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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1999.00002
Data decisione, Autorità: 04.03.1999, CEF
Incarto n. 14.99.00002
Lugano 4 marzo 1999/B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 20 ottobre 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8 gennaio 1999 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da venerdì 8 gennaio 1999 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 18/20 gennaio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 20 ottobre 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 1’150.20.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 18 novembre 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 5 novembre 1998 relativa al pagamento alla creditrice di fr. 1’150.--, così come uno scritto di quest’ultima in cui viene confermato che il debitore ha saldato tutti i suoi debiti (doc. A e B).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 13 gennaio 1999 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 8 gennaio 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti di __________, è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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