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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00038
Data decisione, Autorità: 25.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00038
Lugano 25 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 2000 presentato da
contro
la sentenza 26 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 febbraio 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 140.– oltre interessi nonché il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UEF di Vallemaggia,
domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 29 febbraio 2000 __________addetto al rifornimento del negozio di alimentari __________ a ____________________ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 140.–, importo corrispondente al danno dallo stesso subito per aver dovuto trasportare a mano la merce destinata al negozio, non avendo potuto raggiungere il medesimo con il proprio veicolo a causa della presenza di neve sulla strada, che l'ente pubblico non aveva provveduto a sgomberare;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la carenza di legittimazione del rappresentante del convenuto, che ha presenziato all'udienza sprovvisto della necessaria autorizzazione a stare in lite, ha accolto l'istanza ritenendo fondata la pretesa dell'istante, rispettivamente la responsabilità dell'ente per non aver proceduto allo sgombero della neve dalla strada comunale;
che con atto ricorsuale 5 aprile 2000 il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzi tutto la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace non gli ha dato la possibilità di sanare il vizio di rappresentanza; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto ritenendo fondata la pretesa dell'istante;
che al ricorso controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. l LOG, qualora un Comune intende procedere in giustizia davanti a un giudice civile per la tutela dei propri interessi, oppure se è convenuto in giudizio da parte di terzi –indipendentemente dal valore litigioso– l'assemblea comunale, rispettivamente il Consiglio comunale, ha competenza di autorizzare il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere la vertenza, con la sola eccezione delle cause amministrative, delle procedure provvisionali e delle cause possessorie; non è invece indispensabile che tale autorizzazione sia precedente all'inizio della causa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 38, m. 40);
che quest'autorizzazione, che è frutto di una valutazione di opportunità di pertinenza del Legislativo comunale (Ratti, Il Comune, Volume I, pag. 148 segg.), è presupposto della legittimazione alla rappresentanza da parte degli organi del Comune (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 38, m. 39), il cui difetto comporta la nullità degli atti da questi compiuti (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 38, m. 43);
che la sanzione della nullità dell'atto che difetta di un presup–posto processuale, quale la legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC), è espressamente prevista dall'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC;
che quindi, non avendo il __________ prodotto l'autorizzazione a stare in lite, la decisione del giudice di pace non è in sé arbitraria, anche se avrebbe avuto la possibilità –con maggior riguardo alla realtà delle cose e ai termini di convocazione dell'assemblea comunale– di assegnare un termine al Comune convenuto per sanare la carenza in esame (art. 99 cpv. 3 CPC) e di indire successivamente un ulteriore contraddittorio (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 64, m. 4);
che, comunque, in questa sede, al solo fine dell'evasione del ricorso 5 aprile 2000, presentato anche qui senza autorizzazione all'avvio nemmeno di questa nuova fase processuale, al __________, con scritto 3 luglio 2000 è stato assegnato un termine scadente il 31 ottobre 2000 per produrre l'attesa decisione assembleare, termine successivamente prorogato su richiesta del Municipio del ricorrente dapprima a fine novembre e in seguito entro fine anno 2000;
che tuttavia oggi, scaduto invano anche questo termine, non v'è motivo ragionevole per non decidere il ricorso, prendendo atto della mancanza del presupposto in esame e quindi decidendo l'irricevibilità del medesimo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese di giustizia;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 aprile 2000 __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 50.– –già anticipati dal ricorrente– resta a suo carico.
Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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