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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00113
Data decisione, Autorità: 10.01.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00113
Lugano 10 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° novembre 2000 presentato da
contro
la sentenza 30 ottobre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 settembre 2000 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4'950.55 corrispondenti al saldo scoperto sull'utilizzo della __________ no. __________ (doc. __________);
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 5 agosto 1999 (doc. B);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza, accertando la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni al quale l'escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, non avendo presenziato al contraddittorio;
che con atto ricorsuale 1° novembre 2000, trasmesso per competenza a questa Camera dalla Camera dei ricorsi penali alla quale il ricorso è stato erroneamente indirizzato, __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 1° novembre 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche esclusivamente attinenti alla decisione del pretore, il ricorrente si duole di ingiustizie di vario genere che sostiene aver subito;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più che l'allegazione del ricorrente di cui al suo scritto 29 ottobre 2000 –a prescindere dalla sua proponibilità non essendo stata formalizzata al contraddittorio– secondo la quale egli avrebbe pagato il debito posto in esecuzione, non è stata minimamente resa verosimile;
che abbondanzialmente, in merito allo scritto 29 ottobre 2000 con il quale il ricorrente comunicava alla Pretura la propria impossibilità a partecipare al contraddittorio per motivi di salute, a prescindere dal fatto che la documentazione medica allegata a questo scritto non comprova che egli non potesse essere presente in Pretura il 30 ottobre 2000, va rilevato che è stato spedito solo il 30 ottobre 2000 ed è quindi pervenuto alla Pretura il giorno successivo, ovvero quando l'udienza aveva già avuto luogo, di modo che tale scritto non poteva neppure essere considerato come una valida richiesta di rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 136 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano, eccezionalmente, tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2000 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
– __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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