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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00121
Data decisione, Autorità: 07.07.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00121
Lugano 07 luglio 1999B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 agosto 1998 da
contro
(patr. dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 21/25 novembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7 ottobre 1988 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via provvisoria.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 19 ottobre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 13 novembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 21/25 novembre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 28’150.10 oltre interessi al 7% dal 10 ottobre 1997, indicando quale titolo di credito: “factures selon relevé compte du 10.11.1997”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di gestione concernente la __________ in Via __________ a __________ sottoscritto dalle parti il 6 agosto 1993 (doc. A), così come su di un verbale di riconsegna e chiusura dei conti 4 agosto 1997 (doc. B) in cui a pagina 7 è stato tra l’altro sottoscritto dall’escusso quanto segue:
“.............
Il/La sottoscritto/(a) riconosce di dovere a __________, la somma di Fr. 26’330.45
(franchi ventiseimilatrecentotrenta,45 )
secondo il conteggio di cui sopra.
........................................
La presente chiusura dei conti vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 della L.P.
........................................ “
La procedente ha poi prodotto un estratto conto 10 novembre 1997 (doc. C) rilevando che il suo credito è in realtà superiore a quanto riconosciuto dall’escusso, ma che tuttavia procede solo per l’importo riconosciuto, riservandosi di far valere in altra procedura le ulteriori pretese.
C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha dichiarato di avere sottoscritto dei verbali di riconsegna delle stazioni di servizio in sua gestione, ma di non avere mai riconosciuto gli importi scritti a mano sulla pagina 7 del doc. B, visto che il conteggio doc. C è stato allestito posteriormente. Egli ha poi contestato la validità del doc. B, senza tuttavia sollevare formalmente l’eccezione di falso. L’escusso ha inoltre eccepito l’errore essenziale ex art. 23 CO, in quanto aveva inteso sottoscrivere solo un verbale di riconsegna nel quale erano elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ nei suoi confronti. Infine ha posto in compensazione sue contropretese per fr. 460’000.– derivanti dai contratti di gestione stipulati con la procedente, rilevando di avere già incaricato un suo rappresentante legale a __________ per farle valere in giudizio (doc. 1 e 2).
Replicando la procedente ha osservato che sul riconoscimento di debito doc. B la somma a suo favore è stata determinata in modo chiaro, ossia in una prima colonna sono stati indicati gli importi a favore dell’escusso derivanti da ritiri di carburanti e lubrificanti, mentre in una seconda colonna è stato chiaramente evidenziato l’importo dovuto al giorno della restituzione della stazione di servizio da parte del precettato per forniture non pagate. Il saldo deriva dalla differenza di entrambe le colonne, che appare pure scritto in lettere. La creditrice ha poi rilevato che questo documento è stato compilato interamente alla presenza dell’escusso, che lo ha verificato e poi sottoscritto. Essa ha infine contestato le contropretese di __________ essendo prive di fondamento e non adeguatamente sostanziate.
Duplicando l’escusso ha osservato che l’estratto conto prodotto quale doc. C porta una data posteriore al giorno in cui egli ha sottoscritto la ricapitolazione a pagina 7 del doc. B, per cui al momento della sottoscrizione di questo documento egli non poteva e non era in grado di conoscere l’esattezza delle pretese vantate dalla procedente.
D. Con sentenza 7 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede le eccezioni sollevate dall’escusso sono state respinte, non essendo state suffragate da riscontri oggettivi e non essendo sufficiente invocare genericamente l’applicazione dell’art. 23 CO. L’eccezione di falso è stata pure respinta, il debitore non avendo eccepito di falso formale il documento prodotto, per cui non trova applicazione la procedura ex art. 216 ss. CPC. In prima sede è stato rilevato che la contestazione dell’escusso può essere intesa quale eccezione di falso materiale o di contenuto della pagina 7 del doc. B. Nemmeno questa eccezione è stata tuttavia accolta, il debitore avendo rinunciato ad eccepire di falso il documento in esame e limitandosi a contestarne genericamente la conformità con l’originale, senza specificarne gli estremi, per cui si tratta, secondo la prima giudice, di eccezione da sottoporre, se del caso, al giudice del merito.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito, mentre le contro osservazioni dell’appellante vanno estromesse dall’incarto, poichè proceduralmente irrite (art. 314 CPC).
Considerato
in diritto: 1. Gli art. 216–226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216–226 CPC.
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
d) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 338)
e) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1).
f) Nel caso in esame l’escusso non ha eccepito di falso il doc. B, bensì ha asserito la sua non conformità con l’originale. Egli non ha tuttavia sostanziato tale eccezione, né ha fornito alcun indizio atto a suffragarla, limitandosi ad una contestazione generica della fotocopia prodotta.
Dall’esame del doc. B, con cui le parti hanno inteso chiudere i conti relativi alla __________ in via __________ a __________ gestita dall’escusso, emerge che questo documento è stato interamente completato a mano con i relativi dati e che a pagina 7 è stato indicato il saldo del conteggio a carico dell’escusso, il quale si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente per l’importo di fr. 26’330.45 (cfr. narrativa fattuale sub B). Orbene in mancanza di una motivazione sostanziata dell’eccezione di non conformità con l’originale, la fotocopia doc. B va ritenuta, in linea di principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
g) L’escusso ha poi fatto valere l’errore essenziale ex art. 23 LEF, sostenendo di avere voluto unicamente sottoscrivere un verbale di riconsegna in cui erano stati elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________.
Dal doc. B risulta tuttavia che a pagina 7 l’escusso ha sottoscritto un riconoscimento di debito nei confronti della procedente per fr. 26’330.46 (cfr. narrativa fattuale sub B). Pertanto non solo l’escusso non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile il preteso errore essenziale, ma il tenore del testo indica chiaramente l’intenzione dell’escusso di riconoscersi debitore della predetta somma.
h) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo dirittto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/ Caprez, op. cit, i§ 36 n. 2 p. 81).
Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposi-zione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 36 n. 1 p. 80).
L’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione con sue contropretese nei confronti della procedente derivanti dai contratti di gestione stipulati, senza tuttavia fornire i necessari riscontri oggettivi atti a renderla verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF. Il fatto di avere conferito mandato di rappresentarlo ad un avvocato di __________ (doc. 2) e l’aver fatto spiccare un PE per fr. 460’000.– nei confronti della procedente (doc. 1) non costituiscono infatti riscontri oggettivi, bensÌ semplici atti di parte. Anche l’eccezione di compensazione va quindi respinta.
i) Il doc. B costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF limitatamente tuttavia all’importo di fr. 26’330.45, ritenuto che l’estratto conto doc. C, non solo non reca la firma dell’escusso, ma è stato emesso posteriormente, ossia il 10 novembre 1997, per cui non può essere considerato quale parte integrante del doc. B. Contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza della __________ può essere quindi accolta limitatamente all’importo di fr. 26’330.45 oltre interessi di mora al 7% dal 10 ottobre 1997 (cfr. contratto di gestione art. 2. d).
Tassa di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: I. L’appello 19 ottobre 1998 __________, è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 ottobre 1998 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 13 agosto 1998 della __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 novembre 1997 dell‘UE di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 26’330.45 oltre interessi al 7% dal 10 ottobre 1997.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.–, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 500.– a titolo di indennità.
III. Intimazione:
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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