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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00123
Data decisione, Autorità: 28.06.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00123
Lugano 28 giugno 1999/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 agosto 1997 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 ottobre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 80’990.-- oltre interessi al 4% dal 4 agosto 1997.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 ottobre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 9 novembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 4/5 agosto 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 109’264.-- oltre interessi al 4% dal 1. gennaio 1997, indicando quale titolo di credito: “5 prestiti durante il 1996.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su diverse ricevute relative a prestiti concessi all’escussa. Tra le ricevute prodotte quali doc. M, tre, concernenti gli importi di fr. 50’000.-- (doc.M, foglio 3, datata 10 giugno 1996) risp. fr. 24’000.-- (doc. M, foglio 7, datata 19 agosto 1996) risp. fr. 5’990.-- (doc. M, foglio 9, datata 28 settembre 1996), recano l’indicazione “ricevuti come prestito” e la firma “__________ ”.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che i documenti prodotti in fotocopia, sono stati falsificati dal procedente, il quale ha riprodotto illecitamente di proprio pugno la sua firma.
D. Con sentenza 19 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando in merito all’eccezione di falso sollevata dall’escussa, che il 21 settembre 1998 è stato emesso dalla Procura pubblica un decreto di non luogo a procedere, cresciuto nel frattempo in giudicato. Le ricevute prodotte agli atti quali doc. M (originali dei doc. da A a E), attestanti avvenuti prestiti in favore dell’escussa, costituiscono pertanto validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, tuttavia limitatamente agli importi di fr. 50’000.-- versati il 10 giugno 1996 (doc. M, foglio 3), fr. 24’0000.-- versati il 19 agosto 1996 (doc. M, foglio 7) e fr. 5’990.-- versati il 28 settembre 1996 (doc. M, foglio 9). Per gli altri importi mancano invece validi titoli di rigetto. Gli interessi di mora sono stati concessi in prima sede dalla prima valida messa in mora, ossia dal 4 agosto 1997, data della domanda di esecuzione.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Gli art. 216-226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216-226 CPC.
b) In casu la giudice di prime cure ha comunque trasmesso l’incarto al Ministero Pubblico per l’istruzione della questione relativa all’eccezione di falso.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1). Ciò può essere fatto producendo firme, possibilmente coeve, che consentano il controllo di conformità, ritenuto che se presentano una struttura sostanzialmente diversa il grado di verosimiglianza dell'eccezione di falsità richiesto ex art. 82 cpv. 2 LEF è raggiunto. Difformità da lievi a medie non sono sufficienti, a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio diverso.
e) Il Procuratore pubblico ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere 21 settembre 1998 come segue:
“..............
Nel caso in esame, non appare suffragata da fatti concreti la tesi secondo cui il denunciato si sarebbe reso autore di aver falsificato le firme sui documenti prodotti e nemmeno vi è spazio per sostenere che si siano prodotti dei “collage” per la formazione di un documento falso.
Infatti, non occorrono perizie calligrafiche per stabilire che le firme apposte ai documenti in esame sono state palesemente contraffatte o distorte, ma ciò che purtroppo risulta impossibile accertare è l’autore di tale contraffazione o distorsione. In effetti, di fronte ad un’insanabile divergenza delle versioni rese dalle parti, risulta impossibile a questo Magistrato desumere quale sia la versione più attendibile: se sia il denunciato ad aver commesso il reato, oppure se l’eccipiente, signora __________, abbia di proposito apposto la sua firma in modo tale da renderla poco probabile (cfr. verbale di interrogatorio 02.06.1998).
Posto che le dichiarazioni date dalle parti nell’ambito dell’assunzione delle informazioni preliminari risultano essere insanabilmente divergenti e quindi non sono dati nè elementi probatori, nè seri indizi di colpevolezza necessari per giustificare l’apertura di un procedimento penale, in mancanza di elementi inequivocabilmente atti a provare la colpevolezza del denunciato, altro non si può che desistere dal procedere sul piano penale.
...........”
Dai precedenti considerandi emerge pertanto che la questione a sapere se le firme sui documenti in esame è stata contraffatta dal procedente oppure se è stata opera di distorsione da parte dell’escussa è rimasta aperta.
f) Nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione si può procedere al confronto della firma dell’escussa sul doc. B (conferma di condominio) e di quella che compare sulla procura conferita in prima sede al suo rappresentante legale, con le sottoscrizioni dei doc. M, fogli 3, 7 e 9. Quest'ultime presentano delle differenze sostanziali, come per altro rilevato anche dal Procuratore Pubblico. Queste sono visibili in particolare nel modo in cui è stato scritto il nome “__________ ” (“F” diversa, “a” finale con svolazzo) e possono essere qualificate come sufficienti a rendere verosimile che la firma apposta sui doc. M, fogli 3, 7 e 9 potrebbe non essere quella dell’escussa.
I documenti M, fogli 3, 7 e 9 non possono quindi essere ritenuti validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, per cui l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e la sentenza pretorile di conseguenza riformata.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 e 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 29 ottobre 1998 __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, va così riformata:
“1. L’istanza 27 agosto 1997 __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, da anticipare dall’appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 100.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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