AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00058
Data decisione, Autorità: 12.09.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00058
Lugano 12 settembre 2001 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio del 21 febbraio 2001;
sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, con sentenza 30 maggio 2001 (EF.__________), ha così deciso:
"1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 10'000.--, oltre interessi al 5% dal 01.01.2001 e fr. 70.-- di spese esecutive.
La tassa di giustizia in fr. 240.--, comprensiva delle spese e da anticipare dall’istante, è posta a carico della parte convenuta che rifonderà a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità.
omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 15 giugno
2001 ha postulato la reiezione dell'istanza e protestato tasse, spese ed indennità di prima e seconda sede;
viste le osservazioni 12 luglio 2001 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), __________ ha escusso __________ per l'incasso dell’importo di fr. 10'000.--, oltre interessi al 6% dal 1. gennaio 2001, indicando quale titolo del credito: “Saldo contratto di compra-vendita datato 08 giugno 2000, e racc. del 14.08.2000. Rimanenza contratto compra-vendita Ristorante __________ del 08.06.2000”. L’escussa ha interposto opposizione, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 maggio 2001, l'escussa ha eccepito quanto segue:
– il contratto di cui al titolo di rigetto (doc. B) prevede il pagamento della rimanenza di fr. 5'000.-- a collaudo dei macchinari dell’esercizio pubblico, collaudo che non è ancora avvenuto, di modo che tale importo non è esigibile;
– in ogni caso nulla è dovuto in quanto gli oggetti venduti e costituenti l’inventario e l’arredamento dell’__________ per il prezzo di fr. 30'000.--, di cui fr. 20'000.-- sono già stati pagati, sono altamente difettosi.
In replica, l’escutente ha contestato le allegazioni di controparte, rilevando che l’escussa aveva acquistato l’inventario dopo averne preso ampia visione e ad un prezzo chiaramente inferiore al valore effettivo, in considerazione dello stato in cui si trovava la merce.
In duplica, l’escusso ha precisato che non corrispondeva al vero che i beni erano stati acquistati “come visti e constatati” in quanto al momento della sottoscrizione del contratto venne fatto unicamente “un sopralluogo di sera a luce di candela”, poiché l’osteria era chiusa da un anno e non beneficiava più dell’erogazione di energia elettrica.
C. Con sentenza 30 maggio 2001, la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente l’istanza, limitando il tasso di interesse al tasso del 5%, con riferimento all’art. 104 CO.
La prima giudice ha considerato che l’escussa avesse acquistato l’inventario e l’arredamento dell’__________ “come visti e constatati” e non avesse provato di non essere stata a conoscenza, già al momento della sottoscrizione del contratto, dei difetti fatti valere in sede di esecuzione.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________, facendo valere in primo luogo che il contratto di compravendita era stato concluso sotto la condizione sospensiva del pagamento dell’importo di fr. 25'000.-- (cfr. doc. B, ad n. 3 delle condizioni di pagamento), condizione non avvenuta in quanto l’escussa aveva pagato soltanto fr. 20'000.--. Il contratto sarebbe stato concluso solo successivamente, in modo tacito. L’appellante ha inoltre ribadito l’assenza di collaudo nonché l’esistenza di difetti così gravi da giustificare la risoluzione del contratto, risp. la riduzione del prezzo di vendita. Infine, __________ ha ritenuto che l’esclusione di responsabilità contenuta nel contratto era valida solo per quanto riguarda i difetti che si vedono alla luce di una candela e che sarebbe comunque spettato all’escutente dimostrare che l’acquirente aveva avuto conoscenza dei difetti al momento della conclusione del contratto.
E. Nelle sue osservazioni, la parte appellata ritiene che l’eccezione relativa all’asserito carattere condizionale del contratto sia un novum irricevibile in sede di appello. Essa aggiunge inoltre a titolo cautelativo che il fatto che non abbia sollevato obiezioni contro il pagamento di soli fr. 20'000.-- invece dei fr. 25'000.-- pattuiti costituisce una modifica tacita del contratto scritto, avente per effetto di farlo entrare in vigore in modo anticipato, e non significa la stipulazione di un nuovo contratto. L’istante evidenzia poi come il pagamento del saldo di fr. 5'000.-- doveva intervenire, indipendentemente dal collaudo dei macchinari – spettante all’acquirente –, “comunque non oltre il 30 giugno 2000”. Infine, la società __________, oltre a ribadire l’esistenza di una clausola di esclusione di responsabilità, ritiene che la notifica dei difetti, recante la data del 14 luglio 2000 sia manifestamente tardiva, poiché l’esame dell’inventario avrebbe potuto essere eseguito già il 26 giugno 2000, data del ripristino dell’illuminazione elettrica.
Considerato
in diritto:
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 331) nonché, nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno, se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo: salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti, nel nuovo diritto, presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
Nel caso di specie, l’escussa sembra contestare l’esistenza di un titolo di rigetto, in quanto il contratto di vendita sarebbe stato concluso in modo tacito.
4.1. A ragione, l’appellata evidenzia come tale eccezione costituisca un novum. Il giudice del rigetto, come ricordato sopra, deve tuttavia esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto. Quando il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva, spetta all’escutente dimostrare che la stessa sia avvenuta prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 36 ad art. 82), prova che il giudice deve esigere d’ufficio.
4.2. Nella fattispecie, non è contestato che il contratto di compravendita sia venuto in essere prima dell’inoltro dell’esecuzione, sebbene l’appellante avesse versato soltanto fr. 20'000.--. In altri termini, la creditrice ha rinunciato alla condizione posta nel contratto scritto di cui al doc. B. Tale rinuncia non modifica invece l’impegno assunto per scritto dall’escussa di versare fr. 25'000.-- in un primo tempo e la rimanenza di fr. 5'000.-- “a collaudo dei macchinari, comunque non oltre il 30 giugno 2000”. Il doc. B costituisce quindi un valido titolo di rigetto per la somma di fr. 10'000.-- (dedotto il pagamento di fr. 20'000.-- già effettuato), ritenuto che la rimanenza di fr. 5'000.-- doveva in ogni caso (“comunque”) essere versata non oltre il 30 giugno 2000 – riservate eventuali contestazioni da parte della compratrice (cfr. infra cons. 5.2), avendo le parti verosimilmente inteso con la parola “collaudo” la prova di funzionamento degli apparecchi da parte dell’acquirente (cfr. del resto lo scritto 4 luglio 2000 dell’escussa, doc. 1 a p. 2, in cui la stessa scrive: “La presente lettera giunge oggi dopo aver terminato il collaudo di tutte le attrezzature da voi fornite”) dopo il ripristino dell’erogazione di elettricità – poi effettivamente avvenuta il 26 giugno 2000.
5.1. L’appellante ha eccepito l’esistenza di diversi difetti che interesserebbero la merce venduta. Come rettamente rilevato dalla prima giudice, vi è però nel contratto di vendita una clausola di esclusione di responsabilità in quanto l’inventario e arredamento dell’__________ sono stati venduti “come visti e constatati”; da siffatta formulazione si può presumere che l’acquirente abbia preso visione della merce e l’abbia accettata nello stato esistente. Difficilmente tale clausola può essere interpretata quale esclusione dei soli difetti “che si vedono alla luce di una candela”, dicitura che non è riportata nel contratto, ritenuto comunque che non è dato a sapere per quale motivo l’acquirente si sarebbe accontentata di un sopralluogo “di sera alla luce di una candela” (circostanza peraltro non resa verosimile e che in ogni caso dimostra che la stessa non abbia usato l’ordinaria diligenza richiesta dall’art. 200 cpv. 2 CO) né come mai, anche in queste condizioni, non avrebbe comunque potuto scoprire, ad esempio, che mancavano due friggitorie e il tostapane o che le padelle erano sporche ed arrugginite. Se l’appellante avesse voluto riservarsi il diritto ad un ulteriore esame della merce, in condizioni ottimali, avrebbe dovuto farlo indicare nel contratto.
5.2. A dire il vero, una tale riserva esiste, ma essa è limitata all’importo di fr. 5'000.-- e apparentemente per i soli difetti riferiti ai “macchinari”. Infatti, il punto 2 delle condizioni di pagamento (doc. B) aveva verosimilmente lo scopo di permettere all’acquirente, prima del 30 giugno 2000, la verifica (“collaudo”) del funzionamento degli apparecchi elettrici (impossibile durante la prima ispezione, in assenza di alimentazione elettrica), nell’idea che la stessa, in caso di cattivo funzionamento, avrebbe potuto sospendere totalmente o parzialmente il pagamento dell’ultima rata di fr. 5'000.-- in attesa dell’eliminazione dei difetti o di una proposta di riduzione del prezzo di vendita.
5.3. Rimane pertanto da esaminare se l’escussa abbia reso verosimile il cattivo funzionamento dei macchinari venduti e se tale difetto possa giustificare la risoluzione del contratto o perlomeno una riduzione del prezzo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 46 ad art. 82). La venditrice non contesta seriamente l’esistenza dei difetti né vi sono documenti agli atti che attestino che lo abbia fatto in precedenza. Essa insiste piuttosto sulla presenza nel contratto di una clausola di esclusione di responsabilità (non valida però, come visto, per i difetti di funzionamento dei macchinari) nonché sull’intempestività della loro notifica. Per quanto riguarda quest’ultima censura, si osserva che la compratrice aveva tempo fino al 30 giugno 2000 per effettuare il collaudo e che l’avviso dei difetti (doc. 1) è stato spedito il 18 luglio 2000. A livello di procedura sommaria siffatta notifica non appare manifestamente tardiva. Il danno supera apparentemente l’importo di fr. 5'000.-- (la sostituzione della cucina elettrica è già costata fr. 5'590.--, cfr. doc. 10).
La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 151 ss. CO, 22 cpv. 4 LALEF nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 30 maggio 2001 della Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. ________) sono riformati come segue:
"1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 5'000.--, oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2001.
La tassa di giustizia in fr. 240.-- è a carico metà per parte, compensate le indennità.”
La tassa di giustizia di fr. 360.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico metà per parte, compensate le indennità.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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