AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 14.2000.00111
Data decisione, Autorità: 30.07.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00111 14.2000.00112
Lugano 30 luglio 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili (EF., risp. EF.) promosse con istanze 27 luglio 2000 da
contro
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte da __________ alle esecuzioni n. __________, risp. __________ dell’UEF di Bellinzona;
viste le sentenze 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona che respingono (recte: dichiarano irricevibili) le suddette istanze a motivo che le stesse sono state sottoscritte da persone la cui legittimazione non è stata comprovata in alcun modo,
preso atto degli appelli interposti da __________ in data 13 novembre 2000 nonché delle osservazioni 11 dicembre 2000 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che gli appelli di ____________________, quand’anche riferiti a due sentenze (ed esecuzioni) diverse, riguardano decisioni di analogo contenuto fattuale e giuridico e contengono le stesse conclusioni e motivazioni;
che le cause inc.14.00.111 e 14.00.112 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che sulla legittimazione processuale degli avv. __________ e __________ ad interporre gli appelli in esame, va ricordato che secondo la giurisprudenza della I. e della II. Camera civile del Tribunale di appello (cfr. CCA [11.95.045] 19 agosto 1996, p. 5, citata in: Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 64; II CCA 11 ottobre 1999, cons. 6, in: Rep. 1999, n. 65), sono validi gli atti processuali compiuti da persone che rappresentano una società conformemente alle prerogative loro attestate dal registro di commercio;
che tuttavia, come peraltro rilevato nelle sentenze sopracitate, il solo diritto di firma – individuale o collettivo – non basta a conferire la qualità di organo (cfr. Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 443 n. 17 con richiami);
che vi è quindi da chiedersi –come lo allega peraltro l’appellato– se alle persone a cui è stato concesso il diritto di firma ma che non possono essere considerate quali organi della società, non dovrebbe essere vietato il diritto di rappresentare la società in giudizio;
che, in particolare, appare dubbio che si possa qualificare di organo della società un semplice procuratore, quand’anche iscritto a Registro di commercio, già per il significato della parola “procuratore”;
che, infatti, il potere conferito ad un procuratore ai sensi degli art. 458 ss. CO non è altro che un potere di rappresentanza convenzionale, con la particolarità che la legge prevede una protezione accresciuta dei terzi (cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, 2. ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, vol. I, n. 1 e 6 ad art. 458) in quanto limita la facoltà di restringere il potere di rappresentanza del procuratore nei confronti dei terzi in buona fede (cfr. art. 460 CO);
che, giusta l’art. 64 cpv. 1 CPC, la rappresentanza convenzionale delle parti in lite è esclusivamente riservata agli avvocati iscritti all’Albo (principio del monopolio degli avvocati, cfr. art. 1 LAvv e Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 206, p. 181);
che il fatto che il procuratore possa essere ritenuto organo di fatto della società appare inoltre irrilevante per la questione in esame;
che la nozione di organo di fatto è stata sviluppata in relazione con la problematica della responsabilità della società e delle persone che partecipano alla sua amministrazione, a favore dei terzi che entrano in relazione giuridica con siffatte persone;
che il rinvio all’art. 55 CC contenuto all’art. 64 cpv. 1 CPC non può essere considerato incondizionato (è stato in particolare statuito che il revisore di una società anonima non è legittimato a rappresentare questa in giudizio, cfr. CCC 23 luglio 1998 W. SA c/ B, in: Rep. 1998, n. 54, citata da Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 64);
che per motivi tratti tanto dal principio della buona fede (apparenza efficace) quanto dalla necessità di chiarezza processuale, non si vedono motivi per ammettere la rappresentanza processuale di persone (ad es. azionista unico senza funzione ufficiale nella società) che per scelta propria o della società non sono organi formali;
che ciò posto, risulta tuttavia dal confronto degli art. 462 cpv. 2 CO (interpretato a contrario) e degli art. 459 e 460 CO che il procuratore commerciale sia abilitato, in virtù del diritto federale, a stare in giudizio a nome e per conto del “principale” (proprietario – persona fisica o giuridica – del negozio, della fabbrica o dello stabilimento commerciale rappresentato dal procuratore);
che per il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.) il diritto cantonale – qui l’art. 64 CPC – non può controvvenire al diritto federale o limitarlo;
che quindi l’art. 64 CPC non può escludere il potere di rappresentanza di persone abilitate secondo il diritto federale a rappresentare il principale in giudizio (in tal senso: Angelo Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 324), nello stesso modo che non può essere negato all’ufficio cantonale previsto dall’art. 290 CC, in base al diritto cantonale di procedura, la facoltà di rappresentare il fanciullo creditore nelle cause in materia di contributi di mantenimento (cfr. DTF 109 Ia 72 ss.);
che anche il Tribunale federale sembra riconoscere al procuratore dell’art. 459 CO la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 OG (cfr. DTF 97 II 95 i.f. a contrario);
che di conseguenza il diritto di firma collettiva a due di cui godono gli avv. __________ e __________– non contestato dalla controparte – conferisce loro la legittimazione per presentare l’appello in esame;
che si giunge alla stessa conclusione per quanto attiene alla legittimazione processuale all’udienza di discussione del 17 ottobre 2000 dell’avv. __________ e di __________, i cui diritti di firma non sono contestati dalla controparte;
che può quindi essere lasciata indecisa, nel caso di specie, la questione di sapere se la legittimazione processuale debba essere riconosciuta anche alla persona non iscritta a Registro di commercio quale rappresentante della banca – ad es. il mandatario commerciale – quando agisce in base ad una procura firmata da persona/e abilitata/e a rappresentare la banca ed iscritta/e a Registro (per una risposta positiva: CEF [14.95.051] 22 aprile 1996, cons. 1c; [14.98.099] 9 agosto 1999, cons. 3; Olgiati, op. cit., p. 323-324; contra: I CCA [11.95.045] 19 agosto 1996, p. 5; II CCA 11 ottobre 1999, cons. 4, in: Rep. 1999, n. 65; irrisolta: CEF [14.95.073] 27 luglio 1995, cons. 1 c);
che il fatto che l’avv. __________ e __________ abbiano, all’udienza di discussione del 17 ottobre 2000, confermato l’istanza di rigetto dell’opposizione firmata dai vicedirettori __________ e __________ deve essere considerato come una ratifica di tale istanza (in questo senso, cfr. la giurisprudenza citata da Cocchi/Trezzini [op. cit., n. 6 ss. ad art. 65] relativa al difetto iniziale di procura del patrocinatore iscritto all’Albo; Olgiati, op. cit., p. 318);
che la giurisprudenza apparentemente contraria della Camera di cassazione civile, che considera che l’istanza presentata da persona priva di legittimazione al patrocinio è nulla, non potendo il diffetto essere sanato nemmeno con la costituzione all’udienza di discussione della parte stessa (cfr. CCC 14 ottobre 1988 Lorenzo G. c/ Marisa G., cons. 4, in: Rep. 1989, p. 173), non può essere condivisa senza esporsi alla censura di un eccessivo formalismo (in tal senso: Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 208 p. 183);
che comunque l’appellante ha provato in seconda sede, con la produzione di un estratto dal registro di commercio di Zurigo, il diritto di firma dei vicedirettori __________ e __________, firmatari dell’istanza di rigetto;
che tale novum, malgrado il testo chiaro degli art. 20 cpv. 2 e 6 nonché 22 cpv. 4 LALEF, è da ammettere, in applicazione della – seppur criticabile – recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale dal dovere del giudice di esaminare d’ufficio e in ogni sede la questione della capacità processuale delle parti deriva pure l’obbligo di assegnare un breve termine alla parte inadempiente per portare la prova della propria legittimazione (cfr. II CC del TF [5P.475/2000] 8 febbraio 2001);
che per il resto, l’incarto deve essere retrocesso al primo giudice per l’emanazione della sentenza di merito, nell’ossequio della garanzia del doppio grado di giurisdizione;
che l’appello 13 novembre 2000 va quindi accolto;
che le spese e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 49 Cost.; 25, 84 LEF; 459, 460, 462 CO; 55 CC; 64, 320 CPC; 20 e 22 LALEF,
pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dagli appelli 13 novembre 2000 di __________ contro __________ relativi alle esecuzioni n. __________ (inc. 14.2000.111), risp. __________ (inc. 14.2000.112), dell’UEF di Bellinzona sono congiunte.
2.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.__________) è annullato, mentre il dispositivo n. 2 è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________ il quale rifonderà inoltre ad __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.”
2.2. L’incarto viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio sull'istanza di rigetto.
2.3. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
3.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF.__________) è annullato, mentre il dispositivo n. 2 è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________, il quale rifonderà inoltre ad __________ fr. 400.-- a titolo di indennità.”
3.2. L’incarto viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio sull'istanza di rigetto.
3.3. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà ad __________ fr. 1'000.-- a titolo di indennità.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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