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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00059
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00059
Lugano 6 luglio 2001 /CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione formale 5 marzo 2001, emessa nell’ambito delle procedure esecutive n. __________, __________ e __________ promosse contro __________, da:
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 marzo 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 19 aprile dell’UEF di Bellinzona;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l’atto di ricorso, formalmente unico, è allestito e firmato per conto di due persone diverse, l’escusso e sua moglie;
che i ricorrenti non appaiono essere litisconsorzi necessari;
che tuttavia poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni identici, si giustifica la congiunzione delle due procedure;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che sia il verbale di pignoramento intimato il 9 febbraio 2001 (doc. C) che quello emesso in sostituzione del primo e intimato il 21 febbraio 2001 (doc. F) non appaiono antedatati in modo manifesto;
che infatti l’assenza di un verbale di pignoramento interno, circostanza peraltro ammessa dall’UEF di Bellinzona, non inficia in sé la validità del pignoramento (cfr. DTF 94 III 80, cons. 3a; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 41 ad art. 96);
che, sebbene appaia verosimile che il pignoramento sia stato effettivamente eseguito il 21 novembre 2000, visto che questa data risulta essere quella fissata per l’esecuzione del pignoramento figurante sull’avviso emesso il 24 ottobre 2000, l’UEF di Bellinzona non risulta in grado di provarlo, poiché ha intimato l’avviso di pignoramento con invio semplice;
che si deve però considerare che il pignoramento è stato in ogni caso deciso il 15 dicembre 2000 con l’allestimento della domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre, registrata all'Ufficio registri di Bellinzona il 19 dicembre 2000 __________
che, certo, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (che è però stata oscillante nel corso del tempo, cfr. Damien Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, tesi Losanna 1998, n. 31-34, p. 84-85), il pignoramento non sarebbe tuttavia efficace fintanto che l’escusso non sia stato informato del divieto legale (art. 96 cpv. 1 LEF) di disporre dei beni pignorati (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III 59 con rif.);
che taluni autori ritengono però che il pignoramento sia eseguito già con la decisione dell’ufficio, l’assenza di comunicazione all’escusso avendo solo per effetto di escluderne certi effetti (ad es. il termine di ricorso ex art. 17 LEF contro la decisione di pignoramento decorre solo dalla conoscenza del provvedimento da parte dell’escusso, prima di questo momento i beni pignorati non possono essere realizzati e l’escusso che ne dispone non è passibile della sanzione penale prevista all’art. 169 CP), ma non di impedirne l’esistenza né vietare l’adozione di misure cautelari (cfr. Vallat, op. cit., n. 35 ss., p. 85 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 46-47 ad art. 96);
che questa tesi è convincente;
che in effetti, il momento dell’esecuzione del pignoramento, rilevante non solo per l’escusso ma ancora maggiormente per gli escutenti, in quanto fissa il dies a quo del termine per la formazione dei gruppi (cfr. art. 110 LEF), non deve dipendere da elementi soggettivi quale la conoscenza del provvedimento da parte dell’escusso;
che, in particolare, le misure cautelari (presa in custodia dei beni mobili, avviso al terzo debitore, annotazione del pignoramento a RF, ecc.) vanno attuate senza indugio (addirittura, in caso di urgenza, ancora prima dell’esecuzione del pignoramento, cfr. art. 15 cpv. 3 RFF) per essere veramente efficaci;
che il diritto di essere sentito dell’escusso viene rispettato nella misura in cui il medesimo ha la facoltà di ricorrere sia contro l’esecuzione del pignoramento che contro i provvedimenti cautelari;
che ovviamente l’ufficio deve intimare le sue decisioni all’escusso indilatamente;
che, nel caso di specie, l’UEF di Bellinzona, con la notifica del verbale di pignoramento più di un mese dopo l’esecuzione del pignoramento, non ha svolto le sue mansioni a norma di legge;
che da questa mancanza non risultano però conseguenze negative per l’escusso o sua moglie dal profilo esecutivo;
che in effetti, consultando il registro fondiario, che è presunto noto a tutti, i ricorrenti avrebbero potuto rendersi conto che la cessione della quota di comproprietà dell’escusso alla moglie prospettata nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale non era più possibile dopo il 15 dicembre 2000;
che di conseguenza vanno confermate sia la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre, sia il pignoramento stesso, la cui esecuzione è però da ritenere avvenuta il 15 dicembre 2000 invece del 21 novembre 2000, donde il parziale accoglimento del gravame;
che il termine di partecipazione figurante sul (secondo) verbale di pignoramento (rettificato) notificato il 21 febbraio 2001 deve essere corretto, con l’indicazione della data del 14 gennaio 2001 (15 dicembre 2000 + 30 giorni), e, se del caso, il gruppo completato in conseguenza;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
Richiamati gli art. 17, 96, 101, 110 LEF; 15 RFF; 169 CP
pronuncia: 1. I ricorsi 16 marzo 2001 __________ sono dichiarati congiunti.
Il ricorso 16 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.
Il ricorso 16 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza, è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di sostituire il termine di partecipazione __________ figurante sul verbale di pignoramento notificato il 21 febbraio 2001 con l’indicazione della data del 14 gennaio 2001 e, se del caso, di completare il gruppo con eventuali esecuzioni la cui prosecuzione fosse stata chiesta tra il 22 dicembre 2000 ed il 14 gennaio 2001.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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