AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00052
Data decisione, Autorità: 30.07.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00052
Lugano 30 luglio 2001 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall'opposizione interposta da
patr. dall'avv. __________
al PE cambiario n. __________ del 5/11 aprile 2001 dell'UEF di Riviera emesso a istanza di
patr. dall'avv. __________
opposizione sottoposta, giusta l'art. 181 LEF, con atto 12 aprile 2001 dell'UEF di Riviera al giudizio della Pretura del Distretto di Riviera;
sulla quale opposizione il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 10 maggio 2001 ha così deciso:
"1. La causa è stralciata dal ruolo.
Tosto cresciuto in giudicato il presente decreto di stralcio, l'importo di fr. 7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________, sarà versato sul conto CCP __________ dello Studio legale __________.
La tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________, è posta a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna."
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con atto
28 maggio 2001 ha postulato:
"1. L'appello è accolto.
§ Di conseguenza i dispositivi no. 2 e 3 del decreto di stralcio 16 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera sono annullati e così riformulati:
"2. L'importo di fr. 7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________ è restituito alla __________.
La tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________ è posta interamente a suo carico. Alla __________ vengono assegnati fr…… a titolo di ripetibili."
Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza."
Con osservazioni 18 giugno 2001 la parte appellata si è opposta all'appello,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza presidenziale 11/12 giugno 2001 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Il 3 luglio 1996 risp. il 27 dicembre 1996 la __________ ha emesso due vaglia cambiari all'ordine di __________ per gli importi di fr. 50'000.-- risp. fr. 60'000.-- (doc. B).
I titoli cambiari sono stati messi in esecuzione cambiaria contro la __________ da __________ per l'importo di fr. 110'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. maggio 1998.
Avendo l'escussa interposto opposizione, l'UEF di Riviera l'ha sottoposta al giudizio del Pretore del Distretto di Riviera ai sensi dell'art. 181 LEF.
B. All'udienza di contraddittorio del 30 aprile 2001 la __________ ha postulato quanto segue:
"In via principale
§ Di conseguenza i vaglia cambiari emessi in data 27 dicembre 1996, ripettivamente 3 luglio 1996 dal signor __________ a favore del signor __________ sono annullati in ragione dell'abuso di firma.
In via I subordinata:
Il signor __________ è rinviato alla procedura esecutiva ordinaria.
In via II subordinata:
L'opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto spiccare dal signor __________ è mantenuta, in ragione dell'avvenuta dilazione del pagamento.
Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via III subordinata:
L'opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________ dell'UEF di Biasca, fatto spiccare dal signor __________ è mantenuta, in considerazione del fax 17 aprile 2001 (Doc. O) e dell'avvenuto deposito dell'importo di fr. 7'500.--
Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via IV subordinata
§ Di conseguenza il vaglia cambiario emesso in data 27 dicembre 1996 per fr. 60'000.-- dalla __________ in favore del signor __________ è annullato.
L'udienza di contraddittorio si è conclusa come segue:
"Il Pretore, visto quanto precede, deposita presso la Cassa della Pretura l'importo di fr. 7'500.-- che viene versato seduta stante dall'opponente.
Tenuto conto dei brevissimi termini previsti in materia cambiaria, assegna al dr. B. un termine di 5 giorni per pronunciarsi sulla richiesta di controparte di ritiro della procedura esecutiva.
Resta inteso che in caso di ritiro della procedura esecutiva, come pure in caso di giudizio ai sensi di quanto richiesto dall'opponente ad 15, suddetto importo verrà versato sul conto CCP __________ dello Studio legale __________.
Diversamente il Pretore deciderà.
Letto ed approvato.
Intimazione seduta stante ai comparenti".
(firme del Pretore, della segretaria e dei patrocinatori delle parti)
C. Con scritto 7 maggio 2001 il rappresentante legale di __________ ha comunicato alla Pretura del Distretto di _________ di essere disposto a ritirare la procedura esecutiva in oggetto e con scritto 8 maggio 2001, inviato all'UEF di Riviera, ha chiesto di annullare la procedura esecutiva in via cambiaria n. __________.
D. Con decisione 10 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Riviera ha emesso il seguente decreto:
"1. La causa è stralciata dal ruolo.
Tosto cresciuto in giudicato il presente decreto di stralcio, l'importo di fr. 7'500.-- depositato presso la Pretura di Riviera dalla __________, sarà versato sul conto CCP __________ dello studio legale __________.
La tassa di fr. 80.--, da anticipare dal signor __________, è posta a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuna."
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ postulando l'annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della decisione pretorile e la loro riforma.
L'appellante ha sostenuto di avere nell'ambito dell'udienza di contraddittorio eccepito in via principale l'abuso di firma sui vaglia cambiari. Solo in via subordinata ha sollevato una serie di domande fondate e con la domanda subordinata IIIa chiedeva il mantenimento dell'opposizione per intervenuta dilazione, depositando fr. 7'500.-- per le rate di marzo, aprile e maggio 2001. Secondo la __________ al termine dell'udienza il Pretore ha tuttavia stravolto i termini dell'argomentazione, verbalizzando senza alcun accordo delle parti quanto riportato sub B. In termini contraddittori, vista la riserva "ai sensi di quanto richiesto dall'opponente ad 15." ed incomprensibili, il Pretore ha attribuito dal nulla una facoltà alla controparte __________ di disporre liberamemte della lite.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 352 CPC la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata.
Il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
b) Il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza, non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità, in quanto non tocca in alcun modo i diritti delle parti, che autonomamente hanno posto termine alla lite, ma si limita a dar loro di ciò atto. Appellabile, per contro, è la decisione che con il decreto di stralcio decide su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art, 352 CPC m. 1).
Invece la contestazione dell'esistenza stessa dell'acquiescenza - rispettivamente della situazione processuale che ha portato allo stralcio - siccome in contrasto con la realtà processuale, rende ricevibile il gravame (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 352 CPC m.2).
c) In casu __________ ha rilevato in sostanza che la situazione processuale che ha portato allo stralcio era in contrasto con la sua volontà, atteso che il Pretore stravolgendo l'ordine e il senso delle sue domande e argomentazioni e omettendo di esaminare l'eccezione di falsità dei vaglia cambiari e le eccezioni di natura cambiaria, ha verbalizzato unilateralmente senza alcun consenso delle parti un accordo. Risultando pertanto contestata la situazione processuale che ha portato allo stralcio, essendo secondo l'appellante in contrasto con la realtà processuale, l'appello è ricevibile.
d) Dall'esame del verbale di udienza 30 aprile 2001 risulta che l'accordo proposto dal Pretore in conclusione dell'udienza di contraddittorio è stato sottoscritto, dopo che l'avevano letto e approvato, da ambedue le rappresentanti delle parti. Con lettera 7 maggio 2001 __________ ha poi comunicato di accettare la proposta formulata dal Pretore, ritirando, con lettera raccomandata 8 maggio 2001 inviata all'UEF di Riviera, l'esecuzione in esame.
Non vi è pertanto spazio per le interpretazioni dell'appellante, atteso che dal verbale di udienza 30 aprile 2001 emerge la chiara volontà delle parti di aderire alla proposta del Pretore, seguita dal deposito da parte dell'escusso dell'importo di fr. 7'500.-- e dal ritiro dell'esecuzione da parte del procedente.
Il decreto pretorile di stralcio va quindi confermato e di conseguenza l'appello 28 maggio 2001 della __________ respinto.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 352 CPC
pronuncia
L'appello 28 maggio 2001 della __________, è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 120.--, da anticipare dall'appellante, resta a carico della __________, la quale rifonderà al dr. __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster