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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00131
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00131
Lugano 5 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 settembre 1998 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/25 agosto 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto 10 novembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
con osservazioni 14 dicembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/25 agosto 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso l’avv. __________ per l’incasso di fr. 40’000.-- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998, indicando quale titolo di credito: “Convenzione del 6.11.97.”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su una convenzione stipulata il 6 novembre 1997 (doc. A) con l’escusso __________ nell’ambito della liquidazione dei rapporti di dare e avere tra il procedente medesimo, __________ e __________ e __________ i, un tempo soci della __________ Il creditore ha rilevato che con la citata convenzione l’escusso e __________ si sono impegnati, quali condebitori solidali, a versargli entro il 30 giugno 1998 l’importo di fr. 40’000.--.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha rilevato che l’accordo doc. A (punto 3) è sottoposto ad una condizione risolutiva del seguente tenore:
“Il presente accordo annulla e sostituisce quello sottoscritto tra le parti il 03.10.1996. Quest’ultima convenzione tornerà in vigore a tutti gli effetti qualora __________ e __________ non ottemperassero al disposto previsto al punto 2 del presente scritto.”
Essendosi verificata la predetta condizione, non vi è valido riconoscimento di debito.
D. Con sentenza pretorile 30 ottobre 1998 la Pretore d Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che l’accordo 6 novembre 1997 (doc. A) costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede è stato rilevato che con la clausola di ripristino della convenzione 3 ottobre 1996 (doc. C), in caso di mancato ossequio del punto 2 della convenzione 6 novembre 1997 (doc. A), si fa riferimento chiaramente all’importo riconosciuto e non alla scadenza e all’esigibilità del credito, per le quali rimane in vigore la convenzione doc. A.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costitusce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
d) Il credito deve essere esigibile già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve infatti a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
e) Il procedente fa valere il mancato pagamento da parte dell’escusso entro il 30 giugno 1998 della seconda rata di fr. 40’000.--, come previsto al punto 2 della convenzione doc. A, mentre ha invece riconosciuto il versamento della prima rata pure di fr. 40’000.--.
Dal tenore del punto 3 della predetta convenzione doc. A, stipulata in sostituzione di un precedente accordo, concluso tra le parti il 3 ottobre 1996 (doc. C), emerge che quest’ultimo sarebbe tornato in vigore a tutti gli effetti qualora __________ e __________ non avessero ottemperato a quanto previsto al punto 2 del doc. A, ossia al pagamento di due rate di fr. 40’000.-- ciascuna entro il 31 dicembre 1997 risp. entro il 30 giugno 1998.
Non essendo intervenuto il pagamento della seconda rata, questa condizione risolutiva si è pertanto verificata, per cui l’accordo 3 ottobre 1996 (doc. C) è tornato in vigore a tutti gli effetti e pertanto il doc. A non costituisce riconoscimento di debito.
Per quel che concerne il doc. C va tuttavia rilevato che questo documento, prodotto all’udienza di contraddittorio, non è identico al titolo di credito doc. A indicato nel PE e nell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’escusso solo in sede di contraddittorio ha potuto prendere conoscenza del fatto che la controparte intendeva fondare la sua pretesa anche sul primo accordo doc. C stipulato tra le parti.
Va poi rilevato che l’istanza di rigetto deve essere respinta anche perché non si può estrapolare dal contratto 3 ottobre 1996 (doc. C) solo il patto 3, attuando un’interpretazione della volontà delle parti incompatibile con il limitato potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 330).
Occorre inoltre notare che il patto doc. C prevede una serie di condizioni, di cui non è dato sapere se si siano realizzate: di conseguenza esso non è idoneo a legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione non poteva pertanto venire accolta, per carenza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello 10 novembre 1998 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 1998 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 4 settembre 1998 di __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di , il quale rifonderà a__________ fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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