AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.00142
Data decisione, Autorità: 22.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00142
Lugano 22 gennaio 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 settembre 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro gli atti di pignoramento 8 maggio/13 maggio 1998 risp. 8 maggio/19 agosto 1998 emessi nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il ricorrente da
rilevato che con ordinanza presidenziale 21 settembre 1998 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
– 29 settembre 1998 della __________
– 5 ottobre 1998 della __________
– 12 ottobre 1998 dell’UEF di Bellinzona
preso atto dell’integrazione 2 ottobre 1998 al ricorso;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono contro __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Con atti di pignoramento 8 maggio/19 maggio 1998 risp. 8 maggio/13 agosto 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato al ricorrente tra l’altro l’importo di fr. 2’000.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introiti
– rendita AI fr. 2’587.--
– rendita cassa pensione __________ fr. 3’412.--
totale fr. 5’999.--
Minimo di esistenza
– importo base fr. 1’025.--
– affitto fr. 1’400.--
– cassa malati fr. 224.--
– spese figlia fr. 1’100.--
– spese diverse fr. 250.--
totale fr. 3’999.--
Eccedenza mensile pignorabile: fr. 2’000.--
C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ con atto 11 settembre 1998, sostenendo che la rendita che percepisce dalla AI è impignorabile. Con integrazione 2 ottobre 1998 il ricorrente ha ribadito l’impignorabilità della rendita AI, sostenendo poi che, per quel che concerne la rendita versatagli dalla __________ occorreva attendere l’esito di una evidente impugnativa. Egli ha inoltre rilevato che la rendita proveniente dalla Previdenza professionale obbligatoria, il cui fondo è stato finanziato da apporti del beneficiario, è equiparabile alle rendite AVS/AI.
D. Delle osservazioni della __________, della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel caso in esame __________, con ricorso 11 settembre 1998, si è aggravato contro l’atto di pignoramento 8 maggio/13 agosto 1998, integrandolo poi con uno scritto 2 ottobre 1998. Ritenuto che ex art. 22 cpv. 1 LEF l’Autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata, si può prescindere dal verificare la tempestività del ricorso 11 settembre 1998.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Ex art. 92 cpv 1 n. 9a LEF la rendita giusta l’art. 20 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è impignorabile.
b) Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili - come nel caso di specie -, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174).
c) Nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF (Ammon/Gasser, op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L’ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l’impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1).
d) Dalle precedenti considerazioni emerge che l’UEF di Bellinzona ha operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla __________ - e da quest’ultima confermata ancora con scritto 5 ottobre 1998 in fr. 3’412.-- mensili - anche la rendita AI. L’importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla Cassa pensione della __________, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile ex art. 92 LEF.
b) Per costante giurisprudenza e dottrina le spese sopportate dal debitore per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (DTF 98 III 34; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 64 p. 178).
c) Nel calcolo del minimo di esistenza del ricorrente, l’UEF di Bellinzona ha pertanto riconosciuto, troppo generosamente, l’importo di fr. 1’100.-- destinato a coprire le spese per gli studi superiore della figlia ventitreenne. Per il divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR), nell’ambito di questa procedura promossa dal debitore, non è pertanto possibile non ammettere questo importo.
Al ricorrente va tuttavia ricordato che, in caso di eventuali futuri pignoramenti, le spese per gli studi superiori della figlia maggiorenne non potranno più venirgli riconosciute.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 92 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 settembre 1998 __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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