AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00029
Data decisione, Autorità: 01.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00029
Lugano 1° giugno 2001 /CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
__________, rappr. dallo St.leg. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, agente su rogatoria dell’Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano, e meglio contro le condizioni di asta 12 gennaio 2001 relative alla realizzazione del mappale RFD __________ di __________, nell’ambito della procedura fallimentare diretta contro la società
procedura riguardante anche
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 febbraio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 5 febbraio 2001 di __________– 6 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno
– 29 gennaio 2001 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’elenco oneri relativo al fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà della fallita, la ricorrente figura quale detentrice di cinque cartelle ipotecarie al portatore iscritte dal III al VII grado, per un importo totale di fr. 7'596'227,70, oltre interessi al 7% dal 24 ottobre 1991, precedute da nove cartelle ipotecarie detenute da __________ iscritte in I e II rango per un valore complessivo di fr. 2'546'754,80.--, oltre interessi al 7% dalla stessa data (apertura del fallimento);
che su incarico rogatoriale dell’UF di Lugano, quale amministrazione della massa fallimentare __________ l’UEF di Mendrisio ha depositato, a partire dal 12 gennaio 2001, le condizioni di asta relative al fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà della fallita;
che la ricorrente si aggrava ora contro tale provvedimento, a motivo che i riparti indicati nell’elenco oneri depositato unitamente alle condizioni di asta sono stati calcolati in base ad un tasso d’interesse del 7%, che la ricorrente pretende errato, in quanto siffatto saggio, iscritto sulle cartelle di __________, costituirebbe soltanto un tasso massimale, superiore al tasso effettivamente pattuito dalla parti;
che tale censura, che non riguarda in realtà le condizioni di asta bensì l’elenco oneri, si rivela ovviamente tardiva, poiché l’elenco oneri è stato depositato l'ultima volta il 13 ottobre 1999 ed è quindi da tempo cresciuto in giudicato, ciò che peraltro la ricorrente non contesta;
che l’affermazione della ricorrente secondo la quale “dall’elenco oneri depositato a suo tempo non risultava alcuna indicazione circa il saggio di interesse al quale sarebbe stato calcolato quanto maturato in corso di procedura di fallimento” rasenta la mala fede;
che infatti la carente indicazione del saggio di interesse per il periodo corrente dall’apertura del fallimento (24 ottobre 1991) alla vendita all’asta (13 marzo 2001) risulta ovviamente essere una svista dell’Ufficio, non essendovi motivi per ritenere che il medesimo abbia rinviato la decisione in merito al momento del deposito delle condizioni di asta né che l’Ufficio non avrebbe applicato il tasso del 7%, come lo aveva peraltro esplicitamente indicato già nel 1999 per i crediti della ricorrente (cfr. elenco oneri, p. 3 i.f.);
che se la ricorrente avesse avuto il minimo dubbio a questo proposito avrebbe dovuto, già nel 1999, chiedere all’Ufficio delucidazioni o impugnare con ricorso ex art. 17 LEF l’elenco oneri allegandone l’asserita incompletezza o mancanza di chiarezza;
che la ricorrente non allega inoltre alcun cambiamento posteriore al deposito dell’elenco oneri, in particolare non pretende che l’amministrazione fallimentare avrebbe pattuito con __________ nuove condizioni circa il computo degli interessi correnti dall’apertura del fallimento;
che pur volendo ammettere la tempestività del ricorso in esame, lo stesso sarebbe comunque da respingere, poiché competente per dirimere le contestazioni di un creditore relative al grado al quale è stato collocato un altro creditore è l’autorità giudiziaria (art. 250 cpv. 2 LEF; cfr. Dieter Hierholz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. III, n. 8 ad art. 250, ricordato che in materia fallimentare l’elenco oneri costituisce parte integrante della graduatoria, art. 247 cpv. 2 LEF) e non l’autorità di vigilanza;
che il ricorso 22 gennaio 2001, intempestivo, è pertanto irricevibile;
che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
Richiamati l’art. 17, 247 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 2001 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UEF di Mendrisio e all’UF di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster