AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00214
Data decisione, Autorità: 25.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00214
Lugano 25 giugno 2001 LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, nell'ambito della procedura esecutiva in via di pignoramento dipendente da precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro di lui da
procedura concernente anche:
__________ rappr. dalla __________
in qualità di terza rivendicante,
viste le osservazioni:
11 maggio 2001 di __________,
14 maggio 2001 di __________,
25 maggio dell'UEF di Riviera
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che con ricorso 6 novembre 2000 __________ si è opposto al pignoramento di 44 azioni della __________, sostenendo che esse sono oggetto di pegno manuale a favore di terzi;
che questa Camera ha prolato la sentenza 27 marzo/4 aprile 2001 (CEFvig. [15.01.201] 4.4.01) dichiarando il ricorso 6 novembre 2000 irricevibile per tardività, e - evadendo lo stesso quale segnalazione di nullità ex art. 22 LEF - ha confermato la liceità di tale pignoramento, invitando inoltre l'UEF di Riviera a dare seguito alla domanda di pignoramento complementare presentata dagli escutenti tendente al pignoramento delle ragioni ereditarie dell'escusso nella successione del padre e ad effettuare il calcolo del minimo d'esistenza dell'escusso;
che contro tale sentenza non è stato interposto ricorso e che pertanto essa è validamente cresciuta in giudicato;
che il 12 aprile 2001 l'UEF ha proceduto al pignoramento complementare nei confronti di __________, pignorando le ulteriori 55 azioni della __________ - segnalando che l'escusso ha annunciato un diritto di proprietà della figlia __________ - e i diritti ereditari dell'escusso nella successione del padre;
che il 24 aprile 2001 l'UEF ha intimato all'escusso il verbale di pignoramento, pervenutogli il giorno successivo;
che con ricorso 7 maggio 2001 __________ chiede l'annullamento del punto 1 di tale verbale, sostenendo che le 55 azioni pignorate sono di proprietà di __________, rilevando altresì che le stesse non sono state valutate dall'UEF;
che l'11 maggio 2001 i creditori chiedono la reiezione del gravame rifacendosi alla precedente decisione di questa Camera che indicava all'escusso la corretta procedura da seguire in caso di rivendicazione (art. 106-109 LEF);
che il 14 maggio 2001 __________, rappresentata dalla curatrice "ad hoc" ha informato le parti di aver inoltrato il 7 maggio 2001 all'UEF una dichiarazione di rivendicazione del diritto di proprietà sulle 55 azioni pignorate;
che con decisione 25 maggio 2001 l'UEF ha comunicato alle parti di aver stimato le 55 azioni in questione in CHF 5'000.--; che lo stesso giorno l'UEF ha presentato le proprie osservazioni al ricorso 7 maggio 2001 rilevando di aver dato seguito a quanto disposto da questa Camera nel suo precedente giudizio;
che il 31 maggio 2001 l'UEF ha comunicato a questa Camera che i creditori hanno chiesto il 25 maggio 2001 la realizzazione di tutti i beni pignorati, aggiungendo di aver assegnato al debitore e ai creditori un termine ex art. 108 cpv. 1 LEF per promuovere azione di contestazione della pretesa di __________;
che il 12 giugno 2001 __________ ha ritirato la propria dichiarazione di rivendicazione 7 maggio 2001;
che nella sua precedente decisione questa Camera aveva considerato che "in ogni caso, se l'Ufficio dovesse in futuro pignorare anche queste azioni (N.d.R.: le 55 azioni rimanenti) e se la figlia dell'escusso dovesse rivendicare queste azioni, la procedura di rivendicazione degli art. 106-109 LEF porterà a determinare con certezza la titolarità di queste azioni" (CEFvig. [15.01.201] 7.4.01 cons. 3.2.);
che il ricorso in esame è in effetti una dichiarazione di rivendicazione e come tale va evasa dall'UEF di Riviera; ritenuto tuttavia che la rivendicante ha ritirato la propria dichiarazione, il ricorso - se fosse stato ricevibile - diventerebbe privo d'oggetto e andrebbe dunque stralciato dai ruoli;
che sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 19, 20a, 93, 106-109 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso 7 maggio 2001 __________ è evaso ai sensi dei considerandi di questa sentenza.
Non si prelevano tasse, né si assegnano spese.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UEF di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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