AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00164
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00164 15.2001.00165
Lugano 6 luglio 2001 CJ/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 10 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano (inc. 15.2001.164), e meglio contro il pignoramento della quota di comproprietà b) di 1/3 __________ gravante il mappale n. __________ di __________ spettante alla ricorrente, nonché contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina (inc. 15.2001.165), agente su rogatoria dell’UE di Lugano, e meglio contro l’iscrizione a Registro fondiario di __________ di una restrizione della facoltà di disporre sulla medesima quota, provvedimenti eseguiti nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
richiamate le ordinanze presidenziali 12 aprile 2001 (inc. 15.2001.164) e 13 aprile 2001 (inc. 15.2001.165) con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
– 27 aprile 2001 di __________ (inc. 15.2001.165)
– 8 maggio 2001 dell’UE di Lugano (inc. 15.2001.164)
– 9 maggio 2001 dell’UEF di Leventina (inc. 15.2001.165)
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che gli atti di ricorso, indirizzati uno all’UE di Lugano (inc. 15.2001.164) e l’altro all’UEF di Leventina (inc. 15.2001.165), hanno lo stesso contenuto;
che poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo, si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.164 e 15.2001.165;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che la prima censura, relativa ad asseriti vizi di forma e di procedura del pignoramento della quota di comproprietà di 1/3 intestata alla ricorrente, va respinta;
che in effetti, dopo il rinvio di un primo pignoramento fissato per l’8 gennaio 2001 (avviso del 10 novembre 2000), su richiesta della procedente in accordo con il marito della ricorrente (cfr. scritto 4 gennaio 2001 di __________), a quest’ultima è stato recapitato, l’8 gennaio 2001, un secondo avviso di pignoramento per il 9 febbraio 2001, data alla quale è stata effettivamente allestita la rogatoria di pignoramento all’UEF di Leventina;
che la ricorrente avrebbe quindi potuto far valere le sue ragioni presentandosi all’UE di Lugano il 9 febbraio 2001;
che, comunque, la firma del verbale da parte dell’escusso non è una condizione di validità del pignoramento;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che l’escusso abbia avuto conoscenza del pignoramento (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III 59 con rif.);
che, nel caso di specie, risulta dall’atto di ricorso che __________ ha avuto conoscenza del pignoramento, che d’altronde impugna;
che del resto il verbale di pignoramento le è in ogni caso stato spedito in data 27 aprile 2001, una volta completato in base alle indicazioni (identità dei portatori delle cartelle gravanti il fondo pignorato e dell’assicurazione stabile, cfr. diffida del 10 aprile 2001, scritto 12 aprile 2001 della ricorrente e scritto 18 aprile dell’UE di Lugano) dalla medesima tardivamente fornite (cfr. scritto 11 aprile 2001 della ricorrente alla Pensionskasse der Schweizerischen __________ nonché i conteggi della __________ relativi alla polizza n. __________);
che il pignoramento della quota di comproprietà della ricorrente si rivela quindi valido;
che la seconda censura, relativa all’annotazione a registro fondiario di una restrizione del diritto di disporre, nella misura in cui riguarda l’attività degli uffici di esecuzione di Leventina e di Lugano, va ugualmente respinta;
che, certo, secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (che è però stata oscillante nel corso del tempo, cfr. Damien Vallat, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l’exécution forcée, tesi Losanna 1998, n. 31-34, p. 84-85), il pignoramento non avrebbe esistenza fintanto che l’escusso non sia stato informato del divieto legale (art. 96 cpv. 1 LEF) di disporre dei beni pignorati (cfr. DTF 112 III 15 cons. 3; 110 III 59 con rif.);
che taluni autori ritengono però che il pignoramento sia eseguito già con la decisione dell’ufficio, l’assenza di comunicazione all’escusso avendo solo per effetto di escluderne certi effetti (ad es. il termine di ricorso ex art. 17 LEF contro la decisione di pignoramento decorre solo dalla conoscenza del provvedimento da parte dell’escusso, prima di questo momento i beni pignorati non possono essere realizzati e l’escusso che ne dispone non è passibile della sanzione penale prevista all’art. 169 CP), ma non di impedirne l’esistenza né vietare l’adozione di misure cautelari (cfr. Vallat, op. cit., n. 35 ss., p. 85 ss.; Gilliéron, op. cit., n. 46-47 ad art. 96);
che questa tesi è convincente;
che in effetti, l’esistenza del pignoramento ed il momento della sua esecuzione, rilevante non solo per l’escusso ma ancora maggiormente per gli escutenti, in quanto fissa il dies a quo del termine per la formazione dei gruppi (cfr. art. 110 LEF), non devono dipendere da elementi soggettivi quale la conoscenza del provvedimento da parte dell’escusso;
che, in particolare, le misure cautelari (presa in custodia dei beni mobili, avviso al terzo debitore, annotazione del pignoramento a RF, ecc.) vanno attuate senza indugio per essere veramente efficaci;
che anche se si volesse ritenere (contro la tesi sopra menzionata di Vallat e Gilliéron) che il pignoramento non fosse ancora stato validamente eseguito al momento dell’iscrizione della restrizione del diritto di disporre per carente notifica del verbale di pignoramento all’escussa, occorre rilevare che l’art. 15 cpv. 3 RFF autorizza comunque, nei casi di urgenza, l’iscrizione di una simile restrizione ancor prima dell’esecuzione di un pignoramento (cfr. Vallat, op. cit., p. 88; André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 11 ad art. 101; Gilliéron, op. cit., n. 11 e 17 ad art. 101, con rif.);
che nella fattispecie in esame non vi è dubbio che vi sia stata una situazione di urgenza, avendo l’escussa, in un primo tempo (cfr. esecuzione precedente n. __________ inoltrata dalla stessa creditrice __________, doc. C prodotto dalla ricorrente), celato l’esistenza della quota pignorata a cui pretende ora di aver rinunciato, affermando però nello stesso tempo che la reiezione della domanda di effetto sospensivo al presente ricorso le avrebbe causato “un ingente pregiudizio”, in quanto le avrebbe impedito di “disporre liberamente della quota” (atto di ricorso, p. 4 ad. 2);
che l’asserita non corrispondenza del registro fondiario con la realtà giuridica costituisce una questione di diritto materiale che sfugge alla cognizione dell’ufficio di esecuzione nonché di questa Camera;
che spetta, se del caso, agli asseriti titolari del diritto pignorato notificare la loro pretesa (cfr. art. 106 cpv. 2 LEF);
che appare a questo riguardo inutile menzionare nel verbale di pignoramento, come lo potrebbe far pensare la prima parte del testo dell’art. 106 cpv. 1 LEF, l’affermazione della ricorrente secondo la quale la stessa avrebbe rinunciato alla quota pignorata, poiché l’UE di Lugano ha già avvisato personalmente le pretese beneficiarie dell’avvenuto pignoramento (cfr. avvisi 27 aprile 2001 indirizzati a __________ e __________);
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
Richiamati gli art. 17, 101, 102, 106 LEF; 15 RFF
pronuncia: 1. I ricorsi 10 aprile 2001 __________ sono dichiarati congiunti.
Il ricorso 10 aprile 2001 __________ diretto contro l’operato dell’UE di Lugano (inc. 15.2001.164), in quanto ricevibile, è respinto.
Il ricorso 10 aprile 2001 __________ diretto contro l’operato dell’UEF di Levantina (inc. 15.2001.165), in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster