AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2000.00130
Data decisione, Autorità: 18.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2000.00130
Lugano 18 giugno 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 ottobre 2000 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
tendente ad ottenere l’exequatur della sentenza 2 agosto 2000 del Tribunale di Como (Italia) e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, con sentenza 7 dicembre 2000, ha così deciso:
“1. L’istanza di rigetto è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere a controparte fr. 6'000.-- a titolo di indennità.
omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 dicembre 2000 ha postulato, in via principale, l’accoglimento della richiesta d’exequatur e dell’istanza di rigetto dell’opposizione, in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla giudice di prime cure per decisione sulle censure non esaminate, e in via ancora più subordinata la riduzione a fr. 1'000.-- dell’indennità riconosciuta alla controparte;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 28 settembre 2000 dell’UEF di Mendrisio (doc. G), __________ (in seguito la banca), __________, ha escusso __________ per il pagamento degli importi di fr. 59'600.-- oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1996, e di fr. 11'285,90 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2000, più le spese per il sequestro, indicando quale titolo di credito "Fideiussione 07.08.1990 di Lit. 50'000'000.-- in favore della __________ Sentenza esecutiva 02 agosto 2000 del Tribunale di __________, depositata il 13 settembre 2000 e notificata il 20 settembre 2000.Fr. 59'600.-- (pari a Lit. 50'000'000.-- al cambio medio del 16 luglio 1992 – Fr. 11'285,90 (pari a Lit. 13'757'506.-- al cambio del 22 settembre 2000)”.
L'escussa ha interposto tempestiva opposizione all'esecuzione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore, previo exequatur della sentenza italiana.
B. All'udienza di contraddittorio 5 dicembre 2000 la procedente si è riconfermata nella propria istanza. L’escusso ne ha chiesto la reiezione integrale, contestando in particolare che la decisione italiana gli sia stata notificata ai sensi dell’art. 47 n. 1 CL.
C. Con sentenza 7 dicembre 2000, la Segretaria Assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto l'istanza di rigetto, a motivo che l’avviso di deposito di sentenza di cui al doc. A2 certifica unicamente che il tribunale di __________ ha dato ordine di notifica della decisione ai patrocinatori delle parti, mentre non vi è attestazione alcuna che possa confermare l’effettiva ricezione da parte dell’allora rappresentante dell’escusso, __________; la relazione di notifica sul retro del doc. A2 riguarda infatti esclusivamente l’avvenuta consegna degli atti. Per l’art. 20 cpv. 2 LALEF, la prima giudice ha inoltre rifiutato di fissare all’istante un termine per produrre altri documenti.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la banca, facendo valere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima giudice, il doc. A2, che riporta il dispositivo della sentenza di merito, conterrebbe la prova della sua notifica a______________________________ nell’indicazione posta in calce dello stesso documento; il fatto che l’escusso abbia omesso di chiedere la motivazione della sentenza sarebbe d’altra parte irrilevante. In via subordinata, l’appellante chiede solo l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto alla prima giudice per decisione sulle altre censure sollevate dall’escusso. Infine, l’importo di fr. 6'000.-- riconosciuto a quest’ultimo quale indennità di prima grado viene ritenuto contrario alla TOA e all’OTLEF.
E. Nelle sue osservazioni 11 gennaio 2001, l'appellato rileva come la relazione di notificazione figurante sul retro del doc. A2 non menzioni __________; egli ritiene d’altronde che detta relazione sia un semplice avviso di deposito della sentenza e non possa quindi essere parificato ad una notifica ai sensi dell’art. 47 n. 1 CL. L’appellato si oppone anche alle conclusioni prese in via subordinata.
Considerato
in diritto:
1.1. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).
1.2. In casu, non è contestata né contestabile (il riferimento alla “Convenzione di Ginevra” figurante a pagina 3 della sentenza italiana è frutto di un’inavvertenza manifesta, come si evince dalla pagina 2 della medesima decisione) l’applicabilità della Convenzione di Lugano (in seguito CL). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. A1) è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (paese di origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (paese in cui è chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1 CL). Tale titolo corrisponde alla definizione di decisione ai sensi dell’art. 25 CL.
2.1. Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 2031 ss) ha censito quattro categorie di tesi diverse: 1) necessità di una procedura di exequatur indipendente, retta dagli art. 31 ss. CL, prima della procedura di rigetto; 2) esclusività della procedura di rigetto giusta gli art. 80 ss. LEF; 3) scelta tra la procedura di rigetto parzialmente modificata dagli art. 31 ss. CL e la procedura indipendente della CL; 4) scelta tra la procedura di rigetto regolata esclusivamente dagli art. 80 ss. LEF e la procedura indipendente di exequatur prevista agli art. 31 ss. CL. I favori della dottrina maggioritaria sembrano andare a quest’ultima tesi (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 2071, 2087 e 2091, ed i rif. ad n. 2068 e 2070).
2.2. Questa Camera (cfr. CEF [14.1995.83] del 4 maggio 1995, cons. 2, in: BlSchk 1997, p. 63 s., ad I, massimata parzialmente anche in Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 513c) ha già avuto modo di statuire che gli art. 513b e 513c CPC, che prevedono, per le decisioni pecuniarie sottoposte alla Convenzione di Lugano, una procedura di exequatur speciale regolata dagli art. 360 e 361 ss. CPC (e 376 ss. CPC per le misure cautelari previste all’art. 39 CL), non sono applicabili nella procedura di rigetto dell’opposizione nella quale è stato chiesto a titolo pregiudiziale l’exequatur di una decisione soggiacente alla Convenzione di Lugano, per il motivo che con l’introduzione di un’esecuzione il creditore rinuncia a godere dei vantaggi che la Convenzione gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito.
2.3. Questa Camera non si è invece ancora pronunciata sulla questione di sapere se gli art. 80 ss. LEF, e le relative norme di applicazione contenute nella LALEF, regolano in modo esclusivo la procedura di rigetto (compresa la decisione pregiudiziale di exequatur) oppure se siano da applicare, a titolo esclusivo o complementare, le norme della Convenzione di Lugano (art. 31 ss.), in particolare l’art. 47 n. 1 CL, il quale esige dall’istante la produzione di “qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata”.
2.4. A dire il vero, quest’ultima disposizione, più che una norma di procedura, appare piuttosto costituire un presupposto per la concessione dell’exequatur, da ritenere di conseguenza definito esclusivamente dalla Convenzione di Lugano (cfr., apparentemente: Donzallaz, op. cit., n. 3750 e 3759; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 25 e 45 ad cap. 15, p. 432, risp. 438).
2.5. La questione può comunque essere lasciata aperta, poiché l’applicazione sia della LEF che della CL conduce, nel caso di specie, al medesimo risultato.
3.1. Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il fatto che in calce all'avviso di deposito 2 agosto 2000 (recto del doc. A2) della sentenza di stessa data figuri l’indicazione “si notifica a: […] __________ ” non significa ancora che la notifica abbia effettivamente avuto luogo. Si tratta ovviamente solo di un ordine di notifica, alla stregua di quelli che chiudono le sentenze di questa Camera, così come dimostra la “relazione di notificazione” (verso del doc. A2) all’indirizzo dell’____________________ (in quest’occasione patrocinatore dell’appellante), avvenuta successivamente in data 20 settembre 2000. In assenza agli atti di una “relazione di notificazione” indirizzata a____________ o al suo patrocinato, si deve considerare che l’appellante non ha portato la prova della notifica all’appellato della sentenza di cui chiede l’exequatur.
3.2. D’altronde, il diritto italiano distingue tra il deposito della sentenza e la notificazione della stessa, la quale è determinante per la decorrenza del termine d’impugnazione (cfr. art. 285 CPCit.). Vale a dire che il semplice deposito non è ancora una valida notifica della sentenza, che deve avvenire in conformità degli art. 137 ss. CPCit., l’art. 148 CPCit. prevedendo in particolare l’allestimento di una “relazione di notificazione” da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato. Pertanto, anche dal punto di vista del diritto italiano la banca non ha recato la prova dell’avvenuta notifica della sentenza del 2 agosto 2000.
3.3. Nonostante che l’appellante non lo alleghi, ci si potrebbe chiedere se il fatto che l’escusso abbia avuto (o almeno potuto avere) conoscenza della sentenza italiana, prodotta dalla controparte, nella procedura di rigetto debba essere considerato come una sufficiente notifica ai sensi degli art. 80 LEF o 47 n. 1 CL. La risposta è negativa. L’escusso non può infatti avere la certezza, in una simile ipotesi, che l’autorità giudiziaria dello Stato di origine non abbia, per qualsiasi motivo, rinunciato alla notifica; d’altra parte, se si volesse comunque considerare la notifica valida, andrebbe concesso all’escusso un termine per eseguire in modo spontaneo la sentenza o per impugnarla (cfr. Kropholler, op. cit., n. 4 ad art. 47), ciò che la procedura esecutiva svizzera, caratterizzata dal principio della celerità, non consente (cfr. pure infra cons. 4).
3.4. Il carattere esecutivo della sentenza estera, quand’anche accertato ufficialmente come nel caso in esame, non è sufficiente a ritenere adempiuta la condizione della notifica, già per il fatto che il carattere esecutivo della sentenza può non dipendere dalla sua notifica effettiva alle parti (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 3748) – come lo dimostra del resto il fatto che l’art. 47 n. 1 CL ponga sia l’esigenza di esecutività che quella di notifica.
Nel primo caso, l’inapplicabilità dell’art. 99 cpv. 3 CPC nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione risulta dalla giurisprudenza consolidata di questa Camera (cfr. CEF [14.95.73] 27 luglio 1995, in: Rep 1995, n. 66; CEF [14.98.142] 2 marzo 1999), che si fonda sull’art. 20 cpv. 2 LALEF, il quale prescrive la perenzione del diritto di produrre documenti dopo l’udienza di discussione
Quanto all’art. 48 cpv. 1 CL, che impone al giudice la fissazione di un termine per la presentazione dei documenti prescritti dagli art. 46 n. 2 e 47 n. 2 CL, non torna applicabile alla prova della notifica della sentenza imposta dall’art. 47 n. 1 CL (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 3778-3779; Kropholler, op. cit., n. 1 ad art. 48). È quindi il diritto interno dello Stato di esecuzione a regolare la questione. Come visto, il diritto ticinese non ammette la fissazione di un termine di grazia.
Va in ogni caso ricordato che l’escutente non rimane senza protezione, visto che gli è sempre possibile produrre il documento mancante in sede di appello (il principio di divieto dei nova non si applica in materia di esecuzione di sentenze estere in virtù di un trattato internazionale, cfr. CEF [14.97.74] 4 agosto 1998, cons. 4c) o mediante una nuova istanza (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 3780) nell’ambito di una nuova esecuzione, avendo cura di produrre i documenti necessari nei termini di legge.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Sull’indennità di primo grado, va detto che quella decisa dal primo giudice (fr. 6’000.--) eccede notevolmente i limiti fissati dalla TOA (anche applicando i tassi massimi consentiti dall’art. 9 TOA (6%) e 18 cpv. 1 TOA (50%), tenuto conto di un valore litigioso di fr. 70'885,90, senza gli interessi e spese [cfr. art. 9 cpv. 2 TOA e 5 cpv. 2 CPC]), e va quindi riformata. Ritenuto che per il Tribunale federale (DTF 113 III 110 cons. 3b-c) l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate, comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69) e che la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 178, n. 2.2.9.6.b), appare equa l’allocazione di un’indennità di fr. 1'300.-- in ciascuna delle istanze (tenuto conto dell’accoglimento parziale dell’appello nella misura di 1/15).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 20 LALEF, 31 ss. e 47 CL nonché 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 7 dicembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Mendrisio-Sud (inc. EF.2000.463) è riformato come segue:
“2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per 14/15 mentre è a carico di __________ per 1/15. L'istante rifonderà a controparte fr. 1'300.-- a titolo diparte di indennità.”
La tassa di giustizia di fr. 350.--, già anticipata da __________., rimane a suo carico per 14/15 mentre è a carico di __________ per 1/15. L'istante rifonderà a __________ fr. 1’300.-- per parte di indennità.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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