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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00252
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00252
Lugano 5 settembre 2001 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 agosto 2001 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo n. __________ contro il ricorrente ad istanza di:
__________ rappr. da __________
viste le istanze 22 agosto 2001 di concessione dell’effetto sospensivo nonché di gratuito patrocinio;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario;
che tale disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a quanto disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo giudicante di dichiarare irricevibili i ricorsi e azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la reiezione senza deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 1 lett. b);
che il ricorso in esame, a prescindere dalla questione di sapere se non sia già irricevibile nella misura in cui il ricorrente non fa valere interessi personali (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 143 ad art. 17) bensì di terzi (parti civili nel processo penale diretto contro il ricorrente), è manifestamente infondato, di modo che si può prescindere dal notificarlo alla procedente ed alle parti civili;
che infatti, la particella n. __________, in quanto è stata ritenuta non costituire un prodotto del reato, non è stata confiscata, né a favore dello Stato (cfr. art. 59 n. 1 CP) e nemmeno delle parti civili (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b CP), di modo che è tuttora di proprietà del ricorrente;
che ne è invece soltanto stato ordinato il sequestro conservativo ex art. 59 n. 2 cpv. 3 CP in vista dell’esecuzione dei risarcimenti spettanti alle vittime del ricorrente (cfr. cons. 12 a p. 41-42 e dispositivi 7 e 7.8 della sentenza 9 giugno 2000 della Corte delle Assise criminali [inc. 72.00.81], doc. C);
che l’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP dispone in modo esplicito che “il sequestro [conservativo] non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell’esecuzione forzata”;
che non vi sono motivi per ritenere inapplicabile siffatta disposizione al sequestro conservativo pronunciato a favore delle parti lese, dato che tale norma è pure applicabile quando il credito compensativo dello Stato viene assegnato alla vittima ex art. 60 lett. c CP (cfr. STF [7B.94/1997] del 10 giugno 1997, cons. 3a, p. 6, con rif. al succitato Messaggio, in: FF 1993 III 222; Charles Jaques, Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 3 ad n. 59), poiché l’assegnazione altro non è che una surrogazione della vittima nei diritti dello Stato (cfr. art. 60 cpv. 2 CP);
che l’esecuzione dei crediti compensativi è per il resto regolata dalla LEF (cfr. Messaggio concernente la modifica del codice penale svizzero del 30 giugno 1993, in FF 1993, n. 223.6, p. 223 a.i.; Denis Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 67; Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2a. ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 59; Niklaus Schmid, Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar zu Art. 58-60, 260ter und 305bis StGB, vol. I, Zurigo 1998, n. 181 ad art. 59), ciò che vale a fortiori per le pretese risarcitorie dei danneggiati;
che secondo il diritto esecutivo, gli unici (cfr. art. 281 cpv. 3 LEF) privilegi riconosciuti ai creditori al beneficio di un sequestro (e questo varrà ovviamente anche per il sequestro conservativo ex art. 59 n. 2 cpv. 3 CP) sono il diritto di partecipare in via provvisoria ad un pignoramento eseguito a favore di altri creditori senza preventiva esecuzione (cfr. art. 281 cpv. 1 LEF) e il diritto di prelevare sulla somma ricavata dalla vendita dell’oggetto sequestrato le spese del sequestro (cfr. art. 281 cpv. 2 LEF);
che non va quindi riconosciuto ai creditori sequestranti – e ancora meno all’escusso – il diritto di opporsi all’inoltro di un’esecuzione in via di realizzazione dell’oggetto sequestrato;
che l’annotazione del blocco (ex art. 161 cpv. 5 CPP) a registro fondiario della particella n. __________ (cfr. ordinanza 12 febbraio 1999 del PP __________ (doc. A) – se dovesse tuttora sussistere – potrebbe al massimo impedire l’iscrizione dell’aggiudicatario a registro e non già l’avvio di una procedura esecutiva;
che a questo stadio della procedura può essere lasciata aperta la questione di sapere se tale annotazione potrebbe avere effetti più estesi di quelli derivanti dalla ratio legis dell’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, tali da impedire la realizzazione del pegno;
che il ricorso è quindi da respingere;
che pertanto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto, mentre quella di concessione del gratuito patrocinio va respinta, poiché già d’acchito non si realizza la condizione della probabilità di esito favorevole (cfr. art. 15a cpv. 1 LPR);
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 281 LEF; 59, 60 CP; 161 cpv. 5 CPP; 9 e 15a cpv. 1 LPR
pronuncia:
Il ricorso 22 agosto 2001 di __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
L’istanza 22 agosto 2001 di concessione del gratuito patrocinio presentata da __________ è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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