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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00048
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00048
Lugano 5 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 12 marzo 1999 presentata da
Contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da 23 aprile 1999 alle ore 14.00.
2./ 3./ 4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 maggio 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/11 maggio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 12 marzo 1999 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 2’930.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti, in seguito al mancato pagamento degli alimenti.
B. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha proposto di saldare il suo debito con versamenti rateali di fr. 150 .-- al mese.
C. L’appellante adduce di avere pagato il suo debito, producendo una ricevuta 5 maggio 1999 della creditrice, in cui quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento e dichiara di ritirare la domanda di fallimento.
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 43 n. 2 LEF l’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia.
Per queste pretese l’esecuzione può essere proseguita solo in via di pignoramento oppure in via di realizzazione del pegno (DTF 118 III 14 s.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 9 n. 8 e 10 p. 66).
b) Trattandosi in casu di una procedura per alimenti rimasti impagati, l’esecuzione non poteva ex art. 43 n. 2 LEF essere proseguita in via di fallimento.
Il fallimento di __________ va quindi annullato.
Vista la motivazione dell'appello non si assegnano indennità.
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono a carico di chi ha chiesto erroneamente la declaratoria di decozione.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 43 n. 2 LEF
pronuncia
I. L’appello 6 maggio 1999 __________, è accolto.
La dichiarazione di fallimento 23 aprile 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,________, nei confronti di __________ è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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