AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00055
Data decisione, Autorità: 05.10.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00055
Lugano 5 ottobre 2001 /CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 novembre 2000 (inc. EF.__________) da:
rappr. dallo st.leg. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno del 9 agosto 2000;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con sentenza 11 maggio 2001, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'250'000.-- oltre interessi al 6% dal 20.7.2000, fr. 410.-- di spese esecutive e fr. 10.-- per spese di notifica.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 2’000.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 4’500.-- di indennità.
omissis";
sentenza dedotta in appello da __________, che con atto 30 maggio 2001 ha postulato la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione dell’istanza di rigetto e protestato spese, tasse e ripetibili di prima e seconda sede;
viste le osservazioni 6 luglio 2001 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta di spese ed indennità;
richiamata l’ordinanza 6 giugno 2001 del Presidente di questa Camera, che ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensiva;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Locarno (doc. D), __________ in qualità di successore in diritto di __________, ha escusso __________ i per l'incasso di fr. 2'250’000.--, oltre interessi al 6% dal 20 luglio 2000 e spese, indicando quale titolo del credito “Debitrice solidale con dott. __________. Vaglia cambiario scaduto il 20 luglio 2000”. L’escussa ha interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.
B. All'udienza di contraddittorio del 2 aprile 2001, la parte istante ha confermato la propria istanza e esibito l’originale del vaglia cambiario prodotto in fotocopia quale doc. A; dopo verifica della concordanza dei due documenti, l’originale è stato restituito all’escutente dietro consenso dell’escussa. __________, ora __________, ha chiesto la reiezione dell’istanza e prodotto un riassunto scritto, in cui ha segnatamente allegato che:
– il vaglia cambiario è stato sottoscritto in bianco (con la sola indicazione dell’importo) a garanzia, insieme a diverse cartelle ipotecarie consegnate in pegno, di un contratto di concessione di una linea di credito, di cui gli eredi componenti la comunione ereditaria fu __________ (tra cui l’escussa) non hanno mai fatto uso;
– in ogni caso, il credito di base non è stato disdetto;
– i firmatari del vaglio cambiario, compreso l’avallante, formano un litisconsorzio (società semplice) e devono quindi essere convocati congiuntamente;
– diverse premesse formali e materiali non sono state rispettate al momento della messa in circolazione del vaglia e sono contrari alle pattuizioni tra le parti;
– sia il contratto di mutuo che il vaglia sono nulli, il primo per vizio di forma, il secondo perché l’escussa lo avrebbe firmato “sotto pressione”;
– ammessa ma non concessa l’esistenza di una pretesa creditoria del __________, l’importo di fr. 2'500'000.-- è contestato, poiché la comunione ereditaria ha regolato il rapporto di dare ed avere mediante la vendita di diversi immobili;
– va applicato il tasso legale d’interesse del 5% e non del 6%.
La convenuta ha inoltre sollevato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e processuale dell’escutente, rilevando che la creditrice cambiaria è il __________, e non il __________ nonché di litispendenza, asseverando che l’escutente avrebbe chiesto il rigetto dell’opposizione per la stessa pretesa contro gli altri firmatari della cambiale.
In replica, l’escutente ha contestato tutte le allegazioni di controparte, sottolineando in particolare il fatto di procedere per il credito incorporato nel vaglia cambiario e non per il credito causale, e d’altronde non nei confronti della comunione ereditaria bensì di __________ e __________ nonché dell’escussa. Sulla questione della legittimazione, l’istante ha evidenziato come il __________ abbia cambiato nome in __________ e come il vaglia, emesso all’ordine del __________ dopo essere stato ceduto dal __________ al __________ sia stato retrocesso all’istante.
Nel suo allegato scritto di duplica, l’escussa ha precisato le censure di risposta, in particolare in punto alla cessione del vaglia cambiario, che non recherebbe la firma dell’emittente, alla legittimazione processuale dello studio legale __________, fondata su una procura non datata e firmata da persone di cui non è dato di sapere se sono organi abilitati del __________, nonché all’asserita violazione degli accordi pattuiti tra le parti nel completamento del titolo cambiario senza preventiva realizzazione dei pegni immobiliari. L’escussa ha inoltre considerato nulla perché manifestamente contraria all’art. 20 CO la dichiarazione 29 novembre 1992 di rinuncia a qualsivoglia obiezione in merito al completamento ed alla messa in circolazione del vaglia cambiario, da essa sottoscritta. Infine, la convenuta ha contestato che il vaglia le sia stato presentato per il pagamento, il suo patrocinatore negando di aver ricevuto lo scritto 10 luglio 2000 prodotto dall’istante sub doc. C.
C. Con sentenza 11 maggio 2001, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, respingendo le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza, in base agli estratti dal registro di commercio prodotti dall’istante all’udienza di discussione (doc. F e H) e sottolineando comunque come sia un fatto notorio che il __________ abbia modificato il proprio nome in __________. Il primo giudice ha poi considerato che il vaglia cambiario costituiva in un’esecuzione ordinaria promossa contro l’emittente un valido titolo di rigetto dell’opposizione per il credito incorporato nel vaglia, anche in assenza di presentazione al pagamento e di allestimento di un protesto poiché tali formalità sono determinanti soltanto per la questione del regresso. Il vaglia emesso in bianco è sottoposto alla condizione sospensiva che il credito garantito (credito causale) diventi esigibile e non venga pagato. Orbene, nel caso di specie, il credito di base è scaduto il 30 novembre 1995 (doc. 2). A prescindere dalla validità della convenzione, comunque non firmata, di cui al doc. 1, il contratto di mutuo sub doc. 2 è valido quo alla forma. Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che l’escussa non aveva reso verosimile l’esistenza di violazione degli accordi tra le parti relativi al completamento del vaglia cambiario e neppure il fatto che lo avrebbe firmato “sotto pressione”, ossia perché oggetto di minacce. Il Pretore ha inoltre considerato che l’escussa fosse debitrice solidale con il fratello __________ del mutuo di fr. 2'500'000.--, non avendo la medesima reso verosimile la tesi dell’esistenza di una società semplice, di modo che non sono da ritenere litisconsorzi. L’eccezione riferita alla necessità di un’esecuzione preventiva delle cartelle ipotecarie date in pegno (beneficium excussionis realis) avrebbe dovuto essere sollevata con ricorso ex art. 17 LEF (art. 41 cpv. 1 LEF); quella di litispendenza (recte: di cosa giudicata) è da respingere nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, in cui non viene statuito in modo definitivo sul fondamento della pretesa posta in esecuzione. Infine, il Pretore ha anche accolto la pretesa riferita al pagamento di un interesse di mora del 6% dal 20 luglio 2000, con riferimento agli art. 1054 cpv. 1 n. 2 e 1045 cpv. 1 n. 1 CO.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava ____________________ ribadendo in sostanza gli argomenti sostenuti in prima sede, senza riproporre però le eccezioni di mancanza di legittimazione attiva e processuale né quelle riferite alla litispendenza e all’esistenza di un litisconsorzio necessario. L’appellante insiste sul fatto che il credito (di base) garantito dal vaglia cambiario non è un mutuo stricto sensu (art. 312 ss. CO), bensì un limite di credito “utilizzabile sul conto no. __________”, in altre parole un contratto di credito in conto corrente, evidenziando che l’istante non avrebbe provato che un qualsivoglia importo (in particolare quello di fr. 2'500'000.--) sia stato addebitato su tale conto. __________ aggiunge inoltre che qualora per ipotesi la linea di credito fosse stata utilizzata, il credito della banca (trasformatosi in mutuo fisso ipotecario) non è comunque stato disdetto ed è quindi inesigibile. Ne deduce che la messa in circolazione del vaglia, peraltro con girate non datate, sia avvenuta in violazione degli accordi tra le parti. L’appellante sostiene poi che la scadenza del 30 novembre 1995 sia da interpretare come il termine per l’uso della linea di credito e non quale scadenza per il rimborso del mutuo. Ripropone la censura riferita al fatto che il completamento del vaglia sarebbe stato effettuato in violazione degli accordi delle parti che prevedevano la preventiva realizzazione dei pegni manuali. L’appellante nega d’altronde che l’escussa sia debitrice in solido con il fratello dell’importo di fr. 2'500'000.--, affermazione fondata su un atto (doc. 1) ritenuto nullo dallo stesso Pretore. Infine, __________ contesta nuovamente il tasso d’interesse del 6%, applicabile a sua detta soltanto in materia di regresso cambiario.
E. Nelle sue osservazioni, __________ si oppone al gravame, anzitutto con motivi di ordine: l’avv. __________, patrocinatore dell’appellante, domiciliato a __________, non ha provato all’udienza di essere autorizzato ad esercitare la professione di avvocato nel Ticino; l’avv. __________ non ha prodotto alcuna procura scritta; l’appello è tardivo e comunque l’appellante non ha portato alcuna prova riguardo al momento in cui gli è stata notificata la sentenza impugnata.
Nel merito, la banca evidenzia il fatto che l’esecuzione è fondata sul credito incorporato nel vaglia cambiario, di modo che il rapporto contrattuale di base esulerebbe dalla fattispecie. Rileva comunque che il vaglia cambiario non è stato rilasciato a garanzia del mutuo ipotecario che sarebbe risultato dall’uso della linea di credito concessa il 27 novembre 1992, bensì per l’ipotesi d’inadempienza degli obblighi degli emittenti nei confronti della banca. Orbene, il fatto che l’escussa sia inadempiente risulterebbe dai doc. 1 (anteriore al doc. 2), 6 e C. Del resto, __________ non avrebbe provato di non essere debitrice dell’appellata. Il credito incorporato nel vaglia è scaduto il 20 luglio 2000 (doc. A e C) mentre il credito di base sarebbe esigibile almeno a partire dalla firma del doc. 1, ossia dal 30 novembre 2000. L’affermazione dell’avv. __________ secondo la quale lo stesso non avrebbe ricevuto lo scritto di cui al doc. C è temeraria. In ogni caso, a mente dell’appellata il debito di __________ è stato assunto cumulativamente sia dalla comunione ereditaria che personalmente dagli eredi ed è scaduto da lunga data già prima della sottoscrizione del doc. 1. Le parti non avrebbero poi pattuito la preventiva realizzazione dei pegni, e in ogni caso l’eccezione di beneficium excussionis realis sarebbe tardiva; inoltre l’escussa, con la sottoscrizione del doc. B, avrebbe rinunciato ad ogni eccezione in merito alla compilazione ed alla messa in circolazione dell’effetto cambiario. Infine, la banca contesta che il contratto di cui al doc. 1 nonché il vaglia cambiario siano nulli e chiede nuovamente il pagamento di un interesse del 6%.
Considerato
in diritto:
L’avv. __________ è iscritto dal 2 novembre 2000 all’albo degli avvocati non domiciliati in Ticino ammessi all’esercizio della professione nel cantone. È un fatto notorio a questo Tribunale, che la banca – la quale del resto non ha sollevato l’eccezione in prima istanza – avrebbe potuto e dovuto accertare facilmente.
L’avv. __________ ha prodotto in prima istanza, unitamente al suo scritto 15 gennaio 2001 con il quale informava la Pretura di tutelare nella causa in esame gli interessi di sua moglie, __________, una valida procura firmata da quest’ultima, che si estende pure alla presente procedura di appello.
Contrariamente a quanto affermato dall’appellata, spetta all’autorità notificatrice provare la data di notificazione di un suo atto (cfr. art. 8 CC; DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17).
3.1. In casu, interpellata in questo senso, la Pretura di Locarno-Campagna ha prodotto una dichiarazione dell’Ufficio postale di __________ attestante che la raccomandata n. __________ (contenente l’esemplare della decisione impugnata destinato all’escussa) è stata consegnata all’avv. __________ il 21 maggio 2001 allo sportello, ciò che corrisponde del resto all’indicazione data sul sito web ufficiale della Posta. Stante questa dichiarazione, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
3.2. Tuttavia, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. SJ 2001 I 193 ss.), condivisa da questa Camera, il termine di ricorso inizia in ogni caso a decorrere dal giorno della scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorni (cfr. n. 2.3.7b delle condizioni generali della Posta), anche se è un giorno festivo, indipendentemente dal tempo durante il quale l’invio è stato effettivamente giacente negli uffici postali, quindi indipendentemente dalle modalità di calcolo – se del caso erronee – adottate dal funzionario postale. Il termine di giacenza comincia a decorrere dalla data del (primo) tentativo infruttuoso di consegna dell’atto, data che figura sull’avviso di ritiro. Questo termine deve essere calcolato secondo le regole comuni in materia di computo dei termini, di modo che il giorno del tentativo infruttuoso di consegna non viene preso in considerazione (cfr. art. 131 cpv. 1 CPC; 32 cpv. 1 OG; 31 cpv. 1 LEF), conformemente del resto all’uso postale.
3.3. Nel caso di specie, non è nota la data del tentativo infruttuoso di consegna dell’invio raccomandato contenente la decisione impugnata. In ogni caso, tale invio è stato spedito dalla Pretura il venerdì 11 maggio 2001. È quindi giunto al più presto il sabato 12 maggio all’ufficio postale __________. Non essendo le “lettres signature” (nuova denominazione degli invii raccomandati) consegnate il sabato (cfr. ___________, il primo tentativo di consegna non è avvenuto prima del lunedì 14 maggio. Il termine di giacenza postale è quindi scaduto al più presto il lunedì 21 maggio 2001, data del ritiro effettivo della raccomandata dall’avv. __________.
3.4. Anche l’eccezione di tardività va quindi respinta.
4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
4.2. Nella fattispecie, il doc. A rappresenta pertanto un valido titolo di rigetto per il credito incorporato nel vaglia cambiario (invocato quale titolo nel PE, cfr. doc. D e Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 151 ad art. 82), in quanto ____________________ ora __________, si riconosce incondizionatamente debitrice solidale (cfr. art. 1044 cpv. 1, al quale rinvia l’art. 1098 al. 1 CO) con il fratello dott. __________ della somma di fr. 2'500'000.-- nei confronti della banca – la legittimazione attiva dell’appellata non è più discussa in sede di appello (cfr. Staehelin, op. cit., n. 152 ad art. 82). Tutte le censure dell’appellante, in particolare quelle fondate sul rapporto di base (cosiddette eccezioni relative o personali, cfr. Grüninger/Hunziker/Notter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1994, vol. II, n. 3 ad art. 1007), sono da considerare quali eccezioni ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che spetta all’escussa rendere verosimili (cfr. infra cons. 5 e Staehelin, op. cit., n. 153 ad art. 82). In tale rigore formale nonché nell’inversione dell’onere della prova (peraltro anche imposto dall’art. 1000 CO, cfr. DTF 99 II 328, cons. 2a) sta appunto per il beneficiario il valore di “garanzia” dei titoli cambiari (cfr. CEF 21 ottobre 1994, in re Banca B. SA c/ R, in: Rep. 1994, p. 265, n. 55 ad cons. 2a).
4.3. Il credito incorporato nel vaglia cambiario è esigibile dal 20 luglio 2000 (cfr. la data di esigibilità dell’assegno nonché i termini: “valuta avuta” sul doc. A).
5.1. L’escussa pretende che il vaglia cambiario invocato quale titolo di rigetto sia stato emesso a garanzia del limite di credito “utilizzabile sul conto no. __________” concesso dalla banca (cfr. doc. 2), ma di cui gli emittenti non avrebbero fatto uso. Come richiamato sopra, spettava all’appellante rendere verosimile tale fatto, ad esempio con la produzione di un estratto del menzionato conto. Non lo ha fatto. L’eccezione va quindi respinta.
5.2. Dal doc. B risulta del resto che l’escussa abbia sottoscritto il vaglia cambiario a garanzia di tutti i suoi obblighi verso la banca (“in caso di inadempienza dei nostri obblighi nei vostri confronti”). In assenza di altre precisazioni, è da ritenere che le parti si siano riferite soltanto agli obblighi esistenti al momento della sottoscrizione, ossia il 29 novembre 1992. Appare anche verosimile che a questa data tali debiti ammontassero almeno all’importo garantito, ossia fr. 2'250'000.--, altrimenti non si capirebbe il senso della dichiarazione. Anche su questo punto, spettava all’escussa rendere verosimile che questa somma sia stata poi rimborsata. Non basta ovviamente l’affermazione apodittica secondo la quale alcuni immobili sarebbero stati realizzati a questo scopo.
5.3. Dalla lettura del doc. B, appare verosimile che gli obblighi degli emittenti nei confronti della banca non fossero esigibili il 29 novembre 1992; nel caso contrario, il completamento e la messa in circolazione del vaglia cambiario non sarebbero stati vincolati all’inadempimento dei debitori.
a) Il contratto di cui al doc. 2 dispone però che il mutuo concesso dalla banca aveva validità fino al 30 novembre 1995. Come sostenuto dall’appellante, tale data è indubbiamente da considerare quale scadenza di utilizzazione del limite di credito (in questo senso le diciture “Mutuo ipotecario fisso utilizzabile sul conto no. __________dal 30.11.1992 al 30.11.1995” all’inizio del documento e “fino al 31.11.1995” alla voce “Validità”); ci si può però chiedere se la stessa data sia anche da ritenere quale scadenza per il rimborso del mutuo, ciò che potrebbe essere dedotto dall’esistenza di clausole di rimborso anticipato. La risposta non è univoca, poiché l’indicazione di una data fissa di validità potrebbe anche significare che il mutuo non poteva essere disdetto prima di tale data – salvo nelle ipotesi di mancato pagamento degli interessi o di cessione dell’immobile gravato dalle cartelle ipotecarie – ma che il rimborso poteva essere chiesto soltanto mediante una disdetta data dopo la scadenza del 30 novembre 1995. La questione può comunque essere lasciata aperta.
b) Infatti, il contratto dispone a pagina 2 che “salvo accordo contrario l’importo del credito concessovi viene mantenuto anche dopo la scadenza della durata del prestito fisso […]”, scadenza fissata al 30 novembre 1995. Appare quindi verosimile che il mutuo si sia trasformato il 30 novembre 1995 in un mutuo di durata indeterminata, il cui rimborso pertanto necessitava di una disdetta. Anche volendo ammettere che la banca, con il doc. C, del 10 luglio 2000, abbia dimostrato di aver messo in mora l’escussa per il pagamento della somma di fr. 2'500'000.-- – quand’anche l’avv. __________ nega di averlo ricevuto (appello, p. 6 ad lett. b; a dire il vero tale affermazione induce non poca perplessità: in particolare l’allegazione dell’avv. __________ secondo la quale lo stesso avrebbe cambiato domicilio [cfr. duplica, p. 6 ad n. 1] appare abusiva nel contesto in esame, poiché nel suo scritto 3 luglio 2000 indirizzato al patrocinatore della banca [doc. 5], l’avv. __________ ha indicato quale indirizzo del proprio studio legale quello in __________ d’altra parte va rilevato che ____________ sua moglie ed appellante, risulta tuttora domiciliata a __________ __________ [cfr. appello, p. 1]) – il termine di disdetta di 10 giorni (fino al 20 luglio 2000) fissato dalla banca appare insufficiente. Visto che non sono state prodotte le condizioni generali della banca annesse al contratto né quelle applicabili, il 30 novembre 1995, “ai prestiti ipotecari normali” (cfr. doc. 2, p. 2 alla voce “Mantenimento del prestito ipotecario alla scadenza”), si deve presumere che il termine di disdetta non poteva essere inferiore a 6 settimane (cfr. art. 318 CO e Daniel Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., Ginevra 2000, p. 114 ad cc e 261 ad c), di modo che il credito di base è diventato esigibile al più presto il 22 agosto 2000 (10 luglio 2000 + 43 giorni); orbene, il vaglia cambiario è stato completato il 10 luglio 2000 (cfr. doc. A) e il PE reca la data del 9 agosto 2000. Appare quindi verosimile che il vaglia cambiario sia stato non soltanto completato (cfr. art. 1000 per rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO), ma pure “messo in circolazione” – con la domanda di esecuzione – ad un momento in cui il credito di base non era ancora esigibile, pertanto in violazione degli accordi tra le parti: l’escussa in effetti non poteva ancora essere considerata inadempiente, poiché aveva tempo fino (almeno) al 21 agosto 2000 per rimborsare il credito di base.
c) Certo, la banca, fondandosi sul doc. 1, sostiene l’esistenza di una relazione contrattuale con l’escussa più ampia di quella risultante dal doc. 2 e comunque posteriore, dalla quale risulterebbero a carico dell’appellante debiti da tempo scaduti già nel 1992 riconducibili all’assunzione dei debiti del defunto padre verso la banca. La prova (al grado della verosimiglianza) del fatto che il credito di base della banca è limitato al credito di cui al doc. 2 e che la banca non è titolare di altri crediti esigibili nei confronti dell’escussa è una prova negativa che, contrariamente a quella relativa all’esistenza di un saldo positivo su un determinato conto, è per l’appellante molto difficile da recare. Il principio della buona fede impone in simili casi, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 8 CC (cfr. DTF 119 II 305), una collaborazione della controparte. Orbene, in casu, la banca non ha prodotto alcun documento a conforto della sua tesi. I documenti 1, 6 e C citati dall’appellata (cfr. osservazioni, p. 7 ad 10), tra i quali soltanto l’ultimo è stato prodotto dalla banca, non le sono di aiuto. Nessun argomento può essere tratto dal doc. 1 che non è firmato né datato, e va quindi considerato alla stregua di un semplice progetto di cui non si ha la prova che sia stato poi effettivamente attuato ed accettato dagli eredi. Il doc. 6 è una sentenza pretorile che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione promossa dall’appellata contro i membri della comunione ereditaria di __________, per un motivo di ordine (assenza di prova del potere di rappresentanza delle persone presentatesi per __________) senza che sia stato minimamente esaminato il merito della vertenza. Il doc. C è un documento del patrocinatore della banca, dunque della parte stessa.
d) L’allegazione secondo la quale l’escussa avrebbe rinunciato ad ogni eccezione in merito alla compilazione ed alla messa in circolazione del vaglia cambiario, in quanto fatta soltanto in sede di osservazioni all’appello (a p. 5, nella parte relativa ai fatti), costituisce un novum irricevibile (art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario).
e) Per le considerazioni che precedono si giunge alla conclusione che l’appellante ha reso verosimile l’inesigibilità del credito di base della banca e quindi il carattere perlomeno prematuro dell’esecuzione in esame.
La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 8 CC, 318, 1000, 1044, 1098 CO, 124 e 131 CPC, 22 LALEF 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 maggio 2001 (inc. ______) del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, vanno riformati come segue:
“1. L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 4'500.-- a titolo di indennità”.
La tassa di giustizia di fr. 3’000.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di __________, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 3’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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