AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00056
Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00056
Lugano 30 agosto 2001 /JC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 aprile 2001 da
__________ (rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa da __________ per l’importo di fr. 175’000.– oltre interessi e spese, importo poi ridotto a fr. 100'000.– nell’istanza di rigetto;
vista la sentenza 29 maggio 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Locarno–Città, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo per l’importo di fr. 100'000.–;
preso atto dell’appello 5 giugno 2001 di __________ nonché delle osservazioni 25 giugno 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che nel caso di specie non è contestato – e non è contestabile – che la “Bestätigung” di cui al doc. B costituisce un valido titolo di rigetto per quanto concerne l’importo in capitale del credito posto in esecuzione;
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che nel caso di specie, l’appellante allega di aver rimborsato il prestito concessogli, mediante due pagamenti di fr. 100'000.– ognuno, i quali sarebbero attestati dai doc. 2 e 3;
che l’appellato invece riconosce soltanto il secondo pagamento, dell’8 giugno 2001 (cfr. doc. 3), asseverando che il primo pagamento (cfr. doc. 2) è stato effettuato non dall’escusso bensì dalla società __________, e a proposito di un credito diverso da quello posto in esecuzione;
che l’appellante pretende tuttavia che spetterebbe all’escutente dimostrare l’esistenza di asserite altre pretese;
che così facendo l’appellante misconosce però il senso chiaro dell’art. 82 cpv. 2 LEF;
che infatti all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep. 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; cfr. pure: Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6);
che nel caso di specie, l’appellante non ha reso verosimile che il pagamento di fr. 100'000.– effettuato dalla società __________ a favore dell’escutente sia stato destinato – ciò che in sé non sarebbe stato impossibile, cfr. art. 68 e 110 CO – ad estinguere il credito posto in esecuzione;
che in effetti, non è stato indicato alcun motivo all’apposita voce dell’assegno in questione (cfr. doc. 2, p. 2);
che l’appellante non ha nemmeno reso verosimile, con documenti, l’esistenza di un’identità economica tra la società __________ e sé stesso;
che d’altronde, se tale affermazione fosse stata vera, non sarebbe stato difficile per l’escusso produrre una dichiarazione della società confermante quanto dallo stesso allegato;
che in queste condizioni, poiché l’eccezione di pagamento sollevata dall’escusso non è stata sufficientemente resa verosimile, si rivela superfluo esaminare se l’escutente poteva o no considerare che il pagamento in questione era destinato ad estinguere altri crediti che quello posto in esecuzione;
che la sentenza pretorile va quindi confermata per quanto concerne l’importo in capitale;
che i diritti dell’escusso non sono comunque irrimediabilmente pregiudicati da questa decisione, poiché egli può fare valere le eventuali sue ragioni con azione di disconoscimento di debito;
che il rigetto dell’opposizione va pur concesso per la pretesa relativa agli interessi, ritenuto che l’istante chiede la rifusione dell’interesse di mora (cfr. istanza, n. 2 e 8) e non interessi convenzionali, di guisa che le considerazioni dell’appellante sull’art. 313 CO sono irrilevanti;
che la “Bestätigung” di cui al doc. B fissa al 30 novembre 1992 il termine per il rimborso;
che si tratta di un termine fisso (“bestimmter Verfalltag”) ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO (cfr. Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a. ed., Berna 2000, n. 65.11, p. 382; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 32 ad art. 82);
che, per legge (cfr. art. 104 cpv. 1), il debitore in mora deve un interesse moratorio annuale del 5% (cfr. Staehelin, op. cit., n. 33 ad art. 82);
che il rigetto va quindi concesso anche per gli interessi correnti dal 1. dicembre 1992 su fr. 100'000.–, seppur il precetto esecutivo indichi quale dies a quo la data del 1. giugno 2000;
che in effetti, mentre nel precetto esecutivo gli interessi decorsi su fr. 200'000.– da dicembre 1992 a giugno 2000 – il rimborso di fr. 100'000.– è intervenuto l’8 giugno 2000 (cfr. doc. 3) – sono stati sommati alla pretesa in capitale (fr. 100'000.–) (fr. 200'000.– per 7 anni ½ al tasso del 5% danno fr. 75'000.–, cfr. doc. E ed istanza di rigetto, ad n. 5), nell’istanza di rigetto gli interessi sono stati scorporati del tutto e limitati all’importo di fr. 100'000.–;
che pertanto la somma totale richiesta è stata ridotta in sede di rigetto (l’istante ha rinunciato agli interessi decorsi sull’importo di fr. 100'000.– rimborsato l’8 giugno 2000, nonché alla percezione, a partire dal 1. giugno 2000, di interessi moratori anche sugli interessi di mora decorsi in precedenza, pretesa quella d’altronde proibita dall’art. 105 cpv. 3 CO: divieto dell’anatocismo);
che la pretesa fatta valere davanti al giudice del rigetto è del resto interamente fondata sulla causa indicata nel precetto esecutivo (“Schuldannerkennung vom 6. Januar”), di modo che vi è identità tra il credito posto in esecuzione e quello riconosciuto;
che l’appello 2 aprile 2001 va quindi respinto;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 82 LEF; 102, 104 CO; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia: 1. L’appello 5 giugno 2001 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 900.–, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 800.– a titolo di indennità.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura di Locarno–Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster