giudizio il pretore, accertato che il contratto concluso dalle parti è un contatto a durata determinata ai sensi dell'art. 334 CO, e come tale disdicibile solo per una causa grave o per accordo delle parti, ha escluso il verificarsi in concreto di tali eventualità, in particolare dell'accettazione della disdetta da parte della lavoratrice. Di conseguenza, non avendo l'istante provato il consenso della lavoratrice alla disdetta per il 31 dicembre 1999, il primo giudice ha ritenuto il contratto vincolante sino alla sua scadenza, ragione per la quale ha accolto l'istanza, così come formulata con le conclusioni di causa.
Con il presente tempestivo gravame la società __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata l'accettazione da parte della lavoratrice della disdetta del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 1999.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Un contratto di lavoro di durata determinata (art. 334 CO) ha validità sino alla scadenza pattuita, fatta salva la possibilità di disdetta anticipata per cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO -fattispecie che in concreto non ricorre- o per accordo delle parti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 334 CO; Rehbinder in Commentario di Berna, n. 8 ad art. 334 CO).
La conclusione del primo giudice secondo la quale il contratto di lavoro 4 settembre 1999 concluso dalla ricorrente con __________ è valido sino alla scadenza pattuita del 6 maggio 2000 non avendo la datrice di lavoro provato l'accordo della lavoratrice in merito alla rescissione anticipata del medesimo, non è arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie. Dalle stesse non può infatti essere dedotta l'accettazione da parte della lavoratrice della disdetta del rapporto di lavoro per il 31 dicembre 1999. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente simile accordo non può in particolare essere dedotto dalla sola sottoscrizione della lettera di licenziamento doc. N. Quella firma può infatti unicamente attestare l'avvenuta ricezione della lettera di disdetta consegnata brevi manu e non, in difetto di una specifica dichiarazione in tal senso, l'approvazione del contenuto dello scritto. Ciò a maggior ragione poiché dopo il periodo delle vacanze natalizie la dipendente, per il tramite dell'istante, ha tempestivamente comunicato alla convenuta la propria intenzione di attenersi alla scadenza contrattualmente pattuita e di voler riprendere l’attività lavorativa (doc. O), offerta ribadita con scritto 12 gennaio 2000 (doc. P). Per contro, in merito alla rescissione consensuale del contratto per il 31 dicembre 1999, non può certo giovare la deposizione della __________ dalla quale si evince unicamente l'avvenuta consegna della lettera di licenziamento, preceduta dalla comunicazione orale dell'intenzione della convenuta di cessare l'attività per la fine dell'anno, e nulla più. Su questo punto quindi, la decisione impugnata non può certo essere considerata arbitraria.
Sempre in merito al quantum della contestazione, dev'essere invece accolta la tesi ricorsuale sulla domanda di causa che, pur riducendo in sede di conclusioni il numero delle mensilità contestate alla data del 16 marzo 2000, ha tuttavia aggiunto (peraltro senza motivazione), per ogni mensilità restante, un importo di fr. 177.10 (per marzo fr. 102.45), indicando trattarsi di assegni per figli, rispettivamente di assegni per giovani in formazione, come risulta dai conteggi prodotti dalla Cassa disoccupazione (doc. R, S, e T). Accogliendo l'istanza così modificata, il pretore ha omesso di esprimersi sui motivi di accoglimento di questa nuova posta. Sennonché, a prescindere dal principio indagatorio che regge le vertenze in materia di contratto di lavoro (art. 417 lett. c CPC), una posta di credito avanzata dall'istante soltanto con il riassunto scritto delle proprie conclusioni (né contestata dalla parte convenuta, anch'essa avendo rinunciato al dibattimento), ovvero sottratta al contraddittorio, non può essere accolta poiché esorbita dai termini della lite (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 417, m. 6). E ciò, nel caso concreto, a prescindere dal contenuto sostanziale degli art. 22 cpv. 1 e 29 LADI che indica gli assegni per figli come suscettibili di essere ceduti alla Cassa alla stessa stregua dell'indennità per disoccupazione.
Di conseguenza, accogliendo parzialmente il ricorso, il merito della lite dev'essere deciso, con riferimento all'art. 332 cpv. 2 CPC, in conformità all'esito di quest'ultima censura. Le ripetibili assegnate all'istante non vengono modificate a dipendenza della minima differenza fra le decisioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 17 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 novembre 2000 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ t, __________ è condannata a versare all'istante l'importo di fr. 7'045.55, oltre interessi del 5% a partire dal 1. febbraio 2000 su fr. 2'764.-, dal 1. marzo 2000 su fr. 2'764.- e dal 17 marzo 2000 su fr. 1'517.55.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster