AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00259
Data decisione, Autorità: 10.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00259
Lugano 10 ottobre 2001 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, e meglio contro i quattro avvisi di pignoramento emessi il 5 settembre 2001 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dirette contro __________, risp. n. __________ e __________ a carico del marito __________, promosse per crediti d’imposta dal:
richiamata l’ordinanza presidenziale 19 settembre 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 28 settembre 2001 del Comune __________ e 1. ottobre 2001 dell’UEF di Leventina;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse;
che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che, a prescindere dalla carente legittimazione processuale della società __________ – richiamato che ex art. 15 lett. c LPR (RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale è riconosciuta soltanto ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e non alle persone giuridiche, che non possono ottenere siffatta autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 2 Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, RL 11.1.4.1) –, il ricorso si rivela d’acchito irricevibile, in quanto i ricorrenti intendono far accertare l’inesistenza di una parte dei crediti posti in esecuzione (rifacendosi all’art. 12 LT che sopprime la solidarietà tra coniugi in caso di separazione di fatto o legale) in applicazione dell’art. 85a LEF (cfr. intestazione dell’atto ricorsuale, nonché il pto 7 a pagina 3);
che l’azione dell’art. 85a LEF è infatti, un’azione civile ordinaria trattata con la procedura accelerata che va inoltrata dinanzi al tribunale civile del luogo dell’esecuzione, ossia, per i valori litigiosi superiori a fr. 2'000.-- (come sembra essere il caso nella fattispecie, quand’anche i ricorrenti non hanno determinato l’importo contestato), davanti alla Pretura del Distretto di Leventina (cfr. art. 13, in relazione con l’art. 5 cpv. 1, e 14 LOG, RL 3.1.1.1, nonché l’art. 25 n. 1 LEF);
che questa Camera, quale autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti, non è pertanto competente per conoscere della lite promossa dai ricorrenti;
che per l’art. 4 cpv. 1 LPR, l’autorità cantonale incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente;
che occorre pertanto trasmettere l’atto ricorsuale alla Pretura del Distretto di Leventina;
che conviene ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 20a, 25, 85a LEF; 4, 15 LPR; 5, 13, 14 LOG;
pronuncia:
I ricorsi 14 settembre 2001 di __________ e __________, sono dichiarati congiunti.
Il ricorso 14 settembre 2001 di __________, è irricevibile.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
L’atto di ricorso è trasmesso d’ufficio alla Pretura del Distretto di Leventina.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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