AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00094
Data decisione, Autorità: 30.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00094
Lugano 30 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 17 luglio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 novembre 1998 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'777.35 oltre accessori, nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 5'977.35 oltre interessi;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 19 novembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'777.35. L'importo rivendicato corrisponde ai danni subiti dall’istante a seguito dell'aggressione perpetrata nei suoi confronti dal convenuto la sera del 31 ottobre 1997. In quel frangente alcuni giovani, amici dell'istante -allora quattordicenne-e ai quali questi si era unito, hanno lanciato alcune uova all'interno dell'esercizio pubblico di proprietà del convenuto per poi darsi alla fuga. L'istante, raggiunto dal convenuto che l'aveva inseguito in automobile, è stato da questi gettato a terra e violentemente picchiato, subendo le lesioni corporali evidenziate nel certificato medico del dott. __________ ossia: perforazione traumatica della membrana timpanica sx., contusioni addominali (epigastrio e ipocondrio sx.), contusioni al viso (arco sopracciliare sx., labbro superiore, naso) e contusione del rachide cervicale (doc. A). In seguito alla perforazione della membrana timpanica, all'istante è stata praticata in urgenza una miringoplastica, cui è seguita una breve degenza in ospedale, ossia fino al 2 novembre 1997 (certificato dott. Lüönd: doc. B). Per questi fatti __________ è stato ritenuto autore colpevole del reato di lesioni semplici e condannato alla pena di 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (cfr. decreto d'accusa 18 maggio 1998: doc. D). I danni chiesti con l'istanza in esame invocando gli art. 41 e 47 CO, corrispondono alle spese legali relative al procedimento penale (fr. 2'866.95), alle spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 110.40) e a un'indennità per torto morale di fr. 4'800.- Il convenuto, che non contesta di essere l'autore dei fatti, si è nondimeno opposto alle pretese risarcitorie dell'istante, rilevando che questi non è esente da colpa, essendo all’origine dei danni materiali dallo stesso patiti a dipendenza del lancio delle uova all’interno del suo locale. In merito alle singole poste di danno, il convenuto non ha contestato quella di fr. 110.40 relativa alla partecipazione alle spese mediche, mentre si è opposto alle altre. Comunque ha opposto in compensazione al credito dell'istante i danni da lui patiti a causa dell’agire illecito di questi che cifra in fr. 800.- per il ritinteggio del locale e in fr. 7'000.- come perdita di guadagno.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la realizzazione dei presupposti di cui agli art. 41 e 47 CO, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'977.35. Il primo giudice ha infatti ammesso la richiesta di rifusione delle spese mediche sostenute dall'istante e non contestate dal convenuto (fr. 110.40), la richiesta di risarcimento delle spese legali sopportate per il procedimento penale (fr. 2'866.95) e, limitatamente a fr. 3'000.- l'indennità per torto morale.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare ritenendo provate le pretese risarcitorie dell’istante. Contestato è in particolare il riconoscimento dei costi di patrocinio della sede penale, che il segretario assessore avrebbe erroneamente ritenuto adeguati e necessari unicamente a dipendenza della minore età dell'istante, così come l'indennità per torto morale di fr. 3'000.-, importo che a mente del ricorrente non si giustifica e che comunque dev'essere ridotto a un massimo di fr. 500.- Afferma che la sentenza impugnata, su questo punto, non tiene conto della concolpa dell’istante che con il suo agire illecito (lancio delle uova) ha provocato la sua reazione, né considera che l'istante non è riuscito a provare le gravi sofferenze fisiche e psichiche lamentate. Da ultimo il ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver ritenuto provato il danno da lui opposto in compensazione e consistente nelle spese di ritinteggio del locale adibito a esercizio pubblico.
Con osservazioni 23 ottobre 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Per quanto attiene alle spese di patrocinio sostenute dall'istante in sede penale, va rilevato che al proposito vale il principio secondo il quale le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura del processo, rispettivamente durante il medesimo, costituiscono un elemento del danno che può fare oggetto di un’azione di risarcimento (Brehm in Commentario bernese, n. 87 e 90 ad art. 41 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 1995, Allg. Teil, Band I, p. 78 segg.; DTF 117 II 101 segg.). Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere utile e appropriato (DTF 117 II 107 consid. 6b, 97 II 259 consid. 5b; Rep. 1989 p. 492).
Nel caso di specie, il segretario assessore, pur indicando esattamente i presupposti per il riconoscimento del danno in esame, si è limitato ad accogliere la richiesta di risarcimento, considerando l'intervento dei legali dell'istante giustificato e necessario a dipendenza della minore età di questi e della sua conseguente incapacità di tutelare i propri interessi. In genere, la necessità della parte lesa di rivolgersi a un legale, dipende da una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, ambito nel quale il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ciò che limita, in parte almeno, l'apprezzamento delle circostanze nella sede ricorsuale. In concreto, ancorché opinabile, la decisione contestata non appare in sé arbitraria; infatti, se risulta pacificamente dagli atti che l'istante è stato fin dall'inizio accostato dal padre e che già in data 8 novembre 1997, ossia pochissimi giorni dopo i fatti, sia il padre, sia il figlio hanno sporto regolare querela contro il convenuto dopo essere stati interrogati dalla polizia, non è però oggettivamente possibile escludere che l'allegato di querela e di costituzione di parte civile 20 novembre 1997, sottoscritto dal lic. iur. __________ sia stato necessario, utile e appropriato ai fini dell'esito penale: al proposito lascia infatti almeno perplessi il fatto che nel seguito il Ministero pubblico abbia considerato quello scritto come atto formale di querela e non quello dell'8 novembre precedente (cfr. incarto penale richiamato, in particolare la decisione 25 marzo 1998 di promozione dell'accusa). Per contro e in conformità con l'assunto ricorsuale, non è nemmeno stato sostenuto e tanto meno provato dall'istante che -al di fuori di tale intervento scritto- egli abbia avuto una reale necessità di patrocinio. E ciò in particolare se si considera che il procedimento penale si è concretizzato in una semplice istruttoria sui fatti e nell'emanazione del decreto d'accusa, compiti spettanti autonomamente all'autorità inquirente, e che contro quel decreto non è stata sollevata opposizione, crescendo così in giudicato senza ulteriori atti processuali. Né va disatteso che la successiva istanza di complemento d'inchiesta 9 aprile 1998 è stata respinta dal procuratore pubblico, costituendo un intervento inutile. Si giustifica così, in parziale accoglimento della censura su questa parte del giudizio pretorile e giudicando nel merito in base all'art. 42 cpv. 2 CO, di ammettere questa posta del danno limitatamente all'importo globale di fr.1'000.-
(Brehm, op.cit., n. 9 e 14 ad art. 47 CO; Schnyder, Commentario di Basilea, 1996, n. 13 ad art. 47 CO) e, d'altra parte, un aspetto soggettivo rappresentato dalla sofferenza (fisica o psichica) della persona lesa. A questo proposito si ritiene che il fatto di dover subire interventi chirurgici o una degenza ospedaliera sia sufficiente per dimostrare l'esistenza di una particolare gravità della sofferenza del leso (Brehm, op.cit., n. 14 e 29 segg. ad art. 47 CO; IICCA 16 agosto 1994 in re P./R.). Nella valutazione dell'entità della pretesa per torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore, Schnyder, op.cit., n. 21 ad art. 47 CO; Brehm, op.cit., n. 72 ad art. 47 CO).
Nel caso concreto, la censura attiene sia alla carente prova di sofferenze fisiche oltre il breve periodo di ospedalizzazione, sia all'affermato danno psichico. Al proposito è vero che delle circostanze indicate dall'istante non v'è stata conferma probatoria; in particolare non risulta su quali basi il primo giudice abbia potuto concludere per un danno di tipo psichico. Tuttavia, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del segretario assessore che ha accolto la richiesta di un’indennità per torto morale da parte dell’istante, non è in sé arbitraria in quanto trova pur riscontro nelle risultanze istruttorie. Dalle stesse è infatti emerso che a seguito dell’aggressione di cui è stato vittima, l’istante, tra le varie lesioni enumerate nel certificato medico di cui al doc. A, ha subito la perforazione della membrana del timpano sinistro, lesione per la quale ha dovuto essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente ed essere ospedalizzato per un paio di giorni (doc. B). Per quanto attiene alle conseguenze di quest’aggressione, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente che non ritiene essere stata provata l’intensità e la durata delle sofferenze subite dall’istante (questione pressoché omessa dal primo giudice), il dott. __________, medico curante di quest’ultimo, sentito come teste, ha confermato che il suo stato di salute ancora nel gennaio 1999, limitatamente ai disturbi di cui già soffriva (vertigini rotatorie, disturbi dell’udito e cefalee pulsatili con nausea), ha subito un peggioramento con una maggiore frequenza dei medesimi. Ciò che conforta il giudizio pretorile in merito alla posta in discussione. Appare invece insostenibile l'importo riconosciuto come indennità. Pur ammettendo le premesse fondamentali per il suo riconoscimento e il potere d'apprezzamento del giudice, appare sproporzionato l'importo attribuito in quanto troppo lontano da qualsiasi indicazione giurisprudenziale; giurisprudenza che, nel tema specifico, offre al giudice l'unico aggancio concreto per una corretta e coerente applicazione della legge. Ancorché nell'ambito di un giudizio concernente l'arbitrio della decisione impugnata, non può essere disatteso un certo rigore così che indennità eccessive o eccessivamente ridotte possano essere corrette anche in questa sede. Nel caso particolare, tutto ben considerato, in particolare la giovane età della vittima, la violenza dell'aggressione da parte di un adulto e l'intervento chirurgico resosi necessario per porre rimedio alla lesione del timpano, deve ritenersi adeguata un'indennità massima di fr. 1'000.- (cfr. Hütte / Ducksch, Die Genugtuung, ed. 3, periodo 1995-1997, VIII/1-12; periodo 1998 e segg., VIII/1-7). Anche su questo punto il ricorso, per i motivi esposti, dev'essere parzialmente accolto e, di conseguenza, la sentenza di merito modificata.
Da ultimo il ricorrente rimprovera al segretario assessore di non aver ritenuto provato il danno da lui opposto in compensazione alle pretese avversarie e relativo al ritinteggio di un locale. Al proposito dev'essere osservato che è pacifico in questa sede il fatto, accertato dal segretario assessore, per cui l'istante, lanciando egli stesso o partecipando al lancio delle uova, si è senza alcun dubbio reso colpevole di un atto illecito (sentenza, consid. 7). Nel seguito, la stessa decisione impugnata afferma che il convenuto, formulata eccezione di compensazione del credito litigioso, non ha però fornito nessuna prova che attesti l'esistenza e l'ammontare del danno da lui subito (consid. 7 in fine). Sennonché -come rileva il ricorrente- fuori discussione gli altri presupposti della responsabilità, sia il __________, sia il __________ hanno riferito che il lancio delle uova ha avuto tra l'altro la conseguenza di imbrattare le pareti del locale ristorante. In merito alla prova dell'entità del danno, il ____________________ ha poi affermato di aver ricevuto, per aver aiutato il convenuto nel lavoro di ritinteggio, la somma di fr. 1'500.- Che altri testi, non abbiano confermato questa circostanza (contrariamente a quanto assume l'istante) poco conta; la deposizione, rimasta senza riscontro contrario, basta per confortare la domanda del convenuto, il cui importo tuttavia non può essere riconosciuto oltre i limiti della formulazione dell'eccezione di compensazione che -per questo titolo- rimane di fr. 800.-, così come indicato in sede di risposta e non smentito con le conclusioni. La circostanza per cui il primo giudice ha ritenuto non provato il danno appare così manifestamente discorde dalle risultanze di causa: pertanto, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto (art. 327 lett. g CPC).
Accogliendo il ricorso nella misura indicata e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 1'310.40 oltre interessi del 5% dal 31 ottobre 1997 (fr. 110.40 di spese mediche + fr. 1'000.- di spese di patrocinio e fr. 1'000.- come indennità di torto morale ./. fr. 800.- per il danno opposto in compensazione).
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza; per la prima sede le spese devono essere caricate all'istante in ragione di 5/6; per la seconda sede l'istante risulta soccombente nella misura di 5/6 (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2000 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato.
condannato a versare a __________ l'importo di fr.
1'310.40 oltre interessi del 5% dal 31 ottobre 1997.
l'opposizione interposta al PE no. __________dell'UEF di
Bellinzona.
poste per 5/6 a carico dell'istante e per esso dello Stato,
mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto. L'istante
verserà inoltre al convenuto fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 1/4 mentre la rimanenza di 3/4 è posta a carico dell'istante. Questi verserà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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