AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.00116
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, CEF
Incarto n. 14.97.00116
Lugano 1° marzo 1999 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 luglio 1997 da
rappr. da: __________
contro
patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte al PE n. __________ dell’8 aprile 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 6 ottobre 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da__________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno per fr. 1’485’000.-- oltre interessi al 5% su fr. 770’000.-- dal 1. gennaio 1996, su fr. 715’000.-- dal 1. agosto 1995 e Fr. 430.-- di spese esecutive (compresi i costi di notifica a mezzo polizia).”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dagli escussi che postulano la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 14 novembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ dell’8 aprile 1997 dell’UEF di Locarno, notificati l’11 aprile 1997, risp. il 5 maggio 1997 risp. il 26 giugno 1997, il __________ ha escusso la Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________ e __________ per l’incasso di fr. 770’000.-- oltre interessi al 7% dal 1.gennaio 1996, Fr. 200’000.-- oltre interessi al 7% dal 1. agosto 1995 e Fr. 515’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 1995, indicando quale titolo di credito:
“Cartelle ipotecarie a favore del portatore gravanti la particella no. __________, RFD di __________ regolarmente disdette:
Fr. 520’000.-- di I grado, del 18.10.1985, dg __________
Fr. 100’000.-- di II grado, del 10.09.1986, dg. __________
fr. 100’000.-- di III grado, del 10.09.1986, dg __________
Cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella no. __________, RFD di __________, regolarmente disdette:
Fr. 250’000.-- di II grado, del 21.04.1988, dg __________
Fr. 60’000.-- di I e pari grado, del 12.05.1959, dg __________
fr. 260’000.-- di I e pari grado, del 12.03.1965, dg __________
fr. 45’000.-- di I e pari grado, del 15.03.1965, dg __________
fr. 50’000.-- di I a e pari grado, dell’11.05.1965, dg __________
Cartelle ipotecarie al portatore gravanti le PPP no. __________di 250/1000 e no. __________di 150/1000 fondo base no. __________, RFD di __________ regolarmente disdette:
fr. 50’000.-- di I grado, dell’11.05.1965, dg __________
fr. 50’000.-- di I grado, dell’11.05.1965, dg __________.
Interposte tempestive opposizioni sia contro il credito che contro l’esistenza di un diritto di pegno immobiliare, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su 10 cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale complessivo di fr. 1’485’000.-- gravanti diversi immobili iscritti al RFD di __________ (doc. da F a Q). Con scritto 28 giugno 1995 i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie sono stati disdetti in parte per il 31 dicembre 1995 ed in parte per il 31 luglio 1995, con lettera di disdetta indirizzata alla __________, c/o __________ a __________ (doc. B).
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha argomentato che con sentenza 8 maggio 1996 il Pretore aveva respinto una precedente istanza di rigetto concernente l’identico rapporto giuridico. Il Giudice aveva allora accertato che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie non erano stati validamente disdetti. La debitrice ha negato che la disdetta 28 giugno 1995 concernente i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie sia stata regolarmente notificata. La stessa sarebbe stata d’altronde inviata solo a __________. L’escussa ha sostenuto che l’onere della prova relativa all’avvenuta notifica incombe a controparte, la quale non è però stata finora in grado di dimostrare tale circostanza.
D. Con sentenza 6 ottobre 1997 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza respingendo le argomentazioni dell’escussa. Egli ha rilevato che il fatto che nella procedura di rigetto, sfociata nella sentenza 8 maggio 1996, non sia stata prodotta la disdetta 28 giugno 1995 è ininfluente. Infatti l’omissione non impedisce alla procedente di iniziare una nuova esecuzione completando poi la documentazione da produrre davanti al giudice del rigetto. L’escussa non ha d’altro canto eccepito che la disdetta 28 giugno 1997 sia stata confezionata posteriormente, il che avrebbe comportato l’adduzione di un’eccezione di falso. In secondo luogo la debitrice si è limitata ad asserire che manca la prova della notifica della disdetta, senza per altro contestare che questa sia stata effettivamente inviata. Un invio raccomandato deve ritenersi intimato regolarmente, dopo i sette giorni di giacenza, anche allorquando non viene ritirato dal destinatario. In prima sede è poi stato rilevato che, come osservato dalla procedente, durante il contraddittorio 22 aprile 1996 l’escussa aveva omesso di sollevare eccezioni in merito alla disdetta dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie, per cui può essere dedotto che la disdetta 28 giugno 1995, malgrado non sia stata prodotta in quella sede, era di fatto stata ricevuta dalla CE. D’altro canto l’invio della disdetta alla CE, tramite il coerede __________, non comporta inconvenienti, ritenuto che la creditrice, in base al cartoncino firme doc. D, ben poteva ritenere che ogni singolo erede fosse legittimato a rappresentarla. Il Pretore ha pertanto ritenuto la documentazione prodotta valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, riducendo tuttavia il tasso dell’interesse richiesto al 5% di fr. 770’000.-- risp. di fr. 200’000.--, non essendo desumibile dagli atti la pattuizione di un saggio superiore ed il tasso indicato nelle cartelle ipotecarie non essendo vincolante, atteso che esso serve solo da limite alla garanzia immobiliare senza che gli interessi partecipino alla natura di cartavalore della cartella.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Ex art. 85 nRFF (entrato in vigore il 1. gennaio 1997) salvo menzione contraria espressa, l’opposizione è presunta diretta contro il credito e l’esistenza di un diritto di pegno.
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale quali le cartelle ipotecarie (Cometta, op. cit. in rep 1989 p. 337).
b) Vi deve essere esigibilità del credito già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione e non solo al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto: il diritto esecutivo serve a realizzare il diritto materiale; un credito non ancora esigibile per diritto materiale al momento dell’invio della domanda d’esecuzione non può essere tenuto in considerazione nemmeno quando l’esigibilità sia realizzata al momento della litispendenza dell’istanza di rigetto (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).
c) La disdetta è una dichiarazione di volontà ricettizia. La sua particolarità consiste nel fatto che essa, per il suo contenuto, diventa effettiva unicamente, se viene dichiarata nei confronti di una o più persone determinate. La validità di una dichiarazione di volontà ricettizia presuppone di regola che la dichiarazione giunga al destinatario, in quanto essa gli sia pervenuta. Dalla ricezione della dichiarazione dipende l’efficacia della dichiarazione (Gauch/Schluep, Schw. Obligationenrecht, Allg. Teil, 6. ed. n. 194-196 p. 30/31).
d) Ex art. 844 CC, salvo contraria disposizione, il creditore ed il debitore possono denunciare il rimborso della cartella ipotecaria solo con il preavviso di sei mesi e per il termine consueto del pagamento degli interessi. Il diritto cantonale può stabilire delle norme restrittive per la disdetta delle cartelle ipotecarie.
La predetta norma è di diritto dispositivo. Le parti possono infatti per esempio modificare i termini previsti dalla legge. Gli accordi speciali relativi alla disdetta delle cartelle ipotecarie devono essere indicati a Registro fondiario nella colonna delle osservazioni (art. 40 cpv. 2 ORF). La libertà delle parti può tuttavia essere limitata da norme di diritto cantonale. L’art. 844 cpv. 2 CC permette infatti ai cantoni di emanare disposizioni restrittive in materia (cfr. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1996, § 95, n. 2943 -2944 p. 248-249)
e) Il Cantone Ticino non ha emanato alcuna disposizione relativa ai termini di disdetta delle cartelle ipotecarie, per cui le parti possono in merito accordarsi liberamente.
Dalla documentazione prodotta dal procedente risulta che le parti hanno concordato la facoltà di disdire la cartella ipotecaria doc. F in ogni tempo, con un preavviso scritto di un mese, mentre per le cartelle ipotecarie doc. da G a Q hanno previsto un preavviso di sei mesi, da far precorrere ad una scadenza semestrale di interessi. Orbene la procedente ha prodotto una lettera 28 giugno 1995 (doc. B) recante l’indicazione “raccomandata”, comunque priva di qualsivoglia giustificativo (avviso di invio raccomandato) indirizzata alla __________, c/o __________ a __________, con cui ha formulato la disdetta dei crediti incorporati nelle predette cartelle ipotecarie per il 31 dicembre 1995 risp. per il 31 luglio 1995. A comprova della contestata notifica della disdetta, la procedente non ha prodotto nè una ricevuta di ritorno, nè una ricerca postale, ossia nessun documento atto a dimostrare che la disdetta è effettivamente stata inviata alla __________ risp. ai suoi componenti.
Per quel che concerne l’eccezione di abuso di diritto sollevata dalla procedente, secondo la quale, dal fatto che l’escussa non abbia contestato formalmente, nella precedente procedura di rigetto dell’opposizione, l’esigibilità dei crediti e conseguentemente l’avvenuta disdetta degli stessi, si deve dedurre l’avvenuta ricezione della disdetta, va rilevato che dalla sentenza 8 maggio 1996 (doc. 1) risulta che in tale procedura la carente esigibilità dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie è stata rilevata d’ufficio. Mancando agli atti il verbale di contraddittorio di tale udienza, non può però essere verificato se la disdetta sia già stata allora oggetto di discussione. Di conseguenza non può nemmeno essere affermato che, non avendo l’escussa già in quella sede eccepito la mancata notifica della disdetta, questa le sia pervenuta. L’eccezione di abuso di diritto (sulla nozione cfr. Max Baumann, Zürcher Kommentar, 1998, n. 33 e 36 ad art. 2 CC) non può quindi venire accolta. Non risultando comprovato l’invio della disdetta dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie in oggetto, si può prescindere dall’esaminare la questione a sapere se la disdetta indirizzata unicamente ad uno degli eredi componenti la Comunione ereditaria sia valida.
Le cartelle ipotecarie doc. da F a Q non possono quindi costituire validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. L’istanza 28 luglio 1997 del __________ va pertanto respinta e la sentenza pretorile riformata.
Visto l’esito, diviene superflua l’indagine sull’opposizione contro l’esistenza di un diritto di pegno, a prescindere dal fatto che l’opposizione sarebbe comunque stata rigettata. Infatti in casu gli atti di costituzione di pegno (doc. E, I, O), sottoscritti dai componenti la comunione ereditaria, prevedono la facoltà della banca di “esercitare verso il debitore del pegno e verso i terzi tutti i diritti spettanti al proprietario del pegno”. Secondo quanto indicato alle cifre 5, 6 e 7 dei predetti documenti di costituzione di pegno, la creditrice può “in particolare, procedere alla denuncia ed all’incasso dei crediti e dei titoli” e “dopo averne dato avviso al costituente, realizzare liberamente in tutto o in parte i titoli e valori oggetto del pegno, sia in borsa, sia mediante libera contrattazione” (cfr. sulla possibilità di prevedere tali clausole DTF 118 II 114; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, 1981, n. 48 ad art. 891 CC).
L’appello 16 ottobre __________ è quindi accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 16 ottobre 1997 __________ composta di __________, __________ e __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore di Locarno-Città è così riformata:
“1. L’istanza 28 luglio 1997 __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1’350.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del __________, che rifonderà alla __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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