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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00066
Data decisione, Autorità: 10.08.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00066
Lugano 10 agosto 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 8 giugno 1999 presentata . da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 luglio 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, far tempo da giovedì 8 luglio 1999 alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 12 luglio 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 28 luglio/2 agosto 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 8 giugno 1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’incasso di fr. 7’770.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 23 giugno 1999 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo uno scritto 7 luglio 1999 del creditore, in cui quest’ultimo conferma di avere ricevuto l’importo di fr. 8’400.– a saldo del suo credito nei confronti dell’appellante (doc. B).
D. Con scritto 12 luglio __________ ha confermato che il pagamento del suo credito è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento del debitore.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 12 luglio 1999 __________ è accolto.
“1. La dichiarazione di fallimento 8 luglio 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.________ nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.– del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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