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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00127
Data decisione, Autorità: 10.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00127
Lugano 10 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 4 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 ottobre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no__________dell’UE di Blenio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da__________ __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’000.–, a saldo dell'importo di fr. 22'000.– dovutole a titolo di liquidazione del regime matrimoniale;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 24 dicembre 1999 del Pretore della giurisdizione di __________regolarmente passata in giudicato;
che l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente pagato il suo debito mediante il versamento anticipato degli alimenti relativi ai mesi di maggio e giugno 1997 avvenuto il 31 maggio e 30 giugno 1997, importi che il pretore non avrebbe erroneamente conteggiato nella sentenza di divorzio;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio passata in giudicato, ha accolto l’istanza, considerando che il pagamento di fr. 1'000.– è stato sì effettuato dall'escusso ma prima dell'emanazione della sentenza di divorzio prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con il presente tempestivo gravame __________ non censura la decisione impugnata di rigetto dell'opposizione, ma espone i motivi personali per i quali sarebbe stato impedito dall'impugnare la sentenza di divorzio che conterrebbe un errore proprio in merito alla consistenza degli importi arretrati;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 13 dicembre 2000 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente formula un'eccezione concernente il merito dei rapporti di dare / avere nei confronti della ex consorte, ciò che tuttavia esula dal tema della presente procedura;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 dicembre 2000 __________ è nullo.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura del circolo di Malvaglia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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