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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1998.00078
Data decisione, Autorità: 11.05.1999, CEF
Incarto n. 14.98.00078
Lugano 11 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 maggio 1998 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 luglio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 31 luglio 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 180’000.-- oltre interessi al 5% dal 25 gennaio 1998, indicando quale titolo di credito: “Mancato pagamento della commissione, riconosciuta in ragione del 5% sulla vendita dell’immobile particella no. __________ RFD __________.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su una dichiarazione 26 marzo 1997 sottoscritta da __________ (doc. A), in cui quest’ultima le ha confermato una commissione del 5% sull’eventuale vendita di un immobile, mappale n. __________, situato a __________ La precettante ha asserito che nonostante abbia svolto un ruolo attivo e causale nella vendita dell’immobile al prezzo di fr. 3’600’000.--, non ha ricevuto la commissione pattuita.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha rilevato di non avere, con lo scritto 26 marzo 1997, conferito alla procedente alcun mandato esclusivo. Tra i mesi di giugno 1996 e ottobre 1997 ha infatti rilasciato analoghe dichiarazioni ad altre persone operanti nel settore immobiliare in Ticino (doc. da 2 a 7). La precettata ha negato che __________ abbia svolto alcun ruolo in relazione alla vendita dell’immobile in questione. Tutti i contatti sono infatti avvenuti grazie all’intervento del direttore della __________, __________ il quale ha trovato l’acquirente.
Replicando la procedente ha ribadito di essere stata l’unica mediatrice nella vendita dell’immobile in oggetto. Essa ha infatti contattato il signor __________ e lo ha accompagnato a visitare l’immobile in quanto questi l’aveva informata di avere un acquirente interessato. __________ ha poi prodotto due dichiarazioni (doc. H e I) di terze persone, le quali, ha rilevato, hanno potuto constatare il suo ruolo attivo e causale nella vendita.
Duplicando l’escussa si è riconfermata nelle sue allegazioni, sostenendo che se la procedente ed il signor __________ hanno concluso un accordo di collaborazione in merito alla ricerca di un acquirente, ciò non le può essere opposto.
D. Con sentenza 20 luglio 1998 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la procedente non ha fornito alcuna prova in merito al ruolo attivo che pretende di avere avuto quale mediatrice nella vendita della part. n. __________ RFD di __________ancor più se si considera la documentazione prodotta dall’escussa.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che in prima sede è stato attribuito valore probatorio unicamente alla documentazione prodotta dall’escussa, in particolare alla dichiarazione 4 giugno 1998 (doc. 8) del signor __________ beneficiario della provvigione, escludendo un ruolo della procedente nella vendita in oggetto. Questa dichiarazione è tuttavia smentita dagli altri documenti versati agli atti. L’appellante ha rilevato che il doc. A dimostra che ha ricevuto il riconoscimento della provvigione il 26 marzo 1997, per cui la prima visita può risalire al più presto agli inizi dell’aprile 1997. Dal doc. 8 si evince che il suo contatto con __________ è avvenuto solo successivamente, mentre dal doc. 7 emerge che essa già il 3 ottobre 1997 era a conoscenza dell’interessamento della signora __________, poi divenuta effettiva acquirente il 10 ottobre 1997. Dai predetti documenti risulta pertanto che tra maggio e settembre 1997 il signor __________ ha visitato la villa con la procedente, si è fatto riconoscere da __________ una prima commissione, ha reperito l’acquirente, signora __________, e una volta accertata la definitiva volontà all’acquisto, ha chiesto il 3 ottobre 1997 una provvigione superiore a quella precedente. Mal si comprende pertanto come egli abbia potuto adoperarsi seriamemte per un anno, facendo inserzioni sui giornali e facendo visitare la villa a numerosi clienti. L’appellante ha sostenuto di avere contattato il signor __________, dopo avere preventivamente verificato che questi aveva già un cliente interessato, per cui ha svolto un ruolo fondamentale e decisivo nel reperimento dell’acquirente dell’oggetto in vendita. Ciò risulta, ha ribadito l’appellante, dalle dichiarazioni testimoniali doc. H e I di terzi disinteressati, a differenza della dichiarazione contraddittoria doc. 8 del signor __________ persona interessata alla questione.
Considerato
in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga-zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).
d) Il contratto di mediazione costituisce riconoscimento di debito per la mercede del mediatore, allorquando il contratto è concluso in seguito all’indicazione o all’interposizione del mediatore (art. 413 CO; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 89 p. 216).
Ex art. 413 cpv. 2 CO se il contratto è concluso sotto una condizione sospensiva, la mercede può essere pretesa solo al verificarsi della condizione.
La condizione alla quale soggiace la mercede del mediatore è doppia: da un canto il mediatore deve trovare uno o più interessati alla conclusione del contratto, dall’altro il mandante deve effettivamente voler concludere un contratto con uno degli interessati proposti dal mediatore. La dottrina parla pertanto di carattere aleatorio del contratto di mediazione (Caterina Ammann, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 3 ad art. 413 CO).
e) In casu la procedente pretende che la conclusione del contratto di compravendita della part. n. __________ RFD di __________ tra l’escussa e l’acquirente __________ si sia realizzata in seguito al ruolo da lei svolto. A comprova del suo operato ha prodotto in particolare due scritti, non datati, di __________ risp. __________ (doc. H e I), nei quali quest’ultimi dichiarano che __________ ha avuto un ruolo attivo e causale nella vendita della particella in oggetto. Dal canto suo l’escussa ha ribadito che la vendita della sua villa è avvenuta in seguito alla presentazione di un’acquirente da parte del direttore della __________, al quale ha anche versato la mercede pattuita.
Come ritenuto sub 1.d) il contratto di mediazione doc. A può costituire riconoscimento di debito ex art. 82 LEF a favore dell’appellante, allorquando la vendita dell’immobile in oggetto è avvenuta in seguito a sua indicazione o interposizione.
Orbene le dichiarazioni prodotte dalla procedente doc. H e I, non datate e sottoscritte da terzi, non sono sufficienti a dimostrare che la predetta vendita si è realizzata grazie all’indicazione o all’interposizione di __________. D’altro canto il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di svolgere ulteriori indagini volte a stabilire il ruolo effettivamente svolto dall’appellante. Non riuscendo pertanto ad appurare in questa sede se quest’ultima ha adempiuto la condizione prevista dal contratto di mediazione doc. A, questo documento non può costituire valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente è stata quindi correttamente respinta dalla prima giudice.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia: 1. L’appello 31 luglio 1998 __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 480.--, già anticipato dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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