AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00138
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00138 14.98.00139
Lugano 18 gennaio 1999 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile (esecuzioni cambiarie) dipendenti dalle opposizioni interposte da
ai PE cambiari n. __________ e __________ del 15/16 ottobre 1998 dell’UE di Lugano emessi a istanza di
opposizioni sottoposte, giusta l’art. 181 LEF, con atti 21 ottobre 1998 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulle quali opposizioni la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenze 16 novembre 1998 ha così deciso:
inc. 14.98.138 (__________)
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ fatto notificare il 16 ottobre 1998 non è ammessa.
inc. 14.98.139 (__________)
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ fatto notificare il 16 ottobre 1998 non è ammessa.
Decisioni tempestivamente dedotte in appello dall’escussa che con atti 23 novembre 1998 ha postulato:
inc. 14.98.138 (__________)
“1. L’appello è accolto e i dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile sono annullati.
1.1. È fatto ordine al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di indire una nuova udienza di discussione per statuire sulla notifica 21 ottobre 1998, presentata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, alfine di decidere sull’opposizione interposta al precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ fatto notificare in data 16 ottobre 1998 dalla Ditta __________ contro la __________
inc. 14.98.139 (EF.98.2171)
“1. L’appello è accolto e i dispositivi 1 e 2 della sentenza pretorile sono annullati.
1.1. È fatto ordine al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, di indire una nuova udienza di discussione per statuire sulla notifica 21 ottobre 1998, presentata dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, alfine di decidere sull’opposizione interposta al precetto esecutivo in via cambiaria n. __________ fatto notificare in data 16 ottobre 1998 dalla Ditta __________ contro la __________.
Con osservazioni 21 dicembre 1998 la creditrice si è opposta ai gravami, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanze presidenziali 26 novembre/1. dicembre 1998 le istanze per effetto sospensivo sono state dichiarate irricevibili;
ritenuto
in fatto:
A. La Ditta __________ fonda le sue esecuzioni su due assegni bancari emessi a Lugano il 20 giugno 1998 risp. il 30 maggio 1998 per gli importi di Lit. 46’900’000 risp. Lit. 40’000’000 in suo favore dalla __________ (in seguito: __________), pagabili dalla __________, rimasti impagati.
B. Con ordinanze 22 ottobre 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha citato la Ditta __________, rappresentata dall’avv. __________ e la __________ a comparire per l’udienza di contraddittorio fissata per lunedì 16 novembre 1998 alle ore 08.30.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.
D. Con sentenze 16 novembre 1998 la Pretore non ha ammesso le opposizioni interposte dalla __________x argomentando che gli assegni in oggetto sono formalmente validi e che non ricorre nessuno dei motivi previsti dall’art. 182 LEF.
E. Contro le sentenze pretorili si è tempestivamente aggravata la __________ chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli incarti alla Pretura perché proceda ad emettere nuovi giudizi. L’appellante ha affermato di avere stipulato con la ditta __________, tra il 24 novembre 1997 e il 13 marzo 1998, diversi contratti per un valore complessivo di ca. fr. 1’042’635.-- per la fornitura ed il montaggio di mobili, porte, ecc. destinati ad un albergo costruito in __________. L’escussa ha asserito di avere già pagato fr. 601’920.-- sull’importo globale tramite assegni bancari incassati dalla ditta __________e bonifici bancari. Tutta una serie di ulteriori assegni bancari sono stati invece sequestrati ad opera dell’appellante per irregolarità nella fornitura della merce, ritardi nella consegna ed in particolare per difetti molto gravi della merce stessa. La __________ ha rilevato che durante i mesi di maggio e giugno 1998 lo Studio legale __________, tramite l’avv. __________ha infatti proceduto per suo conto a una serie di sequestri di assegni bancari emessi a favore della ditta __________a. Ad ogni singola istanza di sequestro è stata allegata la procura della cliente conferita all’avv. __________ (doc. 2). Le domande di sequestro sono state accolte dalla Pretura di Lugano, Sezione 4. Con sentenza 21 agosto 1998 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha però dichiarato nulle le esecuzioni dei sequestri. Il 13 luglio 1998 si è svolta una prima udienza di contraddittorio dinanzi alla Pretura di Lugano, Sezione 5, nelle cause dipendenti dai PE in via cambiaria n. __________4 e __________2 emessi dall’UE d Lugano, fatti intimare dalla ditta __________ contro la __________ (doc. 3 e 4). A quell’udienza ha partecipato l’avv. __________, che ha presentato una specifica procura (doc. 6 e 7). Queste procedure sono poi state sospese in attesa della predetta decisione della Camera esecuzioni e fallimenti del TA in merito ai ricorsi interposti contro i vari sequestri (doc. 5). Con ordinanze pretorili 14 settembre 1998 sono state fissate per il 28 ottobre 1998 le nuove udienze nelle predette procedure cambiarie. Queste ordinanze sono state intimate direttamente all’avv. __________ (doc. 8 e 9). Sempre per il 28 ottobre 1998 è stata fissata l’udienza di discussione in un ulteriore procedura promossa con istanza 9 settembre 1998 dalla ditta __________ contro la __________. L’ordinanza è stata questa volta inviata direttamente alla __________ (doc. 10). Con lettera 23 ottobre 1998 (doc. 11), inviata dall’avv. __________ alla Pretura di Lugano, Sezione 5, in nome e per conto dell’avv. __________ i, è stato chiesto il rinvio delle tre udienze fissate per il 28 ottobre 1998, per assenza della patrocinatrice. Nella richiesta di rinvio è stato espressamente precisato quanto segue:
“ Rilevo inoltre che la Ditta __________, ancora negli ultimi tempi, ha fatto spiccare nei confronti della __________, ulteriori precetti esecutivi. A questi ultimi l’escussa già ha formulato opposizione (esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 32’760.-- e n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 38’411.10).
Trattasi di procedure esecutive tra le stesse parti e per le stesse cause. Anche queste vertenze verranno quindi ben presto sottoposte al giudizio pretorile.
Per questi motivi parrebbe altresì opportuno congiungere in un’unica udienza di discussione l’intera controversia (otto assegni bancari).”
L’appellante ha rilevato che le tre udienze, previste per il 28 ottobre 1998, sono state rinviate al 23 novembre 1998. Le tre ordinanze pretorili di rinvio datate 26 ottobre 1998 sono state tutte ricevute dall’avv. __________, sebbene su una ordinanza sia stata indicata quale destinataria la __________medesima. Essa è stata comunque indirizzata alla patrocinatrice, come risulta dalla busta (doc. 12). Le citazioni datate 22 ottobre 1998, con cui sono state fissate per il 16 novembre 1998 le udienze relative alle procedure esecutive in via cambiaria n. __________ e __________ sono state invece direttamente indirizzate alla __________ e non alla sua patrocinatrice (doc. 14 e 15). L’avv. __________, non avendo ricevuto personalmente le citazioni e non essendone venuta a conoscenza non si è presentata all’udienza. D’altro canto la __________, sapendosi patrocinata, poteva ritenere in buona fede che la sua rappresentante era a conoscenza dell’udienza.
Considerato
in diritto:
Le due appellazioni sono dirette contro due sentenze pretorili aventi le stesse parti, sostanzialmente riferite a fatti simili; le cause inc. 14.98.138 e 14.98.139 possono quindi essere congiunte ex art. 320 CPC ed evase con una sola sentenza.
a) Ex art. 120 cpv. 1 e 4 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest’ultimo.
b) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
c) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
d) La citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.
E` principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione ( cfr. 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
e) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Alla __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
f) L’appellante ha sostenuto che le citazioni all’udienza di contraddittorio fissata per il 16 novembre 1998 non sono state intimate alla sua patrocinatrice.
Come risulta dalla documentazione prodotta, la __________ è rappresentata dall’avv. __________ in ulteriori procedure, che la oppongono alla ditta __________ sempre in relazione ad opposizioni interposte a PE emessi in via cambiaria, pendenti presso la Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). Nell’ambito di queste procedure l’avv. __________, con scritto 23 ottobre 1998 (doc. 11), ha chiesto in nome dell’avv. __________, assente per malattia, il rinvio delle udienze fissate per il 28 ottobre 1998, rilevando che per altre due esecuzioni in via cambiaria n. __________ risp. __________4, contro le quali la __________aveva interposto opposizione, si prospettavano le relative procedure davanti al Pretore. Egli ha inoltre chiesto la congiunzione delle cause e la fissazione di un’unica udienza di contraddittorio.
Orbene non solo la Pretura era pertanto a conoscenza che la __________, nelle precedenti procedure concernenti esecuzioni in via cambiaria, era rappresentata dall’avv. __________, ma il 23 settembre 1998, ossia il giorno seguente l’invio delle citazioni per l’udienza di contraddittorio nell’ambito delle procedure esecutive cambiarie n. __________ e __________che ci occupano, fissata per il 16 novembre 1998, ha ricevuto via telefax, in nome della patrocinatrice della __________ la richiesta di congiunzione delle predette procedure con quelle già pendenti. Questa richiesta doveva pertanto, se del caso, fugare ogni dubbio in merito al patrocinio da parte dell’avv. __________ della __________ anche nelle procedure oggetto dei presenti appelli. Di conseguenza le due ordinanze pretorili di citazione all’udienza di contraddittorio fissata per il 16 novembre 1998, se ancor non era stato fatto, avrebbero dovuto essere inviate anche alla patrocinatrice dell’appellante.
Il fatto che la __________non abbia partecipato all’udienza di contraddittorio, è d’altro canto ininfluente, atteso che sapendosi rappresentata, poteva in buona fede credere che la sua patrocinatrice, essendo a conoscenza delle citazioni, vi avrebbe partecipato.
Essendo stata omessa in prima sede l’intimazione delle ordinanze pretorili di citazione alla rappresentante legale dell’escussa, ne consegue la declaratoria di nullità dei pronunciati pretorili 16 novembre 1998 per violazione del diritto di essere sentito.
g) Gli incarti sono retrocessi alla Pretore perché proceda a nuovi giudizi, previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 120 cpv. 1 e 4, 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett.a CPC
pronuncia
Le cause inc. 14.98.138 e 14.98.139 sono dichiarate congiunte.
L’appellazione 23 novembre 1998 __________, (inc. 14.98.138, __________) è accolta.
2.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 16 novembre 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
2.2. L’incarto è retrocesso alla prima Giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.
2.3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 16 novembre 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
3.2. L’incarto è retrocesso alla prima Giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.
3.3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster