AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 16.2000.00099
Data decisione, Autorità: 29.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00099
Lugano 29 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 3 ottobre 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
e 4 ottobre 2000 di
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la
sentenza 13 settembre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
nelle cause a procedura inappellabile promosse con istanze 7 settembre 1999 (inc.
2000 (inc. n. IU.00.41) da __________, __________, nei confronti di
__________, con le quali l'istante ha chiesto il disconoscimento dei debiti di
cui alle sentenze di rigetto provvisorio dell'opposizione del 17 agosto 1999, 30
settembre 1999 e 9 febbraio 2000 del medesimo Pretore, domande parzialmente
accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con atto notarile 3 maggio 1982 __________ aveva trasferito al nipote __________ la proprietà dei fondi n. ____________________ e __________, ora riuniti nella particella n. __________ di __________, sui quali conduceva un’azienda di pollicoltura. Dal canto suo __________ si era impegnato a versare allo zio un'indennità mensile di fr. 1'500.– indicizzabili, a far tempo dal 1° maggio 1982, vita natural durante. Dal 1985 (cfr. istanza possessoria del 27 ottobre 1986, inc. n. 179/1986) sono sorte tra le parti divergenze in merito alle possibilità di accesso veicolare ai fondi, privi di sbocchi sulla strada comunale. Mentre in precedenza __________ i, come pure lo zio __________, hanno sempre potuto transitare sulla strada sterrata che attraversa la particella n. __________ di proprietà della defunta __________, allora convivente di __________ e alla quale é succeduto __________, dal 1985 è stato impedito a __________ il passaggio su questa strada. Inutili sono stati al proposito i tentativi fatti da __________ per ottenere il riconoscimento giudiziale di un diritto di passo sulla proprietà __________. Dopo che il Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna aveva riconosciuto il diritto di passo pedonale, con sentenza del 18 novembre 1998 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha ordinato a __________ di non accedere alla sua proprietà attraverso il fondo __________. Il ricorso per riforma __________ è stato respinto l'8 marzo 1999 dal Tribunale federale (doc. E, inc.n. IU.99.60). A seguito di questa decisione, e più precisamente a far tempo dal mese di aprile 1999, __________ ha sospeso il pagamento delle indennità mensili di spettanza di __________ (ammontanti a fr. 2'258.– a seguito dell’indicizzazione), opponendovi in compensazione il danno subito a dipendenza dell’impossibilità, di utilizzare il passo sulla part. 2814 per accedere ai propri fondi. Impossibilità che, in particolare, non era stata presa in considerazione al momento della sottoscrizione dell’atto di costituzione del vitalizio, e della quale __________ ritiene lo zio responsabile. Il mancato pagamento delle rendite pattuite ha indotto __________ ha promuovere nei confronti del nipote diverse procedure esecutive ottenendo, sulla base del cennato contratto 3 maggio 1982, il relativo rigetto delle opposizioni.
Con istanze:
7 settembre 1999 (inc. IU.99.60: promossa in relazione alla sentenza 17 agosto 1999 della Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di fr. 6'774.– pari alle rate dovute per i mesi di aprile/ maggio/giugno 1999),
21 ottobre 1999 (inc. IU.99.72: promossa in relazione alla sentenza 30 settembre 1999 della Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di luglio 1999),
30 novembre 1999 (inc. IU.99.86: promossa in relazione alla sentenza 30 settembre 1999 della Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di settembre 1999)
28 febbraio 2000 (inc. IU.00.12: promossa in relazione alla sentenza 9 febbraio 2000 della Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di fr. 2'258.– pari alla rata dovuta per il mese di ottobre 1999)
26 maggio 2000 (inc. IU.00.41: promossa in relazione alla sentenza 9 febbraio 2000 della Pretura di Locarno–Campagna che ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificato per l'incasso di fr. 4'516.– pari alle rate dovute per i mesi di novembre e dicembre 1999)
ha chiesto il disconoscimento dei relativi debiti. Secondo l'istante queste rendite non sono dovute non avendo __________ garantito la possibilità di accesso alla strada comunale, senza la quale egli non avrebbe mai sottoscritto il contratto di costituzione di vitalizio. Egli ha quindi opposto in compensazione alle rendite mensili rivendicate dallo zio, i danni dallo stesso patiti a dipendenza dell’inadempienza di quest’ultimo che, cedendogli i fondi, gli aveva lasciato credere che l’accesso alla strada comunale fosse garantito. I danni fatti valere dall'istante corrispondono alle spese legali che l’istante ha dovuto sostenere per accertare l’eventuale esistenza di un diritto di passo sulla particella n. __________ (fr. 30'000.–) e ai maggiori costi che ha dovuto sopportare per assicurarsi un accesso alla strada comunale costruendo una nuova strada (fr. 27'900.– come da perizia giudiziaria dell'ing. __________, inc. n. 6388) attraverso il fondo n. __________ di proprietà di __________ alla quale dovrà versare un'indennità di fr. 4'700.– (cfr. perizia giudiziaria). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando di aver violato i propri obblighi contrattuali tra i quali rientrava unicamente la cessione della part. __________ __________ nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, ovvero priva di un qualsiasi diritto di passo sulla part. n. __________ di proprietà di una terza persona e della quale egli non poteva evidentemente disporre.
Con il querelato giudizio il pretore, congiunte le cause per l'istruttoria e il giudizio, ha accolto l'istanza di disconoscimento del debito del 7 settembre 1999 (inc. IU.99.60) limitatamente all'importo di fr. 4'700.–, mentre ha respinto le altre istanze. Il pretore, qualificato preliminarmente l'atto concluso dalle parti quale contratto di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 516 CO, accertato che i fondi ceduti all'istante erano privi di un accesso alla strada comunale e che la possibilità sino ad allora sfruttata di passare sul fondo __________ era stata definitivamente negata all'istante con sentenza 8 marzo 1999 del Tribunale federale, ha nondimeno ritenuto il convenuto responsabile del pagamento dell'importo di fr. 4'700.– pari all'indennità che l'istante dovrà versare ad __________ per poter realizzare una strada sul fondo di quest'ultima. Il pretore ha infatti ritenuto il convenuto inadempiente per aver ceduto al nipote dei fondi privi di accesso alla strada comunale senza averlo reso esplicitamente edotto di tale circostanza.
Con tempestivo ricorso per cassazione 3 ottobre 2000, implicitamente basato sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove, in specie per aver ritenuto provato il danno da lui opposto in compensazione nella misura limitata di fr. 4'700.– sebbene le risultanze istruttorie e in particolare la perizia giudiziaria abbiano dimostrato un danno ben superiore agli importi rivendicati dal convenuto a titolo di rendita vitalizia per il periodo da aprile a dicembre
__________, basandosi anch'egli implicitamente sul titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ha pure impugnato la sentenza pretorile con ricorso 4 ottobre 2000, postulandone l'annullamento. Rimprovera al pretore di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, e più precisamente gli art. 973 CC e 517 CO, e di aver arbitrariamente valutato le prove. Contestato è in particolare il fatto per il primo giudice di non essersi attenuto alle risultanze del Registro fondiario dalle quali non risultava iscritta nessuna servitù di passo a favore dei fondi ceduti all'istante, e di aver ritenuto provata un'inadempienza contrattuale in relazione alla mancata possibilità per il nipote di accedere alla via pubblica attraversando la proprietà __________, possibilità che egli non ha mai garantito e neppure lo poteva fare, non trattandosi, come noto al nipote, di un fondo di sua proprietà. In merito al danno riconosciuto all'istante, il ricorrente ritiene arbitrario il parziale riconoscimento del medesimo da parte del pretore, ritenuta l'assenza di qualsiasi prova a sostegno del medesimo.
Con osservazioni 31 ottobre, rispettivamente 8 novembre 2000, le parti hanno postulato la reiezione dei ricorsi avversari.
In azioni di disconoscimento del debito come quelle promosse dall'istante, spetta al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; (Giliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3.
ed., p. 156; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270). In concreto, mentre spettava al convenuto provare il benfondato dei suoi crediti, incombeva all'istante dimostrare che questi importi non erano dovuti in quanto estinti per compensazione con i danni dallo stesso patiti a dipendenza dell'inadempienza contrattuale di controparte.
Al proposito, il primo giudice sostiene che, al di là delle pattuizioni, non si potrebbe pretendere da una persona non cognita in materia che si rendesse conto dell'assenza di une servitù di passo dal momento che nella realtà dei fatti l'accesso alla strada pubblica era praticato senza difficoltà di sorta. Afferma inoltre che, mancando l'accesso, i fondi ceduti non sarebbero più stati idonei per la gestione dell'azienda, deducendone, secondo criteri di ragionevolezza, che le parti del contratto avrebbero data per scontata l'esistenza del passo, indipendentemente dalle iscrizioni a registro. Conclude che, comunque, __________ –in sede d'interrogatorio formale– avrebbe ammesso di non aver esplicitamente informato il nipote sull'assenza del diritto di passo.
In quest'ambito, le censure di __________ s'incentrano sul rimprovero al primo giudice di aver violato l'art. 970 cpv. 3 CC in virtù del quale nessuno può valersi dell'eccezione che ignorasse il contenuto del registro fondiario. La norma corrisponde al principio della pubblicità formale del Registro fondiario e costituisce una finzione della legge voluta per favorire la sicurezza nei negozi immobiliari (Schmid, in Comm. di Basilea, 1998, art. 970 CC, N. 32). Ne è conseguenza che, a fronte di ogni situazione giuridica risultante dal registro, non può invocarne l'ignoranza nemmeno chi lo faccia in buona fede (Homberger, in Comm. di Zurigo, art. 970 CC, N. 13). Sulla base di questi principi, la motivazione del primo giudice che, in sostanza, prescinde dalle risultanze tabulari, appare insostenibile, essendo pacifico che la cessione dei fondi, ossia la controprestazione del vitalizio dovuto dall'istante, non comprendesse nulla all'infuori di quei beni la cui situazione geografica rispetto alla strada pubblica avrebbe richiesto il godimento di un diritto di passo su altri fondi, allora inesistente. Ed è ciò che –come propone correttamente il ricorrente __________– corrisponde allo stato di fatto e di diritto in cui i fondi si trovavano e che ha esplicitamente costituito la base della pattuizione, atto pubblico del 3 maggio 1982. In particolare, da quell'atto non si evince nulla a proposito della possibilità di accedere alla pubblica via utilizzando la strada dell’allora convivente del convenuto, né in altro modo. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dal pretore, nemmeno il fatto che l'istante non abbia potuto continuare a utilizzare quel collegamento non può essere ricondotto a una violazione del contratto da parte del convenuto poiché da quella pattuizione non può essere dedotto nessun impegno in tal senso. Stando così le cose, è solo a titolo abbondanziale che può essere osservato come, al momento della conclusione del contratto, l’istante ben sapesse che il fondo su cui il passo veniva abitualmente esercitato non apparteneva al convenuto ma alla sua convivente (cfr. lettera del suo legale del 25 ottobre 1986, doc. 7 inc. n. 6388, nonché interrogatorio formale di __________, ad 8 e 12). Tutto ciò, smentendo la tesi dell'istante su ciò che riteneva di aver acquistato in buona fede, oltre alla proprietà sui fondi dello zio, induce a concludere all'infondatezza delle sue azioni di disconoscimento del debito.
A dipendenza dell'esito di questo ricorso, si rende inutile l'esame dell'analogo rimedio introdotto da __________ che critica la decisione pretorile in merito alla valutazione del danno, mentre nemmeno ricorrono i presupposti per un risarcimento.
Il merito della vertenza, sulla base delle motivazioni esposte, viene deciso in questa sede in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 ottobre 2000 __________ è respinto.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà a __________ la somma di fr. 400.– a titolo di ripetibili.
III. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2000 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 2000 del Pretore della Giurisdizione di Locarno–Campagna, limitatamente al dispositivo n. I (inc. no. IU.99.60), è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
I. Inc. no. IU.99.60
§ La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese di fr. 90.–, da anticipare dall'istante, restano a suo carico. Questi dovrà rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
IV. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale verserà a __________ l'importo di fr. 250.– a titolo di ripetibili.
V. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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