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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00099
Data decisione, Autorità: 09.08.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00099
Lugano 9 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 maggio 1998 da
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 11 /19 maggio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore della Pretura di Lugano, sezione 5, con sentenza 1° settembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 16 settembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 19 ottobre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con decreto vicepresidenziale 21 settembre 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. del 11 /19 maggio 1998 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2’000’000.-- oltre interessi al 5 % dal 22 dicembre 1993 , indicando quale titolo di credito " Risarcimento del danno causato a stabilito con sentenza 10.4.1992 della Corte delle Assise criminali di Lugano, confermato dalla sentenza della II CCA, Lugano, di data 17.12.1993 ". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, la banca procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 10.4.1992 della Corte delle Assise criminali di Lugano, che condanna __________ al pagamento alla parte civile __________ dell’importo di fr. 2’000’000.-- a titolo di risarcimento del danno.
C. All'udienza di contraddittorio 1° settembre 1998 la parte istante si è riconfermata nella propria domanda di rigetto definitivo. La parte convenuta ha eccepito la carenza di capacità processuale dell’istante, non essendo __________ validamente rappresentata .
D. Con sentenza 1° settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF. In merito alla capacità processuale dei rappresentanti di __________ il Giudice di prime cure ha stabilito che non avendo la parte convenuta contestato la qualità di organo dei signori dr. __________ e __________ che hanno sottoscritto in favore dell’avv. Lehmann l’autorizzazione a rappresentare __________ in ogni procedura giudiziaria civile, penale ed amministrativa ed in tema di esecuzioni e fallimenti, l’avv. __________, vicedirettore di __________ appare del tutto legittimato a rappresentare la persona giuridica in tale sede.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ con atto di appello 16 settembre 1998, sostenendo che __________ non è stata validamente rappresentata in giustizia da organi legali o statutari abilitati oppure da un patrocinatore validamente abilitato dal Consiglio di amministrazione a rappresentare la Banca. Di conseguenza essendo tale difetto rilevabile d’ufficio l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione andrebbe respinta.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto
Per l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio
Ex art. 14 cpv.1 LALEF le questioni, che secondo la legge di esecuzione e fallimenti, devono essere deferite all’autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 LALEF nei casi in cui le parti devono essere sentite (art. 80 LEF), esse vengono citate a comparire entro breve termine.
Ex art. 20 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le loro eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, applicabile per il rinvio dell’art. 25 LALEF, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep. 1989 p. 331 e rif. ivi).
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 3 agosto 1998 __________ ha autorizzato l’avv. __________, vicedirettore della Banca, a rappresentare quest’ultima in ogni procedura giudiziaria, civile, penale, amministrativa ed in tema di esecuzione e fallimenti presso tutte le istanze giudiziarie e tribunali del Cantone Ticino (cfr. doc. E). Nel corso dell’udienza di discussione 1° settembre 1998 l’escusso non ha sollevato contestazione alcuna in merito alla legittimazione di coloro che hanno sottoscritto la procura autorizzante l’avv. __________ a rappresentare la Banca, limitandosi ad affermare che la procura prodotta dall’istante non è aggiornata alla situazione attuale. La contestazione relativa alla legittimazione di coloro che hanno sottoscritto la procura è stata sollevata unicamente in appello. Orbene nel caso di specie tale contestazione risulta manifestamente infondata, in quanto la procura conferita all’avv. __________ è stata sottoscritta dal dr. __________ e da __________, entrambi in grado di vincolare __________ con dirittto di firma collettiva a due (cfr. doc. D). Ne consegue che una persona giuridica, in casu __________, è validamente rappresentata quando un organo autorizzi, nelle forme statutarie, una persona fisica alle dipendenze della persona giuridica, nel caso di specie l’avv. __________, a rappresentarla in giudizio (cfr. CEF 22 aprile 1996 in re U. SA c. R.N. cons. I c). L’ipotesi, paventata, di violazione del principio del monopolio degli avvocati, dedotto dall’art. 64 cpv. 1 CPC, non ha ragion d’essere, avuto riguardo al presupposto della delega di rappresentanza a persona alle dipendenze della persona giuridica.
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).
Orbene, nel caso in esame la documentazione prodotta dall’istante e segnatamente, la sentenza 10 aprile 1992 della Corte delle Assise criminali, che condanna __________ al pagamento alla parte civile __________ dell’importo di fr. 2’000’000.-- a titolo di risarcimento del danno (doc.I) e la sentenza 17 dicembre 1993 della II CCA con la quale viene respinto l’appello contro il dispositivo della sentenza 10 aprile 1992 che condanna l’escusso al risarcimento del danno (doc. H), costituisce titolo esecutivo ex art. 80 LEF. L’istante ha inoltre prodotto la documentazione attestante l’acquisizione della __________ da parte di __________ (cfr. doc. F e G).
L’appello 16 settembre 1998 __________ va di conseguenza respinto. .
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 321 CPC
pronuncia
L’appello 16 settembre 1998 __________ è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 2’250.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 6’000.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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