AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.00210
Data decisione, Autorità: 18.06.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00210
Lugano 18 giugno 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro la decisione 16 maggio 2001 relativa alla conversione in franchi svizzeri della somma di US$ 7'000'000.-- pignorata nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________, promosse contro il ricorrente da:
__________) rappr. dallo st.leg. __________
rispettivamente da:
rappr. dall'avv. __________
viste le osservazioni 28 maggio 2001 di __________ e di __________., nonché 7 giugno 2001 dell’UEF di Bellinzona,
richiamata l’ordinanza 18 maggio 2001 con la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona, __________., ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida del sequestro no. __________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. __________ ha ottenuto il pignoramento dell’importo sequestrato penale il 2 agosto 2000.
B. In base ad una sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di __________), __________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Bellinzona, il 26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12 ottobre 1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie, __________, a convalida del sequestro, il ricorrente __________ non ha interposto opposizione. La precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione con domanda del 9 agosto 2000, ossia nel termine per partecipare al pignoramento eseguito a favore della ricorrente.
C. Con avvisi 23 novembre 2000 circa il deposito della graduatoria e dello stato di riparto provvisorio, l’UEF di Bellinzona ha comunicato ad __________ che il suo credito era stato collocato in III. classe per fr. 21'946'124,80, precisando che “il riparto non è ammesso in quanto sono pendenti delle contestazioni presso la CEF e la Pretura di Bellinzona”, mentre __________ è stata avvisata che il suo credito era stato ammesso in graduatoria nella III. classe per fr. 12'996'566,89 (corrispondente, al tasso di cambio del 31 ottobre 2000, a USD 6'950'377,50) e che le veniva assegnato l’importo di USD 2'742'185,09.
D. Il ricorso 4 dicembre 2000 interposto da __________ contro lo stato di riparto è stato accolto da questa Camera, con decisione 20 marzo 2001 (inc. 15.2000.185), nel senso di un annullamento della graduatoria e dello stato di riparto, da considerare prematuri, fintantoché la somma pignorata, depositata in dollari degli Stati Uniti presso la __________, non venisse realizzata, ossia convertita in franchi svizzeri. Nella stessa decisione, al considerando 3.1, questa Camera ha inoltre dato delle istruzioni all’UEF di Bellinzona sul modo di procedere alla conversione dell’importo pignorato.
E. Contro la sentenza 20 marzo 2001, __________ ha ricorso al Tribunale federale, rimproverando ai giudici cantonali di aver contravvenuto al divieto della reformatio in peius nell’annullare anche la graduatoria. Il ricorso è stato respinto il 27 aprile 2001.
F. In base all’istanza di riparto formulata da __________ nonché ad istruzioni assunte presso l’Ispettorato di esecuzione e fallimenti, e dopo aver invano chiesto l’assenso alla conversione da parte dell___________, che ha affermato di non poter raggiungere la cliente a breve termine né prendere alcuna decisione in merito autonomamente, l’UEF di Bellinzona, con fax 16 maggio 2001, ha fissato alle parti (__________,e __________) un termine scadente il 17 maggio alle ore 11.00 per produrre un’offerta scritta di conversione di dollari in franchi svizzeri, garantita dalla banca fino alle ore 14.30 dello stesso giorno, con l’avviso che in assenza di accordo tra le parti comunicato entro le ore 12.00, l’UEF avrebbe ordinato alla __________ la conversione in franchi svizzeri.
G. Con fax 17 maggio 2001, __________, collega di studio dell'____________________, patrocinatore dell’escusso, ha interposto ricorso contro la predetta decisione dell’UEF di Bellinzona, affermando che __________ era assente tutto il giorno e criticando la brevità del termine impartito dall’UEF, con particolare riferimento al fatto che il conto sul quale è depositata la somma da convertire era vincolato fino al 19 giugno 2001.
H. Mediante decisione dello stesso 17 maggio 2001, comunicata per fax e per raccomandata, il Presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo.
I. Nelle sue osservazioni, __________ giudica la procedura adottata dall’UEF di Bellinzona destituita di ogni fondamento e ricorda che il vincolo relativo al conto pignorato scade il 19 giugno 2001.
K. __________, da parte sua, approva il provvedimento dell’UEF di Bellinzona, che giustifica con la particolare volatilità, in questi giorni, del tasso di cambio. __________ propone inoltre una procedura di conversione, che non dovrebbe, a mente della stessa, essere operata prima del 19 giugno 2001.
L. L’UEF di Bellinzona, sottolineando come il provvedimento impugnato sia stato deciso nell’interesse delle parti, in considerazione del fatto che in quei giorni il dollaro continuava a scendere, si rimette alla decisione di questa Camera, non senza auspicare che l’Autorità di vigilanza si determini in maniera dettagliata sulla procedura da seguire per la realizzazione.
Considerando
in diritto:
Non è contestato dalle parti che il riparto della somma pignorata presuppone la sua conversione in franchi svizzeri – decisione questa (cfr. CEF [20 marzo 2001] 15.2000.185, cons. 1.1) peraltro confermata dal Tribunale federale – né che, dopo la reiezione del ricorso di __________, tale realizzazione debba avvenire indilatamente (cfr. art. 144 cpv. 1 LEF).
La decisione impugnata, anche se appare giustificata a chi poteva pensare in buona fede che fosse nell’interesse di tutte le parti procedere alla conversione nei migliori termini possibili per evitare perdite di cambio, non può essere confermata in questa sede e va pertanto annullata. Infatti, in presenza di disaccordi tra le parti, un termine di qualche ora per prendere posizione si rivela a posteriori troppo breve. Sembra invece adeguata la fissazione di un termine di 10 giorni, termine ordinario in materia LEF e che le parti sono sempre riuscite ad osservare per inoltrare i numerosi ricorsi giunti nella causa in esame sia a questa Camera che al Tribunale federale.
Visto il carattere estremamente conflittuale della causa in esame, occorre dare le seguenti indicazioni all’UEF di Bellinzona in punto alla conversione in franchi svizzeri dell’importo pignorato.
3.1. Il 4 luglio 2001 alle ore 14.00, l’UEF di Bellinzona ordinerà alla , quale stabilimento di deposito ex art. 29 LALEF, la conversione in franchi svizzeri della somma pignorata, a meno che le tre parti (,e __________) producano entro le ore 15.00 del 3 luglio 2001 una dichiarazione scritta comune, sottoscritta da ogni parte, che designi un altro istituto bancario presso il quale procedere al cambio; in quest’ultimo caso, la conversione avrà comunque luogo il 4 luglio 2001 alle ore 14.00 presso la banca scelta dalle parti.
3.2. Sul modo di allestire la graduatoria e lo stato di riparto, si rinvia ai considerandi 3.2 e seguenti della sentenza 20 marzo 2001 (inc. 15.2000.185) di questa Camera.
Richiamati gli art. 9, 17, 67, 116, 144 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.1. La decisione 16 maggio 2001 dell’UEF di Bellinzona è annullata.
Per la prosecuzione della procedura, l’UEF di Bellinzona si determinerà come al considerando 3.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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