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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00067
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00067
Lugano 30 agosto 2001 /MB/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione 1. giugno 2001 da
contro
vista la sentenza 9 luglio 2001 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha pronunciato il fallimento della ditta __________ con effetto dal 9 luglio 2001 alle ore 14.00;
richiamato l'appello 18 luglio 2001 della __________ contro la declaratoria di fallimento;
preso atto delle osservazioni 31 luglio 2001 degli appellati;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 20/25 luglio 2001 al gravame è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. 21 dipendenti della __________ hanno chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione della loro datrice di lavoro, ritenuto che quest'ultima, dopo aver loro comunicato il 23 maggio 2001 l'irrevocabile decisione di cessare la sua attività sia per quel che riguarda la vendita che l'officina meccanica a far tempo dal 1. giugno 2001, non è stata in grado di versare loro il salario relativo al mese di maggio 2001. Secondo i creditori la sospensione del pagamento dei salari del mese di maggio e dell'indennità per vacanze maturate oltre pro rata della 13. mensilità è senza dubbio la manifestazione dell'insolvenza della debitrice e dimostra, come espressamente riferito dall'amministratore unico ai dipendenti, che la società non ha i mezzi liquidi sufficienti per soddisfare i propri debiti esigibili.
B. All'udienza di contraddittorio la ______________ ha osservato che l'__________, venuta a conoscenza della decisione di cessare l'attività presso la sede di Lugano, ha bloccato il conto corrente utilizzato per il pagamento degli stipendi. La debitrice ha rilevato che il comportamento dell'istituto è eticamente censurabile, visto che in poco più di un anno e mezzo ha ridotto la sua esposizione presso la banca da fr. 800'000.– agli attuali fr. 100'000.– in vista di un risanamento a medio termine. Ammortamenti erano in corso anche presso il . Il blocco del conto da parte dell' ha impedito di fatto l'erogazione degli stipendi per il mese di maggio 2001. La ________ ha sostenuto che in sostanza è in mora di 13 giorni con il pagamento dello stipendio di un solo mese, ma che è assolutamente solvibile. I conti presso il __________ e presso la __________ non sono stati chiusi, né bloccati come appare dalla documentazione agli atti. Anche il conto corrente postale è in funzione. La debitrice ha poi dichiarato di avere a proprio carico un solo precetto esecutivo per fr. 8'893.60, mentre il PE n. __________ fatto spiccare dalla Cassa di compensazione AVS è stato pagato il mese precedente ad ulteriore prova che i pagamenti vengono ancora eseguiti. La __________ ha poi asserito che una società con un capitale sociale di fr. 1'000'000.– non può essere ritenuta insolvente per un solo PE di poca entità o per la mora di nemmeno due settimane nel pagamento degli stipendi. In prima sede è poi stato rilevato che sono all'incasso numerose fatture per fr. 265'765.– e che sussiste una posta creditrice verso la __________ di ben fr. 60'867.– il cui pagamento dovrebbe pervenire a giorni. Incassate le citate fatture, ha asserito la debitrice, sarà provveduto al pagamento degli stipendi di maggio che ammontano al netto a fr. 70'000.– circa. La __________ ha poi sostenuto che nel caso in esame non si è confrontati con la mancanza durevole di liquidità come prevede l'applicazione dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
C. Con sentenza 9 luglio 2001 la Pretore ha pronunciato ex art. 190 LEF il fallimento della __________ con effetto dal 9 luglio 2001 alle ore 14.00
D. Con atto di appello 18 luglio 2001 la __________ è insorta contro la declaratoria di fallimento riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l'appellante ha rilevato che il 9 luglio 2001 le sono pervenuti in conto fr. 47'000.–. La __________ ha poi osservato che in merito alle motivazioni del decreto di fallimento è difficile pronunciarsi nella misura in cui la giudice del fallimento non ha speso una sola parola per motivare una decisione tanto grave. Per questo motivo il giudizio di prime cure va annullato.
E. Delle osservazioni degli appellati si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto: 1. a) ex art. 285 cpv. 2 lett. e) CPC le sentenze e i decreti devono, a pena di nullità, contenere tra l'altro l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
In caso di vizi di forma della sentenza del pretore, che non rispetta l'art. 285 CPC, vi è insanabile nullità del giudizio – rilevabile anche d'ufficio – solo qualora il vizio sia tale da pregiudicare alle parti e all'istanza superiore la possibilità di verificarlo, discuterlo e giudicarlo. Ciò non è sicuramente il caso per quelle manchevolezze puramente formali o a cui si può trovare rimedio nella lettura degli atti (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 285, m. 1).
b) L'appellante ha osservato che la giudice di prime cure non ha motivato la sua decisione di fallimento, per cui la sentenza va annullata. La debitrice, che ha partecipato all'udienza di contraddittorio in sede pretorile, non ha tuttavia sostenuto di non conoscere i motivi che hanno portato alla pronuncia del fallimento e non risulta essere stata pregiudicata nella sua verifica della sentenza di primo grado. Infatti, nonostante la prima giudice si sia limitata a indicare le disposizioni di legge applicabili, l'assenza di motivazione non ha impedito all'appellante di motivare il gravame in oggetto, sia per quel che riguarda l'esposizione dei fatti che per quel che concerne le considerazioni di diritto. La lettura degli atti di causa ha permesso d'altro canto a questa Camera di giudicare l'operato della giudice di prime cure. Non vi è motivo pertanto di annullare la sentenza pretorile.
La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 ss. LEF) è impugnabile per il rinvio dell'art. 194 LEF all'art. 174 LEF. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi (art. 22 cpv. 4 LEF), nei limiti posti dall'art. 174 LEF.
Ex art. 174 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF). L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo (art. 174 cpv. 2 LEF):
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto:
l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 25 LALEF, con i limiti imposti dall'art. 22 cpv. 4 LALEF, che non rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 174 LEF: i soli nova o pseudonova proponibili presuppongono che il debitore renda verosimile la sua solvibilità e provi per mezzo di documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Il giudizio d'appello sarà quindi fondato nel caso in esame sui documenti prodotti avanti il primo giudice e in sede ricorsuale.
Si ha sospensione dei pagamenti quando il debitore lo dichiara espressamente o se atti concludenti attestano che non è più in grado di pagare debiti esigibili (Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 38 n. 14): tra le manifestazioni esteriori della sospensione dei pagamenti vi è il non più pagare debiti incontestati ed esigibili come pure la reiterazione di opposizioni a precetti esecutivi per l'incasso di debiti incontestati ed esigibili anche per importi minimi (DTF 15 dicembre 1993 in re __________, in: SJ 1994, cons. 3a p. 434–435). Sospensione dei pagamenti è data anche nel caso in cui il debitore si rifiuti di pagare crediti liquidi riferiti ad una parte essenziale delle sue attività commerciali (STF 17 dicembre 1999, in: SJ 2000 I 248–251). Non occorre poi che il debitore sospenda tutti i suoi versamenti: è sufficiente che disattenda il pagamento di una parte cospicua di debiti liquidi (DTF 85 III 154; Amonn/Gasser, op. cit. § 38 n. 15; SJZ 2001 p. 347, lit. D).
b) Nel caso in esame si realizza in tutta evidenza la causa materiale del fallimento prevista dall'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, ritenuto che la prova della sospensione del pagamento di una parte cospicua di crediti liquidi riferiti ad una parte essenziale delle sue attività commerciali risulta dal mancato pagamento dello stipendio ai 21 dipendenti della __________ per un importo di fr. 70'000.– circa. Determinante non è infatti che la debitrice interrompa tutti i suoi pagamenti per un lungo periodo e che sia confrontata con una mancanza durevole di liquidità, bensì che abbia smesso di pagare anche solo una parte di crediti incontestati e esigibili, riferiti ad una parte essenziale delle sue attività commerciali, le quali hanno potuto essere gestite unicamente grazie alle prestazioni fornite dai suoi dipendenti, che rappresentano tra l'altro i suoi creditori più privilegiati. D'altro canto la debitrice stessa afferma ma non dimostra che l'__________ le avrebbe bloccato il conto corrente utilizzato per pagare gli stipendi. Si realizza pertanto, come rettamente ritenuto dal primo giudice, la causa materiale di fallimento ex art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
Per quel che riguarda poi i fatti nuovi di cui l'appellante può avvalersi ex art. 174 LEF va rilevato che non solo occorre rendere verosimile la solvibilità – requisito peraltro nel caso concreto già disatteso, vista l'impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti – ma cumulativamente deve essere provato per mezzo di documenti – anche se in questo caso solo in via alternativa – che il debito è stato estinto o l'importo depositato presso questa Camera a disposizione dei creditori oppure che i creditori hanno ritirato la domanda di fallimento. Con l'atto di appello la debitrice ha rilevato che il 9 luglio 2001 le sono pervenuti in conto ca. fr. 47'000.–. Non solo questo importo non sarebbe stato sufficiente a estinguere il debito nei confronti dei suoi dipendenti, ma l'appellante nemmeno ha dichiarato e ancor meno provato di avere versato la predetta somma ai suoi dipendenti o di averla depositata presso questa Camera a disposizione dei suoi creditori. Non risultano pertanto ossequiati nemmeno i presupposti di cui all'art. 174 LEF.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 52, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello 18 luglio 2001 __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento senza preventiva esecuzione ____________ a far tempo da giovedì 6 settembre 2001 alle ore 10.00.
La tassa di giustizia di fr. 120.–, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________ la quale rifonderà complessivamente agli appellati fr. 300.– a titolo di indennità.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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