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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00040
Data decisione, Autorità: 07.07.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00040
Lugano 7 luglio 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 24 marzo 1999 presentata da
contro
patr. dall'avv. __________
sulla cui istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 14 aprile 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno 14 aprile 1999 alle ore 15.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto 22 aprile 1999 ne postula l’annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 28 aprile 1999 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 marzo 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per l’importo di Fr. 1’507.80 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso..
C. __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, invocando da un canto il deposito di fr. 2’000.-- effettuato presso il Tribunale di appello a disposizione della creditrice e dall’altro canto sostenendo di essere solvibile.
Considerato
in diritto: 1.
a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 22 ad art. 174 LEF.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud; op. cit., n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) In prima sede il fallimento è stato decretato per il mancato pagamento dell’importo di fr. 1’507.80 oltre interessi e spese.
In questa sede il debitore ha proceduto a depositare sul conto del Tribunale di appello fr. 2’000.-- a copertura del suo debito (doc. I). L’appellante ha poi dichiarato di essere gioielliere incastonatore, titolare di una ditta individuale che occupa due operai e due apprendisti, di essere conosciuto ed apprezzato nel settore della gioielleria per la sua attività ed ha prodotto diversi ordini già confermati (doc. C, D, E, F e G). Egli ha anche asserito che il bilancio della sua ditta è positivo ed ha inoltrato un rapporto 22 aprile 1999 (doc. H) dello __________, in cui viene confermato che gli attivi aziendali di fr. 231’416.75 superano abbondantemente i passivi di fr. 101’789.10, che l’attività per l’anno 1998 è stata positiva e che nel corso del 1999 l’appellante ha acquisito due nuovi importanti clienti, che dovrebbero contribuire ad aumentare la cifra d’affari annua di più di fr. 200’000.--. Nel predetto rapporto viene rilevato che __________ ha dei debiti personali per ca. fr. 20’000.--, tuttavia considerata la possibilità di aumentare sostanzialmente gli utili aziendali, anche questi dovrebbero venire onorati in tempi brevi. Dall’esame dell’estratto delle esecuzioni richiesto all’UEF di Locarno risulta che nei confronti dell’appellante sono pendenti due esecuzioni promosse dalla __________ per fr. 2’705.40 risp. dallo __________ per fr. 370.-- e che non ha attestati di carenza di beni.
Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi essere ritenuto che l’appellante non sia più solvibile, che non sia più in grado di tacitare i suoi creditori, né di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una situazione di insolvibilità per un periodo indeterminato. Non risultando pertanto adempiuto il presupposto dell’insolvibilità, il fallimento di __________ va annullato ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
L'UEF di Locarno riverserà alla parte creditrice l'importo depositato di fr. 2'000.--, previa deduzione delle spese esecutive e di quelle connesse alla dichiarazione di fallimento (spese di inventario, ecc.).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 26 aprile 1999 __________ è accolto.
La dichiarazione di fallimento 14 aprile 1999 pronunciata dal Pretore di Locarno-Campagna, inc. EF.__________, nei confronti __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di ____________________
Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno connesse alla pregressa dichiarazione di fallimento, da anticipare come di rito, sono poste a carico di
II. L'importo di fr. 2'000.-- depositato sul conto del Tribunale d'appello c.c.p. _________ dell'UEF di Locarno, che provvederà al riversamento alla creditrice, dedotte le spese esecutive.
III. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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