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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00107
Data decisione, Autorità: 10.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00107
Lugano 10 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 2000 presentato nella forma dell'appello da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 17 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 21 febbraio 2000 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'566.70 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________, alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di aiuto medico dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'462.79 –domanda estesa in prosieguo di causa a fr. 4'566.70– a saldo delle proprie pretese per il pagamento integrale del salario durante il periodo di congedo maternità (settembre/dicembre 1999), delle vacanze non godute e delle ore di lavoro straordinario effettuate;
che il convenuto si è opposto alle pretese avversarie sostenendo di aver saldato tutte le spettanze salariali della dipendente, in particolare quelle relative al periodo di congedo maternità durante il quale ha versato alla dipendente quanto di sua spettanza sulla base del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
che con il querelato giudizio il pretore, accertato il regolare pagamento del salario per il periodo di congedo maternità e quindi l'infondatezza della rivendicazione dell'istante a questo titolo, ha riconosciuto a quest'ultima unicamente l’importo di fr. 1'678.30 pari al saldo delle vacanze non godute, mentre ha respinto in quanto non comprovata l'ulteriore pretesa di pagamento delle ore di lavoro straordinario;
che con il presente tempestivo ricorso, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 418 e 400 CPC, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 4 novembre 2000 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 25 ottobre 2000 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti contrapponendola a quella del convenuto e a manifestare il proprio disaccordo in merito all'accoglimento da parte del pretore della tesi difensiva di quest'ultimo piuttosto che della sua;
che le sue allegazioni risultano difformi dallo scopo di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge già a dipendenza del fatto che la ricorrente ha quasi integralmente riprodotto –parola per parola– il suo esposto scritto 11 settembre 2000, consegnato al pretore e divenuto parte integrante del verbale (di ugual data) del dibattimento finale;
che così facendo, la ricorrente non ha in pratica manifestato nessuna critica nei confronti del giudizio pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 329, m. 5);
che, al proposito e dal punto di vista formale, se la giurisprudenza ha lasciata indecisa la questione a sapere se l'appello che riproduce l'allegato conclusionale, testualmente o quasi, sia o no ricevibile (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 309, m. 22), il problema si pone ben diversamente e dev'essere risolto negativamente per il ricorso in cassazione, laddove la seconda istanza non ha pieno potere cognitivo, ma è limitata all'esame dei motivi sollevati dalla parte ricorrente;
che il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di ricorso, non avendo la ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 25 ottobre 2000 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. __________ rifonderà al dr. med. __________ l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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