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Numero d'incarto:
16.2000.00123
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00123
Lugano
10 gennaio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare "l'istanza di petizione" 1° dicembre 2000 presentata da
nei confronti dell'operato del Pretore del Distretto di Lugano
sezione 6 nell'ambito di una procedura di annullamento di una sentenza di
divorzio che ha interessato la richiedente;
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
scritto 1° dicembre 2000 __________ ha interpellato questa Camera chiedendo che
le venisse nominato un difensore d'ufficio" per promuovere la causa (legge
e diritto) contro il Pretore Avv. __________, sez. 6, Lugano per l'annullamento
della sentenza illegale ed in contumacia da lui pronunciato";
che
compito di questa Camera è quello di pronunciarsi sui ricorsi per cassazione
proposti contro decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327 CPC, m. 3);
che
poiché la richiesta di __________ non tende all'annullamento di una sentenza
del pretore o di un giudice di pace, tanto meno in una delle materie cui si
applicano procedure che prevedono il rimedio della cassazione, essa non può
essere considerata rimedio ricevibile da parte di questa Camera;
che,
a prescindere dalle richieste formulate da __________, può essere precisato in
concreto che le cause di stato esulano dalla competenza di questa Camera poiché
sono rette da norme processuali (art. 419 segg. CPC) che prevedono esclusivamente
il rimedio dell'appello;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese;
motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L'istanza
di petizione" 1° dicembre 2000 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione al Pretore
del Distretto di __________, sezione __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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