AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00256
Data decisione, Autorità: 05.10.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00256
Lugano 5 ottobre 2001/CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 agosto 2001 di
__________ patrocinata dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’inventario n. __________ di beni della ricorrente allestito a richiesta di:
__________ patrocinato dall’avv. __________
viste le osservazioni 7 settembre 2001 di quest’ultimo e 10 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che gli organi e rappresentanti della sede principale di una società sono reputati essere abilitati, salvo indicazione contraria nel registro fondiario, a compiere a nome della società tutti gli atti giuridici della stessa, compresi quelli riguardanti l’attività di una succursale (non è invece vero il contrario: gli organi della succursale possono validamente compiere soltanto gli atti rientranti nello scopo sociale della succursale, cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1994, vol. II, n. 17 ad art. 718a);
che dal doc. A, ancorché sprovvisto di ogni timbro o dichiarazione attestante la sua autenticità, risulta che la ricorrente sia in stato di fallimento __________;
che, secondo lo stesso documento, sono stati nominati quali curatori __________ e __________;
che quest’ultimo ha conferito all’avv. __________ procura per rappresentare la ricorrente nell’ambito della vertenza che la oppone al proprietario dell’immobile che la succursale __________ occupa in locazione (cfr. doc. B);
che pertanto questa Camera non ha particolari dubbi sulla legittimazione attiva della ricorrente, peraltro non contestata dall’opponente;
che in ogni caso, il ricorso va respinto;
che infatti la ricorrente non contesta l’inventario degli oggetti vincolati dall’asserito diritto di ritenzione a favore di __________ per quanto concerne la pigione scaduta del mese di agosto 2001, anzi ne chiede la limitazione all’importo di tale credito;
che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, il locatore che chiede l’erezione di un inventario per garantire affitti non ancora scaduti deve rendere verosimile l’esistenza di un pericolo reale ed immediato per il suo diritto di ritenzione (cfr. DTF 97 III 45, cons. 2, con rif.; Schnyder/Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 53 ad art. 283, con rif.);
che tale circostanza non risulta dal doc. 6 prodotto dall’opponente, peraltro posteriore alla domanda d’inventario (cfr. doc. 1), poiché in siffatto scritto la ricorrente non afferma di voler disporre degli oggetti inventariati a favore di terzi, bensì propone di lasciarli al locatore in pagamento degli affitti;
che può essere lasciata aperta la questione di sapere se si possa, alla stregua dell’Obergericht bernese (cfr. BlSchK 1985, 156 ss) e di Peter Higi (Zürcher Kommentar, vol. V2b, Zurigo 1995, n. 78 ad art. 268-268b; cfr. pure Schnyder/Wiede, op. cit., n. 54 ad art. 283), ritenere l’esistenza di un pericolo fondato ed immediato per il diritto di ritenzione riferito ad affitti futuri per il solo fatto che pigioni scadute non sono state pagate, almeno nel caso in cui, come nella fattispecie, il locatore è in ritardo nel pagamento soltanto dell’ultima rata;
che nel caso in esame, infatti, la ricorrente ammette sia che la pigione del mese di agosto 2001 non è stata pagata (e non potrà probabilmente essere pagata, poiché la medesima non si dice disposta a pagarla subito) sia che la società è in stato di fallimento (dal doc. A risulta inoltre che la situazione sia quasi disperata, con una cifra negativa raggiungente 7 miliardi di franchi lussemburghesi per l’esercizio 2000, di cui 3,8 miliardi per la sola succursale __________), di modo che vi sono fondati dubbi sulla sua capacità a continuare ad onorare il contratto, dubbi che trovano del resto una certa conferma nel tentativo della ricorrente di porre anticipatamente fine al contratto (cfr. doc. 6);
che in queste circostanze, appare evidente l’esistenza di un pericolo reale ed immediato per il diritto di ritenzione dell’opponente;
che giusta l’art. 268 cpv. 1 CO, il diritto di ritenzione del locatore si estende, oltre alla pigione annuale scaduta, anche a quella (in casu: quelle, poiché sono mensili) del semestre in corso, senza che sia da distinguere se la pigione sia pagabile praenumerando (come nel caso di specie, cfr. doc. 2) o postnumerando (cfr. DTF 97 III 46, cons. 3);
che, pertanto, l’UE di Lugano a giusto titolo ha esteso l’inventario alle pigioni dei mesi di settembre a dicembre 2001 nonché ai mesi di gennaio e febbraio 2002;
che non vi sono d’altra parte a tutt’oggi ostacoli alla continuazione dell’esecuzione promossa dall’opponente a convalida dell’inventario, né quindi al mantenimento di quest’ultimo, poiché la decisione di fallimento pronunciata __________ contro la ricorrente non è ancora stata riconosciuta in Svizzera, di modo che l’art. 206 LEF non trova applicazione (cfr. Heiner Wohlfart, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 6 ad art. 206; sull’applicabilità dell’art. 206 ai crediti di locazione garantiti da un diritto di ritenzione, cfr. DTF 124 III 215 ss);
che l’esecuzione a convalida dell’inventario appare a dire il vero prematura per quanto riguarda i crediti per pigioni future, ma in ogni caso l’inventario sussiste fino al decimo giorno seguente la scadenza dell’ultima rata del semestre corrente (cfr. Schnyder/Wiede, op. cit., n. 77 ad art. 283);
che per il resto né l’ufficio di esecuzione né l’autorità di vigilanza sono competenti, salvo nei casi manifesti d’inesistenza del diritto di ritenzione, per pronunciarsi su questioni di diritto materiale (cfr. DTF 97 III 45, cons. 1);
che il ricorso di __________ va quindi respinto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 206, 283 LEF; 268, 268b CO nonché la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 31 agosto 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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