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Numero d'incarto: 14.2001.00040
Data decisione, Autorità: 30.05.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00040
Lugano 30 maggio 2001 /B/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 30 aprile 2001 dalla
Amministrazione del fallimento __________, Pistoia (I) rappr. dalla dr. __________, Pistoia, quale curatrice fallimentare a sua volta patr. dall'avv. __________, Bellinzona
Nella procedura concernente
__________, Pistoia (I)
chiedente:
" In via cautelare
1.1. Di conseguenza è ordinato il blocco a Registro fondiario della PPP no. __________ RFD in __________ di proprietà del signor __________. Il blocco viene menzionato a RFD.
1.2. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio dei Registri di Lugano di procedere all'iscrizione a RFD della restrizione della facoltà del signor __________ di disporre della particella PPP no. __________ RFD in __________ di sua proprietà, così come previsto dall'art. 960 cpv. 1 cifra 1 CC.
Tale iscrizione avviene su istanza dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che produrrà quale titolo giustificativo la relativa decisione di codesta lodevole Camera.
1.3. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio dei fallimenti di __________ di compilare l'inventario di tutti i beni del signor __________.
1.4. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio dei fallimenti di __________ di mettere sotto sigillo l'appartamento no. 1, corrispondente alla PPP no. __________ RFD __________, sito nell'immobile particella no. __________ RFD __________, e di proprietà esclusiva del signor __________.
Nel merito:
§ Di conseguenza è riconosciuta la dichiarazione di fallimento emessa nei confronti del signor __________, da __________ in __________, dal Tribunale di Pistoia in data 29 dicembre 1999 (doc. A).
Ed ora sui richiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 28 dicembre 1999 il Tribunale di Pistoia ha dichiarato il fallimento di __________, Pistoia, nominando giudice delegato per la procedura la dr. __________ e curatrice la dr. __________, Pistoia;
che con l'istanza 30 aprile 2001 la curatrice del fallimento dr__________iede il riconoscimento in Svizzera della predetta sentenza italiana e l'adozione in via cautelare di una serie di provvedimenti conservativi ex art. 162 ss. e 170 LEF;
che per l'art. 167 cpv. 1 prima proposizione LDIP l'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv. 2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
che l'istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all'istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea, 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, § 55 p. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall'art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l'art. 168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC), ritenuto che l'istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 513 cpv. 2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che per l'art. 168 LDIP, proposta l'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell'istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l'istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto (J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, p. 15; D. Stahelin, Die Anekennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art. 166 ff. IPRG), Basilea, 1989 p. 110);
che l'istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a Lugano, in particolare la quota di 58/1000 della PPP n. __________ (doc. B) del fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. C);
che tale riferimento emerge da due estratti del Registro fondiario definitivo di __________ (doc. B e C), che pertanto possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l'istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie, non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126 III 107 cons. 3b);
che con l'istanza in esame si chiedono misure conservative in virtù dell'art. 170 LEF, secondo cui "il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori;
che tale norma lascia un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera del fallito;
che con i provvedimenti richiesti si vuole impedire a __________ di alienare i propri beni, in particolare il predetto appartamento in via __________ a __________ e quanto si trova in tale appartamento;
che tra i provvedimenti richiesti vi è l'inventario preventivo nel senso degli art. 162 ss. LEF dei beni del fallito;
che siffatto ordine presuppone che sia reso verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie, atteso che di regola nel caso di inventario ex art. 162 LEF nel fallimento nazionale il grado di verosimiglianza richiesto è minore rispetto a quello per l'inventario ex art. 83 cpv. 1 LEF, già realizzandosi in presenza di singoli indizi di natura oggettiva o soggettiva (Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione in via di fallimento, in Rep 1993 p. 126);
che durante una procedura di riconoscimento di decreto di fallimento straniero si giustifica a maggior ragione l'erezione di un inventario preventivo dei beni in Svizzera del fallito, non potendosi prescindere dalla pregressa declaratoria di decozione all'estero;
che competente per l'erezione dell'inventario è l'Ufficio fallimenti di __________ (cfr. art. 163 cpv. 1 prima proposizione LEF, per analogia, combinato con l'art. 167 cpv. 1 primo periodo LDIP), il quale per eventuali beni siti al di fuori del suo Circondario procederà nelle forme rogatoriali;
che, riassumendo, dei provvedimenti richiesti risultano pertanto adeguati e necessari allo scopo citato
l'inventario dei beni nel senso degli art. 162-165 LEF, con la facoltà per il fallito di assistervi o farvisi rappresentare, ritenuto che solo ove fosse presente vi sarebbe a suo carico anche il dovere correlato di indicare tutti i suoi beni (immobili, mobili, crediti e diritti verso terzi) siti in Svizzera, compresi quelli che non sono in suo possesso, con la comminatoria di sanzioni penali in caso di violazione di tali obblighi (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in CFPG Collana rossa n. 20, p 207);
l'annotazione a registro fondiario della limitazione della facoltà di disporre;
la menzione a registro fondiario del blocco del registro fondiario riferito al fondo predetto del debitore (Cometta, op. cit., CFPG Collana rossa n. 20, p. 208);
che la messa sotto sigillo appare invece prematura a questo stadio di procedura, nulla inducendo a ritenere che si dia qualsivoglia intenzione di trafugamento a carico del fallito, ritenuto altresì che i beni mobili che si trovano nell'appartamento saranno oggetto di contestuale inventario;
che i provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento, ossia da questa Camera, vengono eseguiti in Ticino dall'ufficio fallimenti (Flavio Cometta, op. cit., CFPG Collana rossa n. 20, p. 207);
che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (H. U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989 p. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27, 29 e 166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati
decreta:
1.1. È fatto ordine all'Ufficio fallimenti di __________ di procedere indilatamente all'erezione dell'inventario dei beni siti nell'appartamento di via __________, __________, appartenente al fallito __________ __________ __________, Pistoia.
1.1.1. Si rende attento il fallito che l'art. 169 CP stabilisce che
"Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione."
1.2. È fatto ordine all'Ufficio dei registri di __________ di procedere all'iscrizione a RFD della restrizione della facoltà di __________ di disporre della particella PPP n. __________ fondo n. __________ RFD di __________ di sua proprietà.
Questa iscrizione avverrà su istanza dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che produrrà quale titolo giustificativo la presente decisione.
1.3. È ordinato il blocco a Registro fondiario della particella PPP n. __________ fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di __________. Il blocco deve essere menzionato a RFD.
Questo blocco avviene su istanza dell'Ufficio dei fallimenti di __________, che produrrà quale titolo giustificativo la presente decisione.
2.1. Le ulteriori tasse e spese connesse con l'esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare __________, nella misura richiesta dall'Ufficio fallimenti di Lugano.
e unitamente all’istanza 30 aprile 2001 a __________, Pistoia (I).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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