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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00052
Data decisione, Autorità: 21.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00052
Lugano 21 maggio 2001 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione di emanare il PE n. __________ fatto spiccare contro di lui da
e sul ricorso 24 febbraio 2001 di __________ contro l'avv. __________ in merito alla decisione su riconsiderazione dell'UE di Lugano di annullare il PE n. __________
viste le osservazioni:
1° marzo 2001 dell'avv. __________
7 marzo 2001 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 4 gennaio 2001 __________, ha chiesto all'Ufficio di esecuzione di Lugano di spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell'avv. , indicando quale domicilio "" per un importo di CHF 877'867.-- oltre interessi al 5% dal 12 giugno 2000.
B. L'UE di Lugano ha allestito il PE n__________ e l'ha intimato il 9 gennaio 2001; lo stesso è stato notificato l'11 gennaio 2001 all'apprendista dello studio legale __________, che ha immediatamente interposto opposizione.
C. Con scritto 22 febbraio 2001, ritenuto correttamente dall'UE di Lugano quale ricorso ex art. 17 LEF, l'avv. __________ chiede l'annullamento del PE n. __________ poiché egli non è domiciliato e non ha eletto alcun foro esecutivo in Svizzera.
D. Con decisione 23 febbraio 2001 l'UE di Lugano ha accolto integralmente la richiesta dell'avv. __________ e ha annullato il PE n. __________.
E. Con ricorso 24 febbraio 2001 __________, rappresentata dal figlio __________, contesta la decisione su riconsiderazione dell'UE di Lugano sostenendo che l'avv. __________ avrebbe riconosciuto espressamente il foro giuridico di Lugano sottoscrivendo la procura allo studio legale __________.
F. Con osservazioni 1° marzo 2001 l'avv. __________ rileva che la procura conferita allo studio legale __________ non costituisce elezione di foro esecutivo, ma costituisce unicamente un foro giudiziario prorogato in caso di litigio tra mandante e mandatario.
G. Nelle sue osservazioni 7 marzo 2001 l'UE di Lugano si riconferma nella propria decisione.
considerando
in diritto:
I ricorsi 22 e 24 febbraio 2001 dell'avv. __________ rispettivamente di __________ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UE di Lugano nell'ambito della medesima esecuzione contro l'avv. __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).
Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
2.1. Il nuovo provvedimento dell’organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso (Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205).
2.1.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3).
2.1.2. Se invece il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, il principio della celerità, ispirato all’art. 58 PA al quale si rifà l’art. 17 cpv. 4 LEF, imporrebbe di stralciare il ricorso contro l’originaria decisione, per consentire semmai al ricorrente di proporre un ricorso contro la nuova decisione (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 64 ad art. 17; di altra opinione: Karl Spühler, Die Änderung beim Beschwerdeverfahren nach dem revidierten Schuldbetreibungs- und Konlkursgesetz, in: AJP 1996, pag. 1346). In DTF 126 III 86 cons. 3 il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che il legislatore, pur rifacendosi all’art. 58 cpv. 3 PA, non ha modificato l’effetto devolutivo nella procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti; il silenzio dell’art. 17 cpv. 4 LEF in merito alla sorte di un ricorso su una decisione poi parzialmente riconsiderata dall’organo di esecuzione non è da considerarsi qualificato; di conseguenza l’autorità di vigilanza è tenuta a trattare il rimedio nella misura in cui non siano state accolte le richieste ricorsuali nell’ambito della riconsiderazione.
2.2. Se il ricorrente o un'altra parte al procedimento esecutivo non si ritiene soddisfatto della decisione su riconsiderazione dell’organo di esecuzione forzata, è legittimato a presentare ricorso anche contro quest’ultima decisione (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 63 ad art. 17).
2.2.1. Se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso contro l’originaria decisione dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3), ed evade unicamente il ricorso contro la seconda decisione, presa nell’ambito della facoltà di riconsiderazione concessa dall’art. 17 cpv. 4 LEF.
2.2.2. Se al contrario il nuovo provvedimento accoglie solo parzialmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza deve – come predetto al cons. 1.1.2. – evadere il (primo) ricorso contro l’originaria decisione unicamente su quei punti non accolti dall’organo di esecuzione; con decisione separata (o se del caso con decisione unica, se ha congiunto i due procedimenti) l’autorità di vigilanza evade pure tutte le contestazioni contenute nel ricorso contro la decisione riconsiderata.
2.3. Nel caso in esame l'UE di Lugano ha integralmente accolto il ricorso 22 febbraio 2001 dell'avv. __________; di conseguenza esso va stralciato dai ruoli (art. 24b LPR). Occorre pertanto evadere unicamente il ricorso 24 febbraio 2001 di __________.
In virtù dell'art. 15 LPR la rappresentanza legale a ricorrere nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale. Ne consegue che seppure la ricorrente abbia conferito mandato al figlio, quest'ultimo non ha dimostrato di agire in virtù di una rappresentanza legale (ad esempio quale curatore della madre). Di conseguenza, ritenuto che le ipotesi previste all'art. 15 LPR sono esaustive e che tale rigore è comune nell'ordinamento giuridico svizzero (Cometta, Commentario alla LPR, n. 1.1. ad art. 15 pag. 220), non può essere riconosciuta la rappresentanza processuale di __________. Pertanto il ricorso da lui presentato per la madre va dichiarato irricevibile.
Abbondanzialmente occorre rilevare che quand'anche il ricorso fosse stato ricevibile, esso sarebbe stato respinto nel merito. Infatti in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi.
4.1. L'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 LEF incombe in primis all'Ufficio di esecuzione, che deve respingere domande di esecuzione in contrasto con quanto ivi previsto. La sua violazione da parte dell'Ufficio va fatta valere nell'ambito di un ricorso ex art. 17 LEF (e dunque non della procedura di rigetto dell'opposizione o del ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio il precetto esecutivo fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60; Schmid, op. cit., n. 25 ad art. 46 e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo errato lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di un ricorso o di una segnalazione/denuncia (Schmid, op. cit., n. 26 ad art. 46).
4.2. Secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art. 46 risp. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF, va intesa in senso largo quale indirizzo per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente tenuto ad esperire ulteriori ricerche, sia pure di ridotta entità, non possibili altrimenti per l'escutente, per poi passare alla notifica nelle forme edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (DTF 112 III 6; CEF vig. 20.10.2000 in re S. C. T. e C. S. c. A. G.; Francis Nordman, Basler Kommentar zum SchKG, n. 31 s. ad art. 67; Schmid, op. cit., n. 51 ad art. 46).
4.3. In casu occorre rilevare che la creditrice ha dimostrato di conoscere l'indirizzo del debitore, indicandolo precisamente nella domanda di esecuzione. Trattandosi di un debitore con domicilio ufficiale in __________, non è possibile intimargli un precetto esecutivo, anche se egli ha conferito un mandato ad un legale in Svizzera per la cura di un determinato caso. È tuttavia possibile notificargli un precetto esecutivo per uno dei motivi enumerati agli art. 50-52 e 54 LEF (Schmid, op. cit., n. 22 ad art. 46).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 46 LEF, 61 e 62 OTLEF, 15 LPR,
pronuncia:
Il ricorso 22 febbraio 2001 dell'avv. __________ e 24 febbraio 2001 di __________ sono dichiarati congiunti.
Il ricorso 22 febbraio 2001 dell'avv. __________ è stralciato dai ruoli.
Il ricorso 24 febbraio 2001 di __________ è dichiarato irricevibile per carenza di rappresentanza processuale.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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