AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.00042
Data decisione, Autorità: 29.01.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00042
Lugano 29 gennaio 2001 C/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 febbraio 2000 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE n. __________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno e da __________ al PE n. __________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 3 aprile 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da:
· __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 6'500.-- oltre interessi al 5%:
dal 5 agosto 1999 su fr. 5'000.--;
dal 5 settembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 ottobre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 novembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 dicembre 1999 su fr. 250.--, nonché fr. 100.-- di spese esecutive;
· __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 6'500.-- oltre interessi al 5%:
dal 5 agosto 1999 su fr. 5'000.--;
dal 5 settembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 ottobre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 novembre 1999 su fr. 250.--;
dal 5 dicembre 1999 su fr. 250.--, nonché fr. 100.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che con atto 12 aprile 2000 hanno postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________risp. __________del 10/11 gennaio 2000 dell’UEF di Locarno ____________ha escusso __________ e __________ quali condebitori solidali per Fr. 26’000.-- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 1999, indicando quale titolo di credito: ”affitto inventario arretrato come da estratto conto del 24.12.1999.”
Interposte tempestive opposizioni dagli escussi, la procedente ne chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedete fonda la sua pretesa sulla convenzione di cui al documento A stipulata il 1. settembre 1994 tra lei e __________ per una parte e __________ e __________ per l’altra parte. Con tale convenzione la __________ e il signor __________ hanno affittato agli escussi per la durata di cinque anni a partire dal 1. settembre 1994 l’inventario del __________ per fr. 1'500.-- mensili: nella convenzione è poi indicato che il contratto, scaduta la durata inizialmente pattuita di cinque anni, era rinnovabile.
La procedente versa agli atti anche lo scritto datato 27 ottobre 1998 (doc. C), con il quale essa ha ridotto a decorrere dal 1. novembre 1998 l’importo mensile fissato nella convenzione da fr. 1'500.- a fr. 1'000.--.
Per quanto riguarda la calcolazione dell’importo in esecuzione la __________ produce quale doc. D un conteggio relativo all’affitto dell’inventario, dal quale risulta che gli escussi per il periodo dal 1. settembre 1994 al 31 dicembre 1999 sarebbero ancora debitori dell’importo di fr. 26'000.--, non avendo pagato gli affitti per i mesi di aprile-maggio 1995, maggio-giugno-luglio-agosto 1996, aprile-giugno-luglio-agosto-settembre-novembre-dicembre 1997, febbraio-aprile-giugno-luglio-agosto-dicembre 1998, settembre-ottobre-novembre-dicembre 1999, per complessivi fr. 32'000.--, a cui la procedente ha dedotto fr. 6'000.-- per migliorie eseguite dagli escussi.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente ha evidenziato che nel contratto doc. A le parti avrebbero pattuito la riconduzione tacita qualora alla sua scadenza stabilita per il 31 agosto 1999, lo stesso non fosse stato disdetto. A mente della procedente in concreto le parti avrebbero rinnovato tacitamente la convenzione doc. A sino al 1. settembre 2000, atteso che solo il 15 dicembre 1999 i convenuti avrebbero manifestato l’intenzione di non voler rinnovare il loro impegno.
D. All’udienza di contraddittorio gli escussi si sono opposti all’istanza, asseverando innanzitutto che la convenzione di cui al doc. A non sarebbe stata rinnovata ma sarebbe decaduta il 31 agosto 1999, ritenuto che in concreto non vi sarebbe stata riconduzione tacita, perché gli escussi e la procedente non avrebbero avuto alcuna intenzione di prorogare la durata del contratto oltre il 31 agosto 1999.
A mente degli escussi, la procedente avrebbe non solo tacitamente ma anche verbalmente accettato che __________e __________ pagassero quanto fosse loro possibile dell’affitto dovuto. Infatti __________ mai avrebbe richiesto in precedenza, sebbene il contratto prevedesse precisi termini di pagamento, le mensilità non corrisposte, risalenti addirittura al 1994, 1995, 1996. Solo quando il contratto di affitto era oramai scaduto, __________ avrebbe “deciso di rifarsi sugli arretrati che erano in precedenza sempre stati condonati”.
E. Con sentenza 3 aprile 2000 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente l’istanza, evidenziando che il contratto di cui al doc. A costituisce un contratto di locazione perché l’inventario di un bar non può essere definito “come una cosa produttiva di frutti naturali o civili” ex art. 275 CO.
A mente del primo Giudice il doc. A costituisce valido riconoscimento di debito anche per i canoni scaduti dai mesi da settembre a dicembre 1999, perché in concreto vi sarebbe stata riconduzione tacita dopo la scadenza.
A mente del Pretore l’eccezione secondo cui le pigioni arretrate sarebbero state condonate non è sorretta da riscontri probatori, ritenuto che il solo fatto che la procedente non abbia richiesto in precedenza gli arretrati non significa che la stessa vi abbia rinunciato.
F. Contro il giudizio pretorile si sono tempestivamente aggravati __________ e __________ ribadendo in sostanza quanto già evidenziato in prima sede.
Considerato
in diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
Il contratto di locazione doc. A prevede una durata determinata di cinque anni a partire dal 1. settembre 1994 e sino al 31 agosto 1999, impregiudicata la possibilità delle parti di rinnovarlo.
Nel caso di specie dagli atti di causa emerge che anche dopo il 31 agosto 1999 i convenuti hanno continuato ad utilizzare i beni oggetto del contratto di locazione, ritenuto che solo con lo scritto del 15 dicembre 1999 (doc. E) __________ e __________ hanno comunicato alla parte procedente di non voler “rinnovare la convenzione”. Conformemente alla presunzione legale dell’art. 266 cpv. 2 CO quindi vi è stata, per quanto emerge dalle tavole processuali, riconduzione tacita perlomeno sino al 31 dicembre 1999 del contratto di locazione una volta spirata la durata inizialmente pattuita.
Ponendo in esecuzione i canoni di locazione scaduti e non versati per il periodo dall’aprile 1995 al dicembre 1999, il contratto di locazione doc. A costituisce, insieme alla comunicazione di riduzione del canone del 27 ottobre 1998 (doc. C), valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF perlomeno per l’importo di fr. 6'500.-- oltre accessori, corrispondente a parte delle mensilità non ancora versate (cfr. doc. D), sia nei confronti di __________ che di __________. La sentenza del Pretore risulta pertanto in questo senso corretta, ritenuto che per il divieto della reformatio in peius (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 334 con riferimenti), non può essere in questa sede stabilito se il doc. A legittimasse il rigetto dell’opposizione per importi superiori.
a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Gli escussi hanno asseverato che la procedente avrebbe accettato che loro pagassero quanto fosse possibile del canone di locazione dovuto. A mente degli appellanti solo quando il contratto di locazione era oramai decaduto, __________ avrebbe deciso di richiedere gli arretrati che erano stati condonati.
Le allegazioni degli escussi in merito alla rinuncia della procedente alle pretese per pigioni scadute non sono state tuttavia, come già evidenziato correttamente dal Giudice di prime cure, sostanziate da sufficienti riscontri oggettivi, ritenuto che il solo fatto di aver atteso un determinato lasso di tempo prima di procedere al loro incasso non significa rinuncia della creditrice a far valere il proprio credito.
Le parti escusse non sono quindi riuscite a rendere verosimile l’eccezione da loro sollevata sulla base di riscontri oggettivi che rendano credibili le loro allegazioni.
Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma integrale del pronunciato pretorile.
La tassa di giustizia segue la soccombenza mentre non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni al gravame (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello 12 aprile 2000 di __________ e ____________________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dagli appellanti, resta a carico di __________ e __________. Non si assegnano indennità.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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