AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00254
Data decisione, Autorità: 17.09.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00254
Lugano 17 settembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la sua inazione (recte: rifiuto) nel dare seguito alla domanda della ricorrente di trasferire sul proprio conto l’importo sequestrato in suo favore nell’ambito dell’esecuzione n. __________ da essa promossa nei confronti di
importo peraltro ugualmente sequestrato, il 26 giugno 2000, da
viste le osservazioni 7 settembre 2001 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona, __________ in liq., ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, a convalida del sequestro n. 388’598 da essa ottenuto il 2 marzo 2000 sulla somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente a garanzia delle sue medesime pretese.
B. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ ha escusso il marito, __________, per il pagamento di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, oltre interessi 10% dal 12 ottobre 1999, a convalida del sequestro n. ________ del 26 giugno 2000 vertente sulla stessa somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata a favore di __________.
C. La somma sequestrata è stata pignorata a favore sia di __________ che di __________, che sono state collocate nello stesso gruppo. La somma sequestrata inclusiva degli interessi è stata convertita in 12'850'545 franchi svizzeri il 4 luglio 2001.
D. Con raccomandata 25 luglio 2001, l’escusso ha chiesto all’UEF di Bellinzona di non liberare l’importo sequestrato a favore di nessuna parte, senza il preventivo accordo dei due procedenti e dell’escusso, in quanto, secondo quanto esposto dallo stesso escusso, la Corte superiore di giustizia di __________, adita da un’azione di __________ contro i coniugi __________, avrebbe ordinato, con l’accordo preventivo di tutte le parti, che qualsiasi somma proveniente dai fondi bloccati presso l’UEF di Bellinzona che dovesse essere liberata a favore di una e/o dell’altra parte, sarebbe dovuta essere immediatamente versata sul conto della Corte (l’ordine canadese è stato allegato senza traduzione in una delle lingue ufficiali della Svizzera).
E. Il 16 agosto 2001, il Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona ha decretato la decadenza del sequestro eseguito a favore di __________, per mancata prestazione della garanzia ex art. 273 LEF chiesta, respingendo nel contempo mediante ordinanza la richiesta di proroga del termine per prestarla.
F. Con scritto 20 agosto 2001, il patrocinatore di __________, avv. __________, ha comunicato all’UEF di Bellinzona di aver inoltrato presso la Pretura di Bellinzona una domanda di restituzione in intero del termine per prestare la garanzia ex art. 273 LEF, motivata dal fatto che, come attestato dal certificato medico 9 agosto 2001 del dr. __________, la sua mandante soffrirebbe di un grave stato depressivo che le avrebbe impedito di occuparsi di tutte le implicazioni connesse con la prestazione della nota garanzia. L’avv. __________ ha inoltre preannunciato un appello contro la decisione del Pretore che dovesse respingere la domanda di restituzione e richiamato il contenuto dello scritto 25 luglio 2001 del collega avv. __________.
G. Il 5 settembre 2001, __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona con scritto consegnato a mano il trasferimento dell’importo sequestrato sul proprio conto, facendo valere che “__________ è la sola creditrice nell’ambito della procedura dipendente dal sequestro”.
H. Lo stesso giorno, l’UEF di Bellinzona ha annullato l’esecuzione n. __________ di __________, compreso il pignoramento eseguito in suo favore il 2 agosto 2000, con decisione comunicata ai patrocinatori dei coniugi __________. Sempre il 5 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta 25 luglio 2001 dell’escusso (supra cons. D), a motivo che la notifica dell’ordine emanato dall’autorità canadese non era conforme alla Convenzione dell’Aja, ed ha annunciato il versamento della somma pignorata a favore di __________.
K. Con scritto 6 settembre 2001 anticipato per fax, __________ indipendentemente da un’eventuale ricorso che si è riservato d’inoltrare contro la decisione 5 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona, ha diffidato quest’ultimo dal versare la somma sequestrata a __________ (riservandosi, nel caso contrario, di chiedere al Canton Ticino il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare per l’escusso e sua moglie), adducendo in primo luogo che il Pretore di Bellinzona aveva citato per l’11 settembre 2001 un’udienza di discussione della domanda di restituzione in intero, ed in secondo luogo che era in corso la procedura di notifica dell’ordine canadese secondo quanto disposto dalla Convenzione dell’Aia.
L. Tramite fax del 6 settembre 2001, __________, con riferimento allo scritto dell’escusso di cui al punto precedente, ha informato l’UEF di Bellinzona che considerava lo scritto 5 settembre 2001 relativo alla decadenza dell’esecuzione n. __________ di __________ (cfr. supra cons. H) quale semplice comunicazione e non quale decisione suscettibile di ricorso, a motivo che tale decadenza era avvenuta per legge, ricordando che “il Cantone risponde del danno risultante dal ritardo nel pagamento”. Con ulteriore fax dello stesso giorno, __________ ha diffidato l’UEF di Bellinzona dall’inviare ai coniugi __________ eventuali decisioni che dovesse adottare ed ha richiesto il versamento in suo favore della somma sequestrata per il giorno successivo.
M. Con decisione 7 settembre 2001 notificata per fax e per posta A, l’UEF di Bellinzona ha respinto la diffida di pagamento di __________, riferendosi ai suoi due provvedimenti del 5 settembre 2001.
N. Lo stesso 7 settembre 2001, __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera contro l’asserita inazione dell’UEF di Bellinzona. Ribadisce che non vi sono più, a suo parere, ostacoli al trasferimento della somma sequestrata sul proprio conto e che lo stesso deve pertanto essere attuato immediatamente. La ricorrente ritiene infatti che le due comunicazioni 5 settembre 2001 ai coniugi __________ non costituiscano decisioni e non siano comunque impugnabili. Diffida inoltre questa Camera a decidere il ricorso entro il 10 settembre 2001, paventando nel caso contrario l’inoltro di un ricorso presso il Tribunale federale quale autorità di vigilanza e riservandosi nuovamente di far valere azioni di responsabilità nei confronti del Cantone nel caso di ulteriori ritardi. La ricorrente conclude infine a che le spese e ripetibili siano poste a carico dello Stato.
O. Nelle sue osservazioni 7 settembre 2001, l’UEF di Bellinzona si limita a rinviare alle motivazioni del suo provvedimento 7 settembre 2001.
P. Con scritto 10 settembre 2001, __________ ha trasmesso a questa Camera una dichiarazione giurata dell’avv. __________, che si pretende patrocinatore di __________ nella causa davanti alla Corte superiore di giustizia di __________ (il suo nome non figura tuttavia nel testo dell’ordine allegato all’affidavit), con la quale lo stesso ha negato che vi sia stato accordo tra le parti per il trasferimento della somma sequestrata sul conto della Corte canadese, precisando che __________ avrebbe contestato il primo paragrafo dell’ordine relativo precisamente a tale trasferimento.
Q. Con atto 12 settembre 2001, __________ ha ricorso al Tribunale federale per denegata giustizia contro la pretesa inazione dell’UEF di Bellinzona e di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente si lamenta dell’asserita inazione dell’UEF di Bellinzona.
1.1. Seppur in modo non ineccepibile dal profilo formale né del tutto chiaro per quanto riguarda la motivazione, l’UEF di Bellinzona ha in realtà emanato, mediante invio per fax e per posta A del 7 settembre 2001 (cfr. supra cons. M), una decisione negativa relativa alle richieste di trasferimento immediato dei fondi sequestrati presentate dalla ricorrente (in data 5 e 6 settembre 2001, cfr. supra cons. G e L), con riferimento ai suoi due provvedimenti del 5 settembre 2001 (cfr. supra cons. H), che dalla lettura dell’atto ricorsuale risultano noti alla ricorrente. Certo, la decisione del 7 settembre non è di immediata comprensione, dato che dalle premesse di cui ai punti 1 e 2 risulta che non vi sono più ostacoli al versamento a favore di __________ dei fondi sequestrati, mentre è stata invece decisa la reiezione della domanda della ricorrente. Secondo un’interpretazione oggettiva, il significato della decisione 7 settembre, in quanto la stessa rinvia alle decisioni 5 settembre 2001, appare tuttavia essere quello di una reiezione fondata sul carattere prematuro della domanda di __________, poiché le decisioni 5 settembre non erano ancora cresciute in giudicato il 7 settembre 2001; quest’ultima decisione non rimette però in questione la decisione 5 settembre 2001 di liberazione a favore di __________ dei fondi sequestrati, decisione questa che andrà eseguita tosto cresciuta in giudicato (tenuto conto che i coniugi __________ hanno avuto conoscenza di tale provvedimento al più tardi il 6 settembre 2001 [cfr. scritto/fax di medesima data dell’avv. __________, supra cons. K], il termine di ricorso scade il lunedì 17 settembre 2001, il Digiuno federale non essendo un giorno festivo nel Ticino, cfr. Decreto legislativo 10 luglio 1934 concernente i giorni festivi nel Cantone, RL 10.1.1.1.2 e Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 62 ad art. 56).
1.2. Il ricorso in oggetto può e deve comunque essere considerato in realtà quale contestazione della decisione 7 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona; interposto lo stesso 7 settembre 2001, il ricorso è ovviamente tempestivo.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Camera nota alla ricorrente __________, l'ufficio di esecuzione deve procedere al dissequestro dei beni sequestrati, se così richiesto e qualora sia giustificato, unicamente dietro formale decisione debitamente notificata all'escutente e dopo decorrenza del termine di ricorso ex art. 17 LEF contro detta decisione, riservata la concessione di un eventuale effetto sospensivo qualora venisse effettivamente interposto ricorso. Tale modo di procedere, quand'anche formalmente contrario all'art. 36 LEF, il quale, interpretato a contrario, presuppone che il ricorso ex art. 17 LEF non abbia effetto sospensivo, è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 78 III 59, c. 1; 109 III 41 s., cons. 2c; cfr. pure Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 21), secondo la quale l'ufficiale, di regola, non è tenuto ad eseguire immediatamente una sua decisione, ma deve differirne l'esecuzione fino alla decadenza del termine di ricorso o, quando il ricorrente ha ricorso e chiesto l'effetto sospensivo, fino alla decisione su questo punto.
2.2. Trasposta al caso in esame, questa giurisprudenza legittima i provvedimenti adottati dall’UEF di Bellinzona. Infatti, l’ufficio ha correttamente notificato la sua decisione 5 settembre 2001 di liberazione dei beni sequestrati a favore di __________ sia all’escusso che ad __________ (il cui interesse giuridico alla contestazione della realizzazione delle condizioni poste per il dissequestro è evidente), così come ha rettamente rifiutato di eseguire materialmente tale decisione prima della sua crescita in giudicato, con provvedimento del 7 settembre 2001. L’ufficio avrebbe invece dovuto notificare formalmente le sue decisioni 5 settembre 2001 anche a __________, ma dallo scritto 6 settembre 2001 di quest’ultima risulta comunque che ne ha avuto conoscenza quasi immediatamente.
2.3. Secondo la giurisprudenza federale citata (DTF 78 III 59, c. 1), l'esecuzione seduta stante di una decisione si impone solo in caso di immediato pericolo di danno irreparabile. Nel caso di specie, trattandosi della decisione di liberare i fondi sequestrati a favore di un creditore sequestrante __________ mentre un altro procedente __________ il cui sequestro è stato decretato decaduto, ha chiesto la restituzione del termine per prestare la garanzia ed allegato l’esistenza di un accordo tra le parti sulla destinazione della somma sequestrata nonché di un ordine giudiziario estero riferito allo stesso importo, la probabilità che essa generi, se immediatamente eseguita, un danno irreparabile per l’altro procedente __________ è elevata, particolarmente quando il creditore a cui andrebbe versato l’importo sequestrato __________ è domiciliato all'estero. All'opposto, il rifiuto di dissequestrare i beni sequestrati fino a decisione su un'eventuale richiesta di effetto sospensivo causa all’escutente che pretende la liberazione immediata __________, se del caso, solo un danno limitato, comunque ridotto trattandosi di fondi depositati in banca e fruttiferi. Pertanto, una corretta applicazione del principio della proporzionalità giustifica parimenti l’emanazione di una decisione di dissequestro da eseguirsi tosto cresciuta in giudicato.
2.4. La ricorrente sostiene tuttavia che i provvedimenti del 5 settembre 2001 dell’UEF di Bellinzona non sarebbero decisioni suscettibili di ricorso, in quanto il sequestro decade per legge ex art. 280 LEF, come pure il pignoramento e l’esecuzione a convalida dello stesso sequestro.
a) Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, né il sequestro, almeno nel caso in esame, né l’esecuzione di __________ sono decaduti – nemmeno potevano decadere – automaticamente. Infatti, non ci si trova in un caso di decadenza ex lege del sequestro di cui all’art. 280 LEF. Al contrario, come lo dimostra del resto il decreto 16 agosto 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (cfr. supra cons. E), la decadenza del sequestro eseguito a favore di __________ è stata decretata dal giudice del sequestro nell’ambito della procedura di sequestro per mancata prestazione della garanzia. Non vi sono d’altronde disposizioni legali che prevedano la decadenza automatica dell’esecuzione a convalida del sequestro dichiarato decaduto. Comunque, anche nel caso di decadenza ex lege del sequestro (art. 280 LEF), una decisione dell’ufficio di esecuzione è pur sempre necessaria per l’attuazione effettiva – materiale – della liberazione dei beni sequestrati, già per il fatto che le condizioni poste dalla legge devono comunque essere verificate. Del resto, secondo la giurisprudenza, spetta proprio all’ufficio di esecuzione constatare la decadenza del sequestro (cfr. DTF 66 III 59, 77 III 142, 81 III 158, 93 III 70, c. 1, 9, 93 III 75 c. 1). Vero è che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono al debitore sequestrato il diritto di ricorrere in ogni tempo in caso di rifiuto da parte dell’ufficio di esecuzione di liberare i beni oggetto di un sequestro decaduto (cfr. DTF 106 III 93 s., cons. 1; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 486; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche Juridique n. 740, Ginevra 1999, p. 20 lett. E), ovvero ammettono la possibilità di un ricorso per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 17 cpv. 3 LEF). Questa considerazione vale però soltanto nei casi in cui l’ufficio non ha espresso il suo rifiuto in una decisione formale (“formelle Rechtsverweigerung”); nel caso contrario, il ricorso deve essere inoltrato nel termine legale dell’art. 17 cpv. 2 LEF (“materielle Rechtsverweigerung”) (cfr. Cometta, op. cit., n. 54 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 240 ad art. 17).
b) Orbene, nel caso in esame, i provvedimenti del 5 settembre 2001 sono da considerare decisioni formali.
Infatti, la decisione viene definita come un’azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo dell’esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell’esecuzione e determina effetti verso l’esterno (cfr. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 46 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17: “tout acte de poursuite pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou modifier une situation du droit de l’exécuzion forcée”). La decisione non deve quindi rivestire una forma particolare e non sembra dover essere né motivata né indicare i rimedi di diritto (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF, che esige siffatti requisiti soltanto per le decisioni delle autorità di vigilanza), anche se, vale la pena ricordarlo in casu all’UEF di Bellinzona, motivi di chiarezza e di sicurezza inducono a consigliare una redazione delle decisioni in forma imperativa ogni volta che l’ufficio si pronuncia su una richiesta di una parte in una procedura esecutiva nonché un richiamo all’art. 17 LEF, non fosse che per evitare discussioni sul carattere del provvedimento adottato.
c) A dire il vero, la decisione 5 settembre 2001 indirizzata all’avv. __________ potrebbe indurre una certa perplessità, in quanto l’ufficio annuncia il versamento della somma pignorata a favore della __________ senza fissare una data. Orbene, la dichiarazione d’intenti rilasciata da un funzionario dell’ufficio riferita ad un provvedimento futuro non costituisce una decisione (cfr. DTF 96 III 44, con rif.; 113 III 29, Cometta, op.cit., n. 22 ad art. 17). Nel caso in esame tuttavia, si è in realtà in presenza di una decisione immediata – consecutiva alla constatazione della decadenza del sequestro ed all’annullamento dell’esecuzione n. _________, di cui solo l’esecuzione effettiva è stata rinviata alla fine del termine di ricorso. Che l’avv. __________ l’abbia considerata quale decisione risulta del resto chiaramente dal suo scritto 6 settembre 2001 (cfr. supra cons. K), a pagina 2, laddove si riserva di inoltrare contro la decisione dell’UEF di Bellinzona una procedura ricorsuale.
L’operato dell’UEF di Bellinzona va quindi confermato, sotto riserva dei problemi di ordine formale segnalati nei precedenti considerandi, i quali comunque sono rimasti senza incidenza per le parti. Qualora nessun ricorso dovesse essere interposto contro le decisioni 5 settembre 2001 entro lunedì 17 settembre 2001, rimane aperta l'incidenza sul seguito di procedura del riconoscimento della pronuncia canadese ("order") del 26 aprile 2001, avuto riguardo al preteso novum secondo cui sarebbe stata promossa la procedura di riconoscimento ed esecuzione della decisione canadese in Svizzera (cfr. lettera 6 settembre 2001 avv. __________ a UEF Bellinzona). Per il giudizio sulla liberazione o no dell'importo oggetto di pignoramento l'UEF si determinerà secondo i principi espressi al consid. 2.1.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese occorre ricordare alla ricorrente che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 36, 280 LEF nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 7 settembre 2001 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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