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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00079
Data decisione, Autorità: 30.04.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00079
Lugano 30 aprile 1999 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa dipendente dalla notifica 25 maggio 1998 dell’UE di Lugano dell’opposizione ex art. 265a LEF interposta al PE n. __________ del 13/22 maggio 1998 nella procedura esecutiva promossa dal
(rappr. dal __________)
Contro
sulla quale notifica la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9 luglio 1998 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.
Con atto di appello 5 agosto 1998 il __________ si è aggravato contro la sentenza pretorile, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che ex art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l’Ufficio esecuzione trasmette l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che questa norma esclude anche i mezzi d’impugnazione straordinari di diritto cantonale, considerata la possibilità per ambo le parti di opporsi alla sentenza, promuovendo ex art. 265a cpv. 4 LEF l’azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna, vertente sullo stesso oggetto, mentre resta proponibile il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per arbitrio ex art. 4 Cost. (Ueli Huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 31 ad art. 265a LEF);
che a futura memoria va ricordato che il debitore che intenda prevalersi dell’eccezione del non ritorno a miglior fortuna deve dimostrare non solo di essere fallito ma anche che la liquidazione fallimentare è sfociata nel rilascio di attestati di carenza di beni;
che l’appello presentato dal __________ __________ contro la sentenza pretorile va quindi dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
pronuncia: 1. L’appello 5 agosto 1998 del __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr.120.--, già anticipata dal Comune di Montagnola, resta a suo carico.
Comunicazione:
–
Comunicazione alla pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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