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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00213
Data decisione, Autorità: 14.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00213
Lugano 14 gennaio 1999 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'atto 16 novembre 1998, considerato domanda di revisione, di
contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
ritenuto, visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di economia processuale;
considerato
in fatto:
A. Con sentenza 4 novembre 1998, intimata il 10, questa Camera ha respinto il ricorso 6 ottobre 1998 di __________ contro l'emissione della comminatoria di fallimento 29 settembre/1. ottobre 1998 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nella procedura esecutiva n. __________ promossa da __________.
B. Con atto senza data, spedito il 16 novembre 1998 e pervenuto alla CEF il giorno successivo, __________ assevera - in termini di non sempre agevole lettura - di non contestare "di fatto la comminatoria di fallimento" ma "i fatti ed il contenuto della stessa", postulando che la CEF "rivaluti la propria decisione del 4 novembre 1998". L'escusso si riserva di proseguire o meno con il suo ricorso "in base alla decisione che si riterrà di pronunciare".
C. L'atto 16/17 novembre 1998 è stato in un primo tempo considerato come ricorso ex art. 19 LEF e trasmesso al Tribunale federale, che lo ha però retrocesso il 26 novembre 1998 con lettera del Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti con il rilievo che dallo scritto 16 novembre 1998 "non risulta in alcun modo una volontà di __________ di ricorrere al Tribunale federale".
Ritenuto
in diritto:
Questa Camera si è espressa sul contenzioso connesso alla comminatoria di fallimento emessa contro __________ con sentenza 4 novembre 1998. Esclusa l'ipotesi che lo scritto 16/17 novembre 1998 possa costituire ricorso ex art. 19 LEF (cfr. narrativa fattuale sub C) - benché l'escusso abbia espresso un chiaro dissenso e ritenga che la CEF debba modificare la propria decisione, riservandosi poi il diritto di proseguire o no con il suo ricorso - l'esame va qui limitato al solo rimedio di diritto cantonale entrante in linea di conto contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza: la revisione (art. 26 ss. LPR).
a) Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo prendere tempo. In particolare l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell'art. 26 lett. b LPR, dovrà essere precisa: espressioni generiche determineranno l'irricevibilità della domanda di revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 ad art. 27).
b) Tre sono secondo l'art. 26 LPR i motivi di revisione:
lett. a) errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza
lett. b) nullità dell’esecuzione o del provvedimento
lett. c) violazione del diritto di essere sentito.
a) L'errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n. 1.1-1.2 ad art. 26).
b) La nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 s. cons. 2a). L’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice -restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro- e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n. 1.3-1.4 ad art. 26).
c) Chi sostiene esservi contrasto con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente:
indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;
dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
d) __________ ha chiaramente disatteso l'onere di allegazione che gli incombeva. Ne consegue che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.a LPR.
a) Fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell'Autorità di vigilanza possono determinare la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa, purché sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art. 26).
b) Dall'atto 16 novembre 1998 nulla emerge nel senso dell'art. 26 lett.b LPR, a prescindere dalla nullità ex art. 27 cpv.4 LPR della domanda di revisione già per mancanza degli essentialia imposti dall'art. 27 cpv.2 lett.d, e, f.
Nel caso di specie è di tutta evidenza che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR, la sentenza 4 novembre 1998 della CEF avendo motivato la ragioni della reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR).
Richiamati gli art. 26 ss. LPR,
pronuncia
La domanda di revisione 16 novembre 1998 __________ in quanto ricevibile è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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