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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00220
Data decisione, Autorità: 31.07.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00220
Lugano 31 luglio 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
viste le osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di questa Camera;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di esecuzione;
che lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata;
che, certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________
che, tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce;
che d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre 2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in liquidazione);
che la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la produce quale doc. B annesso al ricorso;
che del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di __________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo sono pure gli amministratori __________ e __________;
che quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato l’esistenza dell’esecuzione in questione;
che pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________ concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001;
che non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato;
che di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della comminatoria di fallimento a __________
che il ricorso è quindi da respingere;
che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17 e 159 LEF;
pronuncia:
Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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