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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00089
Data decisione, Autorità: 31.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00089
Lugano 31 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 settembre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 27 giugno 2000 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 luglio 1999 da
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'256.30 oltre accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 30 ottobre 1997 __________ ha postulato nei confronti del dott. __________ il risarcimento di fr. 980.– corrispondenti alle spese sostenute per la potatura di una siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________dell'UE di Lugano. L'istanza è stata accolta con una prima sentenza 5 marzo 1998 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina che ha condannato il convenuto al pagamento in favore dell'istante dell'importo richiesto e ha concesso il rigetto definitivo dell'opposizione. Contro questa decisione è insorto __________, con ricorso per cassazione 23 marzo 1998 in esito al quale questa Camera –con decisione 25 agosto 1998– ha annullato la sentenza di primo grado per motivi processuali, rinviando gli atti al primo giudice per nuovo giudizio.
Corretto l'errore di procedura, con giudizio 5 ottobre 1999, il Giudice di pace supplente ha nuovamente accolto l'istanza di __________. Anche contro questa seconda decisione __________ è insorto con ricorso per cassazione 25 ottobre 1999, che questa Camera ha accolto con sentenza 20 gennaio 2000, annullando la decisione del primo giudice e respingendo nel merito l'istanza 30 ottobre 1997.
Nel frattempo, __________ nell'aprile 1998, aveva proceduto al pagamento in favore della controparte di fr. 1'256.30 onde evitare il pignoramento richiesto da __________ sulla base della (prima) sentenza 5 marzo 1998 della Giudicatura di pace, resa esecutiva dalla mancata concessione dell'effetto sospensivo al ricorso per cassazione. Preso atto dell'esito di tale procedura, conclusasi con la decisione 25 agosto 1998 di questa Camera, con istanza del 17 luglio 1999 egli chiede la restituzione dell'importo indebitamente versato alla controparte. In particolare, la somma corrisponderebbe a fr. 1'081.30 (fr. 980.– oltre interessi) di cui al PE n. __________e fr. 140.– (tassa di giustizia e ripetibili fissati nella sentenza 5 marzo 1998 del primo giudice) di cui al PE no. __________. Il convenuto si oppone all'istanza, eccependo esclusivamente l'intervenuta prescrizione della pretesa per decorrenza del termine annuale (cfr. verbale 9 giugno 2000).
Con la sentenza qui impugnata, il primo giudice ha respinto la menzionata eccezione, considerando che il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo dal 20 gennaio 2000, ossia dalla data della seconda sentenza della Camera di cassazione civile che respingeva nel merito l'istanza di __________. Di conseguenza ha accolto –ancorché parzialmente– l'istanza di __________ 5. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro questo giudizio, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver esaminato la domanda dell'istante nell'ottica dell'art. 62 CO anziché dell'art. 86 LEF, unica norma applicabile alla fattispecie avendo l'istante dichiarato di aver pagato l'importo rivendicato unicamente per evitare il pignoramento dei suoi beni, quindi con la consapevolezza che detta somma non era dovuta e non per errore, come presuppone l'art. 62 CO. Comunque, ossia anche nell'ottica di questa norma, il ricorrente ritiene manifestamente errata la conclusione del primo giudice di non considerare prescritta la pretesa dell'istante.
Con osservazioni 13 ottobre 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
La differenza fondamentale tra le due azioni è che nel caso dell'art. 86 LEF l'escusso chiede la restituzione di un debito inesistente che egli ha pagato al solo scopo di evitare il proseguimento dell'esecuzione (Bodmer, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 e 7 ad art. 86 LEF), mentre nell'ottica dell'art. 62 cpv. 2 in fine CO –disposto sul quale l'istante basa la sua domanda– viene chiesta la restituzione di una somma pagata in virtù di una causa valida che viene in seguito a mancare. Per quanto riguarda la prescrizione (o la perenzione), entrambe le azioni prevedono il termine di un anno: la prima dalla data del pagamento (art. 86 cpv. 1 LEF), la seconda dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO).
Nel caso concreto, al di là della norma formalmente invocata, l'art. 62 CO, l'istante ha ripetutamente dichiarato nel suo allegato introduttivo di essere stato costretto a effettuare il versamento di fr. 1'057.10 per evitare il pignoramento: ciò che potrebbe indurre a concludere che l'azione sia fondata sull'art. 86 LEF. Non v'è tuttavia motivo per dare una risposta alla censura ricorsuale sul diritto applicabile: infatti, sia applicando l'una che l'altra normativa, la conclusione del primo giudice resiste per motivi diversi.
La natura del termine annuale è controversa: prevale tuttavia il parere che si tratti di un termine di perenzione e non di semplice prescrizione (Gilliéron, op. cit., ibidem, n. 44; Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 86, n. 14; Bodmer, op. cit., art. 86, n. 25), laddove lo scopo per il quale il legislatore ha posto un limite di tempo breve alla possibilità di introdurre l'azione dev'essere ricercato nella sicurezza del diritto, affinché la controparte non sia costretta, troppo tempo più tardi, a ridiscutere il merito di un credito che dal profilo esecutivo ha avuto esito a lei favorevole (Bodmer, op. cit., ibidem, n. 25). Scopo che, a mente di questa Camera, viene meno quando, al momento del pagamento, l'azione di merito è già pendente (ciò che, come testé considerato, è senz'altro possibile), ossia quando la parte procedente nell'esecuzione è non solo informata, ma è persino già coinvolta in un'azione di merito sul medesimo rapporto creditorio. Diversa sarebbe la situazione se il merito della lite, al momento del pagamento, fosse già stato giudicato definitivamente, ancorché in un procedimento concomitante con l'esecuzione e indipendentemente dal tipo di causa cui si è fatto capo: in tal caso l'azione dell'art. 86 LEF è esclusa (Gilliéron, op. cit., ibidem, n. 84; Bodmer, op. cit., ibidem, n. 30).
In tal senso dev'essere condiviso l'atteggiamento del primo giudice che ha atteso l'esito definitivo della causa di merito (la sentenza 20 gennaio 2000 di questa Camera non è stata impugnata) prima di pronunciarsi sull'istanza di restituzione in esame. Se ne deve concludere, ai fini del ricorso in esame, che la decisione del giudice di pace di accogliere l'istanza, non è arbitraria già perché tiene conto dell'esito della causa di merito, ossia realizza la ratio legis dell'art. 86 LEF (Gilliéron, op. cit., ibidem, n. 14). Sono d'altra parte irrilevanti –per i motivi già esposti– le considerazioni del primo giudice in punto all'eccezione di prescrizione, unico argomento di contestazione dell'istanza sollevato dal ricorrente.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza.
Motivi per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 settembre 2000 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 150.–, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a controparte la somma di fr. 350.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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