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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00184
Data decisione, Autorità: 30.07.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00184
Lugano 30 luglio 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla segnalazione 18 aprile 2001 del Pretore del Distretto di Lugano relativa all’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro
da
viste le osservazioni 3 maggio 2001 di __________ e 8 maggio 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con ordinanza 18 aprile 2001, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha sospeso la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione inoltrata da __________ nell’esecuzione in esame e trasmesso l’incarto a questa Camera per quanto di sua competenza, a motivo che la notifica del PE non sarebbe avvenuta in ossequio ai disposti dell’art. 60 LEF, ciò che comporterebbe la nullità o l’annullabilità dell’atto;
che la trasmissione dell’incarto va considerata quale segnalazione, sulla quale questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, può entrare in materia d’ufficio indipendentemente dall’esistenza di un ricorso, qualora l’atto segnalato possa essere ritenuto nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 15 ss. ad art. 22; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 39 ad art. 22);
che tuttavia, nel caso di specie, il PE n. __________ risulta essere stato regolarmente notificato alla moglie dell’escusso l’8 maggio 2000 (essendo il foro esecutivo rimasto al domicilio civile di __________, cfr. art. 46 cpv. 1 LEF e 26 CC, nonché Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 60), la quale ha peraltro validamente interposto opposizione;
che il fatto che l’escusso, a quanto pare, sia stato detenuto presso il penitenziario della Stampa, a Cadro, al momento della notifica del PE è irrilevante;
che certo, la moglie dell’escusso avrebbe probabilmente potuto rifiutare di ricevere il PE, facendo valere che suo marito era detenuto e sprovvisto di rappresentante (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 25 ad art. 64);
che non lo ha tuttavia fatto;
che non si vedono d’altronde motivi per trattare in modo diverso la notifica ad una persona adulta della famiglia dell’escusso a dipendenza del fatto che lo stesso sia a piede libero o detenuto;
che nella procedura esecutiva (a differenza di quanto vale nella procedura giudiziaria davanti al Pretore), il diritto di essere sentito dell’escusso può essere esercitato tramite un parente (gestione di affari o mandato);
che la notifica del PE è quindi da ritenere valida ed efficace;
che può essere lasciata aperta la questione di sapere se l’art. 60 LEF – contrariamente a quanto lascia supporre il suo testo – trova applicazione non soltanto per gli atti degli uffici di esecuzione ma pure per quelli dell’autorità giudiziaria nella competenza della quale la legge pone l’emanazione di atti esecutivi, in particolare la sentenza di rigetto dell’opposizione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 60), oppure se la notifica di siffatti atti giudiziari a persone detenute è retta dal CPC, in particolare dal suo art. 121 lett. d;
che infatti si tratta di una questione di competenza del giudice in materia di rigetto dell’opposizione;
che d’altronde, secondo le informazioni assunte da questa Camera, __________ è comunque stato scarcerato, di modo che la questione è ora diventata anche priva di oggetto;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
Richiamati gli art. 17, 22, 46, 60, 64 LEF; 26, 371 CC
pronuncia: 1. La segnalazione 18 aprile della Pretore del Distretto di Lugano è evasa nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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