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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00066
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00066
Lugano 30 agosto 2001 JC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 aprile 2001 da
contro
(rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla società __________ in liquidazione all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per gli importi di fr. 18'060.– e fr. 4'668.– oltre interessi e spese, richiesti a titolo di stipendi e oneri sociali non pagati;
vista la sentenza 9 luglio 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, che accoglie –recte: parzialmente – la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per fr. 18'060.– oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2000;
preso atto dell’appello 11 luglio 2001 di __________nonché delle osservazioni 3 agosto 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per l’art. 97 n. 4 CPC, applicabile in materia di rigetto per il rinvio dell’art. 25 LALEF, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio;
che quest'ultimo non può accontentarsi di una semplice verosimiglianza a questo proposito ma deve esigere dalla parte una prova completa quando dubita della sua legittimazione processuale (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.);
che, giusta l’art. 64 cpv. 1 CPC, la rappresentanza convenzionale delle parti in lite è esclusivamente riservata agli avvocati iscritti all’Albo (principio del monopolio degli avvocati – cfr. art. 1 LAvv e Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, nota 206, p. 181 – che i Cantoni possono applicare anche in materia di rigetto dell’opposizione: cfr. DTF 103 Ia 47 ss e Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 35 ad art. 84);
che nel caso di specie non è stato allegato che __________ fosse avvocato;
che l’appellante pretende tuttavia che __________ sarebbe dovuto essere ammesso a rappresentare la società escussa in qualità di organo di fatto della stessa;
che la nozione di organo di fatto è stata sviluppata in relazione con la problematica della responsabilità della società e delle persone che partecipano alla sua amministrazione, a favore dei terzi che entrano in relazione giuridica con siffatte persone, quindi a scapito e non a favore della società;
che d’altronde il rinvio all’art. 55 CC contenuto all’art. 64 cpv. 1 CPC non può essere considerato incondizionato (è stato in particolare statuito che il revisore di una società anonima non è legittimato a rappresentare questa in giudizio, cfr. CCC 23 luglio 1998 W. SA c/ B, in: Rep. 1998, n. 54, citata da Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 64);
che per motivi tratti tanto dal principio della buona fede (apparenza efficace) quanto dalla necessità di chiarezza processuale, non si vedono motivi per ammettere la rappresentanza processuale di persone (ad es. azionista unico senza funzione ufficiale nella società) che per scelta propria o della società non sono organi formali della stessa;
che riconoscere un potere di rappresentanza processuale all’organo di fatto avrebbe la conseguenza negativa di appesantire eccessivamente la procedura – visto che il rappresentante dovrebbe portare la prova completa della propria legittimazione – in contrasto con la celerità e la semplicità volute dal legislatore;
che per l’art. 20 cpv. 4 LALEF, se una parte non compare all’udienza di discussione, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa;
che quando compare una persona non abilitata a rappresentare la parte che pretende patrocinare, il giudice dovrebbe però indire un ulteriore contraddittorio, entro breve termine, affinché il vizio possa essere sanato, in applicazione dell’art. 99 cpv. 3 CPC (cfr. CCC 31 gennaio 1996 in re __________ c/ __________ e Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 207 a p. 183);
che quest’ultima norma non appare conforme al principio di speditezza che informa la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione;
che del resto l’applicazione rigorosa dei principi dell’art. 20 LALEF non impedisce né complica eccessivamente la realizzazione del diritto materiale né ostacola l’accesso ai tribunali, poiché l’escutente ha sempre la possibilità di introdurre una nuova esecuzione e l’escusso dispone di rimedi giuridici per far annullare o sospendere procedure esecutive ingiustificate (cfr. art. 85, 85a e 86 LEF);
che tuttavia, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF [5P.475/2000] 8 febbraio 2001), che ha modificato la giurisprudenza finora seguita da questa Camera, costituisce un eccessivo formalismo non fissare alla parte un breve termine per produrre i documenti atti ad attestare la capacità di rappresentanza del proprio patrocinatore;
che per identità di motivi, si impone di estendere tale giurisprudenza anche al caso in esame, ritenuto che dal profilo temporale, la fissazione a breve termine di un’udienza di discussione oppure la concessione di un breve termine di grazia per produrre una procura o un estratto dal registro di commercio incidono allo stesso modo sul decorso della procedura;
che va tuttavia ricordato alla parte negligente che alla controparte andranno rifuse spese ed indennità riconducibili ad un'inutile comparsa, anche in caso di soccombenza nel giudizio di rigetto;
che ciò posto, appare inutile risolvere il quesito di sapere se la prima giudice avrebbe dovuto includere negli atti della causa i documenti portati all’udienza da __________, con l’osservazione però che la stessa non avrebbe comunque potuto esaminare d’ufficio eventuali eccezioni dell’escussa non esplicitamente sollevate nelle forme procedurali previste dalla legge (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF; decisione della Cour de Justice del Cantone Ginevra del 29.11.79, in SJ 1980, 383);
che l’appello 11 luglio 2001 di __________ in liquidazione va quindi accolto;
che viste le pecularietà della fattispecie si prescinde dal caricare spese e indennità alle parti.
Richiamati gli art. 82 LEF; 97 e 99 CPC nonché la vigente OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello 11 luglio 2001 __________ in liquidazione__________, è accolto.
1.1. Di conseguenza, la sentenza 9 luglio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla prima giudice affinché proceda alla fissazione di una nuova udienza di discussione ed all’emanazione di una nuova sentenza.
Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità. L'importo di fr. 315.–, anticipato dall’appellante, le è retrocesso.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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