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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00228
Data decisione, Autorità: 06.08.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00228
Lugano 6 agosto 2001 /LG/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Viganello
viste le osservazioni 21 giugno 2001 dell'UF di Viganello,
esaminati atti e documenti,
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con ricorso 12 giugno 2001 l'Amministrazione fallimentare dott. __________ ha formulato censura di ritardata giustizia da parte dell'UF di Viganello, il quale è stato sollecitato numerose volte a chiudere la liquidazione del fallimento svizzero e a trasferire il saldo in Italia;
che il 21 giugno 2001 l'UF di Viganello ha depositato a far tempo dal giorno successivo lo stato di riparto nel fallimento in questione, presentando nel contempo le proprie osservazioni al ricorso 12 giugno 2001 nelle quali sostiene che il ritardo sarebbe da ascrivere all'amministrazione condominiale dello stabile di __________, che aveva preannunciato l'emissione di contributi condominiali dovuti dai condomini a saldo per l'anno 2000 e la richiesta di acconto per l'anno 2001; l'UF rileva infine che tale conteggio è giunto solo il 6 giugno 2001: saldato lo stesso, l'Ufficio avrebbe immediatamente allestito lo stato di riparto;
che contro lo stato di riparto 21 giugno 2001 non sono stati presentati ricorsi a questa Camera, e che pertanto – dal momento che l'atto richiesto con ricorso 12 giugno 2001 è stato compiuto – il ricorso diventa privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli;
che dall'atto 21 giugno 2001 dell'UF di Lugano risulta che l'organo d'esecuzione forzata procederà al trasferimento del saldo di fr. 1'435'684.40 di pertinenza della Massa fallimentare italiana;
che sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 12 giugno dell'Amministrazione fallimentare dott. __________ è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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