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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00141
Data decisione, Autorità: 30.04.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00141
Lugano 30 aprile 1999 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20 agosto/11 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 23 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate le spese;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________6 del 20 agosto/11 settembre 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 180’800.-- oltre interessi al 5% dal
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un accordo transattivo sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 1998 (doc. B), secondo il quale le pretese dell__________ __________ per le sue prestazioni professionali svolte per conto della __________ in particolare per il rilascio della licenza edilizia per la costruzione di stabili sulla part. __________ RFD di __________ sono state fissate in fr. 200’000.--. Le parti hanno stabilito che il pagamento dell’importo pattuito a____________________ sarebbe dovuto avvenire contestualmente alla conclusione dell’atto di vendita e relativo trapasso a RFD di una altra particella n. mediante pagamento effettuato da__, da imputarsi sul prezzo di vendita, ritenuto che tale atto sarebbe intervenuto entro il 1. maggio 1998. Il punto 4 dell’accordo prevede che nel caso tale vendita non fosse avvenuta, __________ avrebbe potuto far valere il suo credito immediatamente. A questo proposito il procedente ha prodotto uno scritto 21 aprile 1998 (doc. D), con il quale __________ ha comunicato al suo patrocinatore, che la predetta vendita non si sarebbe realizzata.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza argomentando che sono in atto delle trattative per risolvere bonalmente la vertenza, ammettendo tuttavia che la vendita prevista della part. __________RFD di __________ non ha avuto luogo entro il termine previsto al punto 4 dell’accordo, ossia entro il 1. maggio 1998.
D. Con sentenza 29 ottobre 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo il doc. B valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __, sostenendo che dopo l’accordo transattivo 6 febbraio 1998 è stata effettuata una cessione di una parte del credito in questione a e che essa si è impegnata a pagare a quest’ultimo l’importo di fr. 80’000.--. L’appellante ha prodotto un suo scritto in tal senso. Per il credito residuo un accordo sarebbe invece in fase di perfezionamento.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimenrto di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento (Cometta, op. cit. in REP 1989 p. 338).
c) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in fase di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Le allegazioni e lo scritto concernenti una pretesa cessione del credito in oggetto ed un accordo in fase di perfezionamento, presentati dall’appellante la prima volta in sede di appello, vanno respinti, poiché proceduralmente irriti.
d) L’accordo transattivo doc. B insieme con lo scritto doc. D, con cui viene comunicato l’avverarsi della condizione prevista per poter far valere il credito posto in esecuzione, costituiscono, come correttamente ritenuto in prima sede, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
La sentenza pretorile va quindi confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 321 cpv. 1 lett. b CPC e 82 LEF
pronuncia 1. L’appello 23 novembre 1998 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall’appellan-te, resta a carico della __________.
Intimazione:
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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